Domenica, 14 Giugno 2020 09:33

Riders

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Dunque, i riders: chi sono?

 

 

I riders sono i giovani fattorini in bicicletta.

Titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, devono essere retribuiti come se fossero lavoratori subordinati.

 

 

Secondo la Legge, questo avviene sulla base dell’applicazione della norma del Jobs act (articolo 2, comma 1, del D. lgs 81/2015), senza la necessità che il rapporto si converta in una forma di lavoro dipendente e nemmeno in una fattispecie intermedia tra autonomia e subordinazione.

 

 

 

Indice

Chi sono i riders?

Come funziona il lavoro dei riders?

Cosa dicono i Giudici e la Legge?

Come avere assistenza legale?

 

 

 

Chi sono i riders?

I riders sono ciclofattorini, ossia fattorini in bicicletta.

 

Lavorano per conto di società intermediarie, spesso grosse multinazionali, che hanno come attività centrale la consegna di cibo preparato, o altri prodotti, a casa dei clienti che li hanno ordinati tramite un’app installata sul cellulare.

 

Si tratta di un fenomeno nuovo nel diritto del lavoro: chi è che non ha sentito parlare, almeno una volta, di aziende come Deliveroo o Glovo?

 

Ovviamente non ci sono solo grosse aziende che svolgono questo tipo di attività di consegna: anche singole pizzerie o ristoranti possono organizzare il servizio di recapito dei loro prodotti, supportandolo con un adeguato apparato tecnologico.

 

Pensiamo ora per un attimo ai giovani collaboratori: dobbiamo ritenere che essi svolgano un lavoro umile da dipendenti? Sottopagato? O che si tratti di un’attività lavorativa autonoma per questi ragazzi, con buone prospettive di crescita?

 

Sono sicuramente aspetti che un po’ si intrecciano e toccano ciascuno un fondo di verità: certo è che, ultimamente, questa nuova categoria di lavoratori dell’era digitale si è fatta strada pure nella rivendicazione di tutele e diritti, al punto di presentarsi in Tribunale, poi in Corte di Appello e, infine, in Cassazione.

 

Anzi ultimamente, proprio la Corte di Cassazione ha chiarito molti aspetti di questa nuova modalità di svolgere il servizio di consegna a domicilio, giungendo a dire che i riders, titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, devono essere retribuiti come se fossero lavoratori subordinati.

 

Per chi volesse avere un riferimento della sentenza della Corte di Cassazione segnalata: è la n. 1663 del 24.01.2020, Sezione L civile.

 

Se vuoi il testo della sentenza, mandami un messaggio su WhatsApp al 3286090590.

 

 

 

Come funziona il lavoro dei riders?

Lo schema per rappresentare il lavoro che svolge il rider è semplice:

 

  • riceve l’ordine di consegna tramite l’app o via telefono,
  • va presso il ristorante,
  • carica con sè il cibo sistemandolo in un apposito contenitore fornito dall’azienda con la quale collabora,
  • riparte ed effettua la consegna,
  • in certi casi può anche ricevere il pagamento del prodotto consegnato,
  • in altri casi il prezzo viene pagato dal cliente direttamente in fase di ordine on line,
  • poi riceve il pagamento della sua prestazione, così come concordato con l’azienda madre.

 

 

 

Cosa dicono i Giudici e la Legge?

La Corte di Appello di Torino, a febbraio 2019, ha negato la subordinazione del fattorino all’azienda ed ha ritenuto applicabile al rapporto di lavoro l’art. 2 d. lgs. n. 81/2015.

 

Quindi ha dichiarato il diritto di questi giovani lavoratori di ricevere, come compenso, quanto da loro maturato sulla base della retribuzione stabilita per i dipendenti di V livello del CCNL logistica trasporto merci, ovviamente sottraendo i compensi già da loro percepiti durante lo svolgimento del lavoro e prima che il contratto si interrompesse.

 

Nel caso di Torino che, per oggi fa un po’ da punto di riferimento, l’azienda è stata condannata al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, in favore dei fattorini.

 

Ultimamente, si è aggiunta la Legge n. 128 del 02.11.2019, che è intervenuta –non retroattivamente- sulla materia, con l’intento di rinforzare le tutele per questa categoria.

 

 

 

Come avere assistenza legale?

Invia la tua richiesta di assistenza o consulenza con un messaggio WhatsApp al n. 3286090590.

 

Oppure scrivi una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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