No: il Consiglio di Stato lo afferma a chiare note.
La magistratura di secondo grado ribalta infatti il verdetto dei giudici di prime cure e l’interessato, alla fine, vince contro l’Amministrazione.
Un caso dove il Consiglio accoglie l’appello della persona interessata che, pur avendo ricevuto il no dal Tar Lombardia, alla fine la spunta.
In sintesi: i giudici di primo grado ritengono in qualche modo rilevante la commissione di questo tipo di reati rispetto all’uso lecito dell’armamento.
Il C.d.S. la pensa però diversamente (sentenza n. 3092 del 12 luglio 2016, sezione 3).
Ma vediamo perché.
Il caso
Il Prefetto vieta all’interessato (appellante-ricorrente) di detenere armi e munizioni ai sensi dell'art. 39 TULPS con riferimento alla pendenza di un procedimento penale per reati finanziari (emissione di fatture false per evasione tributi).
Finita la causa, il GUP condanna l’appellante alla pena di anni due e mesi nove di reclusione per il reato di frode fiscale continuata mediante emissione di fatture false, nonché associazione per delinquere finalizzata allo stesso reato.
Dopo il penale, il Questore respinge la nuova istanza di licenza di porto di armi ad uso caccia con riferimento al perdurante divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e, di poi, lo stesso Prefetto respinge la nuova istanza di licenza di detenzione di armi, per mancanza del requisito di adeguata affidabilità nella detenzione delle armi senza abusarne.
Un bel problema, non c’è che dire.
Tuttavia, il processo amministrativo prende la piega che si descrive appresso.
La causa di primo grado
L’interessato si rivolge al T.A.R., impugna il nuovo provvedimento prefettizio e ne chiede l’annullamento.
L'Amministrazione ribatte che il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro un atto del Prefetto "meramente confermativo" del precedente diniego (che non era stato impugnato).
Il T.A.R. allora, senza pensarci troppo rigetta il ricorso nel merito osservando che, stante la sentenza penale di condanna, il diniego di detenere armi ha un suo perché e una sua logica.
Il secondo grado
La persona interessata, per nulla scoraggiata dal primo risultato avvia quindi l’appello, sostenendo che la natura del reato di frode fiscale mediante la formazione di fatture per operazioni inesistente non giustifica la minore affidabilità nella detenzione delle armi.
In appello si ragiona così sull’argomento:
è certo che nessun addebito specifico è stato mai mosso al ricorrente, legittimo detentore di armi per decenni (addirittura dal 1967) per l’esercizio della caccia, riguardo alla correttezza ed avvedutezza nella custodia e nel maneggio delle armi medesime.
L'unico elemento a suo carico è la condanna patteggiata per frode fiscale continuata mediante falso.
Niente di rilevante o di specifico sul fronte armiero.
Ora,
ai fini dell'applicazione dell'art. 39 T.U.L.P.S. si richiede il ragionevole sospetto (desunto anche da elementi indiziari, non necessariamente di rilevanza penale) che il soggetto non dia pieno affidamento di non abusare delle armi.
In pratica non e' necessario che vi siano stati episodi di abuso effettivo delle armi, ovvero di trascuratezza nella loro custodia, in quanto è sufficiente il mero rischio di tale abuso, mentre sono certamente rilevanti anche le manifestazioni di aggressività verso le persone, seppure senza l'impiego di armi; oppure anche manifestazioni di scarso equilibrio, scarsa capacità di autocontrollo oppure la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata.
Da come espone la vicenda l’appellante, non ricorrono neppure i presupposti per l’applicazione delle ipotesi ostative contemplate nell’art. 11 e nell’art. 43 TULPS, in quanto la condanna penale riportata non riguarda i reati indicati nelle citate disposizioni come fattispecie automaticamente ostative al rilascio del porto di armi.
Fatto sta che i Supremi Giudici si persuadono di questa tesi.
Poiché i reati addebitati all'appellante non sono di per se stessi significativi del pericolo di abuso delle armi, il diniego di rinnovo del permesso di detenere armi per uso caccia risulta carente di adeguata motivazione.
In pratica, è successo questo:
il Prefetto non ha illustrato il percorso logico-giuridico attraverso il quale il progetto illecito della frode fiscale mediante falso documentale potesse essere assunto come un elemento indiziario della ridotta affidabilità in materia di detenzione di armi.
Di fronte a questa falla valutativa, la parte privata ha buon gioco a alla fine vince.
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