Sabato, 16 Dicembre 2017 07:23

Omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi: Cassazione penale da ragione all'imputato

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  • Il caso della doppietta nascosta sotto il materasso in camera da letto

La Corte di Cassazione Sezione 1 penale, con la sentenza 6 novembre 2017 n. 50445 ci ripropone l’argomento della contravvenzione ex art. 20 co 2 l. 110/1975, riferendosi all’omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi e esplosivi giungendo ad annullare la sentenza per un nuovo esame da parte del tribunale, vista la motivazione generica.

 

La vicenda

In un primo momento il Tribunale dichiara la parte colpevole della contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 20, comma 2 e condanna alla pena di 250 euro di ammenda.

Vediamo perché arriva a questo verdetto provvisorio.

Il Magistrato ritiene che l'imputato abbia trascurato di adoperare nella custodia del fucile doppietta calibro 12, che detiene legittimamente, le cautele necessarie per evitare che altre persone possano impossessarsene facilmente, nascondendolo sotto il materasso della camera da letto.

Inevitabile il ricorso per cassazione, lamentando la violazione della L. n. 110 del 1975, articolo 20.

La norma, dice il ricorrente, ha lo scopo di evitare un accesso agevole all'arma da parte di terzi: non parla però di obbligo di dotarsi di dispositivi antifurto.

 
  • Lo scopo sarebbe quello di evitare che con l'accesso da parte di terzi all'arma si creino situazioni di pericolo, qui non sussistenti, poiché lo stesso fucile è (stato) nascosto e non (era) carico.

  

 

Il ragionamento della Corte  

 

Il ricorso e' fondato.

Una precisazione è d’obbligo.

La Corte ha già spiegato che la L. 18 aprile 1975, n. 110, articolo 20 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi e esplosivi) indica genericamente un dovere di massima diligenza, senza specificare, in concreto, il suo contenuto.

Che cosa significa?

Semplicemente che compete al giudice di merito stabilire se, in rapporto al fatto concreto, l'agente abbia custodito l'arma con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.

Si tratta di un giudizio incensurabile in cassazione se e quando la motivazione è logica.

Ora, nel caso della persona interessata la motivazione risulta generica e priva di ogni riferimento specifico al fatto contestato. Tanto porta fuori binario: in pratica astrae la decisione da ciò che risulta dal processo.

 

Al contrario, la motivazione ha la funzione di indicare i dati materiali e le ragioni che l'Autorità Giudiziaria ha posto a fondamento della decisione, applicando la norma astratta alla fattispecie concreta.

Se invece il giudizio non consente di verificare a quali dati sia stato ancorato o le ragioni per le quali gli argomenti difensivi siano stati respinti, esso è niente altro che una mancata giustificazione.

 

 

Ricorso accolto

Viene annulla la sentenza impugnata e si rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale.

 

 

Consigli pratici prima di valutare il ricorso

Come sempre il consiglio è di affiancarsi, quando serve, ad un difensore che tratti abitualmente la materia del diritto delle armi, considerate le diverse sfaccettature ed implicazioni che le norme di settore comportano.

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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