Martedì, 01 Settembre 2020 10:44

Risarcimento danni da investimento bancario sbagliato

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Il cliente della banca conserva sempre il diritto di essere adeguatamente informato sulle operazioni finanziarie da autorizzare, anche se in passato ha già fatto operazioni analoghe. Nel caso in cui tale completa informazione manchi, l’istituto bancario risponde dell’investimento non andato bene.

 

 

 

Molte persone si rivolgono ad istituti bancari per avere informazioni, assistenza ed operatività nel settore degli investimenti.

 

Bene. Ora attenzione perché la Cassazione si è espressa ancora una volta sul delicato tema della responsabilità bancaria per operazioni di investimento non coperte da adeguata informazione verso il cliente investitore.

 

In sostanza, la Suprema Corte ha confermato il fondamentale principio in virtù del quale la banca non è mai esonerata dall’obbligo informativo, in nessun caso.

 

Questo perché non si può pretendere dal cliente-investitore una conoscenza piena e capillare dei complessi prodotti di investimento che l’istituto via via propone, appunto, alla clientela.

 

Andando a spulciare le norme, notiamo l'articolo 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, secondo cui gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte.

 

Pertanto, in questa materia, un’eventuale domanda giudiziale di annullamento del contratto di negoziazione titoli concluso con una banca e contestale domanda di condanna della stessa al risarcimento, porta ad un accoglimento della stessa.

 

Dunque, nel rapporto banca-cliente, se manca l'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario, la legge è tale per cui scatta una presunzione di esistenza del nesso di causalità sull’avvenuta scelta non consapevole da parte dell'investitore, senza che la precedente condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario.

 

Del resto, le ultime conclusioni della Corte di Cassazione sono assolutamente condivisibili, dal momento che il rapporto banca-cliente vuoi o non vuoi per tanti aspetti è impari: l’investitore, per quanto abituato al sistema, non potrà mai avere una conoscenza completa e approfondita dei complessi strumenti negoziali per acquisto titoli o similari.

 

Se anche tu vuoi capire più da vicino come fare per gestire una situazione del tipo descritto, o magari ti sei trovato a parlare con qualche amico che ha avuto una vicenda analoga a quella descritta, invia una tua richiesta di informazioni o di assistenza legale con un messaggino al 3286090590, oppure invia la documentazione all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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