Problema complicato con tesi ed idee contrastanti, rispetto al quale i giudici di primo grado propongono la soluzione favorevole al ricorrente.
La trama della sentenza di oggi è abbastanza articolata: cerchiamo nei limiti del possibile di semplificare i concetti e restituirli in una versione che illustri solo i passaggi chiave.
Il caso è stato deciso il 18 luglio 2017 e la sentenza pubblicata il 3 novembre 2017: ovviamente nel frattempo teniamo sotto monitoraggio l’eventuale appello che Prefettura e Ministero dell’Interno dovessero decidere di proporre.
Intanto, come abbiamo accennato, secondo i giudici di primo grado la risposta alla domanda del titolo è Si:
la categoria è effettivamente titolare di un interesse qualificato al possesso di titolo abilitativo per la detenzione di un'arma, pur non assegnata in dotazione come per gli agenti di p.s.
I richiami del Tar sono diretti alla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 07/05/2010: sentenza n. 2673.
Andiamo allora al pratico e posiamo la nostra attenzione sulla sentenza da analizzare oggi: Tar Napoli sezione 5, n. 5120 del 3 novembre 2017.
Il caso
Tutto nasce da un provvedimento emesso dalla Prefettura con il quale respinge l'istanza presentata dal Presidente Nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animali, per ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola.
Il Comando Provinciale Carabinieri esprime parere contrario al rilascio della licenza di porto di pistola a tariffa ridotta, poiché non vede elementi atti a comprovare il "dimostrato bisogno" di andare armato (con riferimento all'eventuale rischio connesso all'espletamento dell'attività volontaria di guardia zoofila, peraltro comune a tutti gli operatori del settore).
Dice in fatti il Comando che l'incarico espletato dal richiedente da solo non è sufficiente a giustificare la necessità di avere la licenza in questione, in quanto non comporta di per sé una specifica esposizione a rischio e poi perché la necessità di andare armato non è implicita nella qualifica ricoperta.
Il pensiero e il ragionamento del Tar
I Giudici della prima fase ragionano così.
Sulla non ricorrenza del presupposto del "dimostrato bisogno" dell'uso delle armi, vista l'attività svolta dal ricorrente (guardia volontaria giurata dell'associazione ENPA) va detto che l’ente ha personalità giuridica di diritto privato e non ha più la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico", ormai attribuita ai Comuni: le guardie zoofile non sono più titolari della qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
Queste guardie zoofile volontarie, che prestano servizio presso l'ENPA, esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia.
In ogni caso, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria per quanto riguarda la vigilanza sul rispetto delle disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e con riguardo agli animali di affezione.
Se tutto questo è vero e se può ritenersi ragionevole che, in generale, il rilascio e il rinnovo del porto d'arma siano consentiti nei soli casi di dimostrata effettiva necessità di difesa personale, non è altrettanto ragionevole negarlo alla categoria delle guardie giurate volontarie con compiti di vigilanza zoofila che, per ragioni di servizio, possono trovarsi ad affrontare situazione di potenziale conflitto, per il ripristino nell'interesse pubblico della legalità violata con maggiore frequenza rispetto alla generalità dei cittadini.
Il succo del ragionamento è quindi il seguente:
privare una guardia zoofila volontaria (che in relazione a specifiche fattispecie esplica le funzioni di agente di p.g.), degli strumenti necessari a difendere se stesso ed altri, vorrebbe dire rendere inapplicabile la norma di settore nei confronti delle medesime guardie zoofile.
In pratica
Viene annullato il provvedimento prefettizio con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal Presidente Nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animali, volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola.
Gli aggiornamenti sull’evoluzione dell’interessante e complessa questione li fissiamo alle prossime settimane, mentre teniamo d’occhio l’eventuale appello.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l’avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.