Domenica, 04 Febbraio 2018 16:17

Carabina ad aria compressa: "porto di arma" e "detenzione di arma" sono la stessa cosa?

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La risposta è NO e a ribadirlo è la Cassazione.

 

 Si tratta di un chiarimento che la Corte di Cassazione penale ha ritenuto necessario dopo una sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto la detenzione della carabina ad aria compressa calibro 4,5 mm -nell'abitazione dell'imputato- riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui alla L. n. 110 del 1975 art. 4.

 

 

Che cosa è successo:

Partiamo dalla situazione nel processo penale:  

con sentenza del 2014 la Corte d'appello aveva parzialmente confermato la sentenza del Gip del Tribunale dello stesso anno, con la quale l'imputato era stato condannato, all'esito di un giudizio abbreviato, per:

  1. a) detenzione a fine di spaccio di marijuana;
  2. b) per detenzione di un'arma comune da sparo (carabina ad aria compressa calibro 4,5 mm, non punzonata e priva di marca);
  3. c) spaccio di marijuana in più occasioni a soggetti non identificati.

Il Gip aveva ritenuto la continuazione fra i fatti di cui ai capi a) e c) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato l'imputato per tali capi alla pena di due anni, dieci mesi di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa e, per il capo b), alla pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, complessivamente condannando l'imputato alla pena di tre anni, due mesi di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa, oltre confisca.

La Corte d'appello riduceva la pena complessivamente inflitta per i reati di cui ai capi a) e c) a due anni e due mesi di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa e, riqualificato il reato di cui al capo b) ai sensi della L. n. 110/75 art. 4, commi 1 e 3, rideterminava la pena inflitta per tale reato in quattro mesi di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, confermando nel resto la sentenza impugnata.

 

 

Che dice la Cassazione:

La sentenza della Corte di Cassazione è la n. 13225 del 01.04.2016, Sezione 3 penale.

La Corte parte da questa riflessione.

La Corte d'appello ha ritenuto che la detenzione della carabina ad aria compressa, calibro 4,5 mm, nell'abitazione dell'imputato fosse riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui alla L. n. 110/75 art. 4, evidenziando che le armi ad emissione di gas o ad aria compressa che sviluppano un'energia cinetica inferiore a 7,5 joule, pur essendo escluse dalla categoria delle armi comuni da sparo, rientrano nella più ampia categoria delle armi, cui fa riferimento l'articolo 4 in questione.

La conseguenza di ciò sarebbe che il porto ingiustificato delle stesse integri la fattispecie incriminatrice prevista da questa disposizione.  

 

 

A questo punto, però, la soluzione.

Il richiamato articolo 4, non a caso intitolato "Porto di armi od oggetti atti ad offendere" punisce, però, il solo porto di armi od oggetti atti ad offendere al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa.

Non si riferisce, invece, alla semplice detenzione di tali armi all'interno dell'abitazione, che resta, dunque, priva di sanzione penale.

La conseguenza è che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio sulla questione della contravvenzione di cui alla L. n. 110/75 art. 4, perché il fatto non sussiste, con eliminazione della relativa pena di quattro mesi di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda.

 

 ______________________________________________________________________________________

Articolo 4
Porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.
La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto (1).
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

 

 

 

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Letto 20175 volte Ultima modifica il Domenica, 04 Febbraio 2018 16:26
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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