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Il caso della doppietta nascosta sotto il materasso in camera da letto
La Corte di Cassazione Sezione 1 penale, con la sentenza 6 novembre 2017 n. 50445 ci ripropone l’argomento della contravvenzione ex art. 20 co 2 l. 110/1975, riferendosi all’omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi e esplosivi giungendo ad annullare la sentenza per un nuovo esame da parte del tribunale, vista la motivazione generica.
La vicenda
In un primo momento il Tribunale dichiara la parte colpevole della contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 20, comma 2 e condanna alla pena di 250 euro di ammenda.
Vediamo perché arriva a questo verdetto provvisorio.
Il Magistrato ritiene che l'imputato abbia trascurato di adoperare nella custodia del fucile doppietta calibro 12, che detiene legittimamente, le cautele necessarie per evitare che altre persone possano impossessarsene facilmente, nascondendolo sotto il materasso della camera da letto.
Inevitabile il ricorso per cassazione, lamentando la violazione della L. n. 110 del 1975, articolo 20.
La norma, dice il ricorrente, ha lo scopo di evitare un accesso agevole all'arma da parte di terzi: non parla però di obbligo di dotarsi di dispositivi antifurto.
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Lo scopo sarebbe quello di evitare che con l'accesso da parte di terzi all'arma si creino situazioni di pericolo, qui non sussistenti, poiché lo stesso fucile è (stato) nascosto e non (era) carico.
Il ragionamento della Corte
Il ricorso e' fondato.
Una precisazione è d’obbligo.
La Corte ha già spiegato che la L. 18 aprile 1975, n. 110, articolo 20 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi e esplosivi) indica genericamente un dovere di massima diligenza, senza specificare, in concreto, il suo contenuto.
Che cosa significa?
Semplicemente che compete al giudice di merito stabilire se, in rapporto al fatto concreto, l'agente abbia custodito l'arma con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.
Si tratta di un giudizio incensurabile in cassazione se e quando la motivazione è logica.
Ora, nel caso della persona interessata la motivazione risulta generica e priva di ogni riferimento specifico al fatto contestato. Tanto porta fuori binario: in pratica astrae la decisione da ciò che risulta dal processo.
Al contrario, la motivazione ha la funzione di indicare i dati materiali e le ragioni che l'Autorità Giudiziaria ha posto a fondamento della decisione, applicando la norma astratta alla fattispecie concreta.
Se invece il giudizio non consente di verificare a quali dati sia stato ancorato o le ragioni per le quali gli argomenti difensivi siano stati respinti, esso è niente altro che una mancata giustificazione.
Ricorso accolto
Viene annulla la sentenza impugnata e si rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale.
Consigli pratici prima di valutare il ricorso
Come sempre il consiglio è di affiancarsi, quando serve, ad un difensore che tratti abitualmente la materia del diritto delle armi, considerate le diverse sfaccettature ed implicazioni che le norme di settore comportano.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
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