Mercoledì, 13 Dicembre 2017 16:48

Detenzione armi e porto di fucile: Prefettura e Questura perdono a Roma

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Ancora un caso dove l’amministrazione, esagerata nelle sue valutazioni, perde la causa in materia di detenzione armi: i suoi provvedimenti sono ritenuti illegittimi e vengono quindi annullati dal Tribunale.

 

La vicenda

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile sin dal 1996 e possessore di tre fucili riceve il decreto del Questore e quello del Prefetto recanti, rispettivamente, la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia ed il divieto di detenzione armi munizioni e materiale esplodente.

Ora, il provvedimento questorile richiama la circostanza che l’interessato nel 2006 era stato deferito alla Procura della Repubblica per non aver custodito diligentemente un'arma regolarmente denunciata (tuttavia, precisando che il procedimento penale relativo era stato poi archiviato).

A monte di detto procedimento penale c’era la richiesta di uno zio del ricorrente, che aveva chiamato il personale del Commissariato di Polizia per far ritirare le armi in suo possesso in vista della  successiva rottamazione.

In quell’occasione, scoprendosi la mancanza della denuncia di un'arma si accertava che essa era stata regolarmente denunciata il nel 94 da suo nipote (il ricorrente).

Stando al racconto dello zio del ricorrente, l'arma in questione era stata sottratta senza il consenso del possessore, evidenziando così di avere libero accesso alla sua abitazione (essendo in possesso delle relative chiavi).

 

 

La posizione della Questura e della Prefettura

Un po’ sulla falsariga della vicenda commentata in occasione dell’ultimo post sul tema, anche qui ritiene che le vicende giudiziarie e i risultati dei controlli incidono in termini negativi sull’ affidabilità del ricorrente (precisiamo che le amministrazioni non si sono costituite in giudizio).

In estrema sintesi: gli artt. 9 e 11 del T.U.L.P.S. prevedono che i provvedimenti di diniego e di revoca di autorizzazioni di polizia possano essere vincolati o discrezionali.

L'art. 38 prescrive l'obbligo di denuncia ed il successivo art. 39 dispone che il Prefetto ha la facoltà di vietare la detenzione a coloro che possono abusarne.

E’ previsto che la licenza di porto d'armi possa essere ricusata a chi non può provare la buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

In materia sussiste un'ampia discrezionalità in capo all'Autorità procedente.

 

  

Il ragionamento del Tribunale  

La sentenza commentata è del Tar Roma, sezione 1 ter, n. 8090 del 10.07.2017.

La soluzione, come anticipato, è favorevole per la parte privata.

Dice il tribunale che il ricorrente è in possesso di porto di fucile da oltre quarant'anni senza che mai sia stata fatta una minima contestazione in ordine alle modalità di uso e di custodia delle armi dallo stesso possedute.

Mancherebbero, perciò, gli elementi sufficienti per dimostrare la ritenuta scarsa sua affidabilità nella custodia delle armi di sua proprietà.

L'episodio accaduto, da cui è poi scaturito anche il procedimento penale, tuttavia archiviato, è comunque particolare: lo zio del ricorrente aveva sottratto un fucile dall'abitazione del ricorrente, di cui aveva le chiavi, in sua assenza, e l'aveva consegnata successivamente a personale del Commissariato per la rottamazione, dichiarando di non trovare la denuncia; si è così scoperto che detta arma era stata denunciata dal ricorrente che la deteneva.

È chiaro che il ricorrente, al momento in cui è stato adottato il decreto impugnato non si trovava in alcuna delle ipotesi in presenza delle quali l'Amministrazione deve obbligatoriamente rifiutare la licenza de qua.

Nel caso specifico la revoca del porto di fucile è stata disposta sull'unico presupposto della presunta inaffidabilità dello stesso nell'uso delle armi: si tratta però di elemento che va valutato discrezionalmente.

Per quanto riguarda il possesso delle armi, posto che, in base all'art. 38 del T.U.L.P.S., al riguardo si richiede una apposita denuncia, ai sensi del successivo art. 39, "Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne".

Nella specie il Prefetto ha disposto il divieto di detenzione sull'assunto che l'attuale ricorrente sarebbe capace di abusarne.

Dall'esame dei fatti accaduti si evince però l'insussistenza in concreto dei presupposti di legge.

 

In effetti il ricorrente è un professionista, titolare di porto di fucile da lunghissimo tempo, senza che mai alcun appunto risulti essere stato fatto a suo carico.

L'unico episodio concerne il prelievo di un fucile, regolarmente denunciato dal ricorrente e sempre regolarmente custodito, dalla sua abitazione, non da parte di un qualsiasi soggetto, bensì da un suo zio, in possesso delle chiavi di casa, che perciò vi aveva libero accesso.

Nessuna conseguenza per la pubblica incolumità si è determinata ed anzi tale zio, che aveva messo detto fucile insieme ad altre armi regolarmente detenute dal medesimo, intendeva rottamarle; in quell'occasione si è scoperto che lo stesso aveva appunto sottratto detto fucile.

 

Peraltro il procedimento penale che era scaturito dall'episodio illustrato è stato archiviato, fatto conosciuto all'Amministrazione al momento dell'adozione dei provvedimenti.

Non si comprende quindi, conclude il Collegio dei Giudici, come da questo episodio peculiare possano desumersi la capacità di abuso delle armi e l'inaffidabilità nell'uso delle stesse da parte del ricorrente.

 

 

Ricorso accolto

Il ricorso è fondato e i provvedimenti impugnati, illegittimi, devono essere annullati.

 

 

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Letto 15872 volte Ultima modifica il Mercoledì, 13 Dicembre 2017 16:58
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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