Mercoledì, 07 Febbraio 2018 07:41

Difesa personale, bisogno di andare armato e rinnovo del porto di pistola

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Quanto incide la “pericolosità del territorio”?

C’entra la professione della persona interessata?

Il parere della Questura è “vincolante”?

 

 

Sappiamo che il porto di un’arma per la difesa personale è strettamente collegato, secondo la nostra Legge, al cosiddetto “dimostrato bisogno” di andare armato.

 

Può accadere però che, pur dopo decine di anni di porto di pistola, la Prefettura riconsideri questo specifico bisogno e, al momento in cui l’interessato chiede il rinnovo arriv un secco “no”.

 

Certo che una scelta amministrativa (negativa) di questo tipo lascia un po’ di stucco, tanto più che l’Autorità nel passato ha concesso il porto, riconoscendo senza problemi quel bisogno ora incomprensibilmente negato.

Ma allora, viene spontaneo chiedersi: perché accade tutto questo?

Quali sono gli elementi che la Prefettura deve considerare per non sbagliare nella sua decisione?

Si può ricorrere contro il rigetto dell'istanza per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale ed essere certi di avere un buon margine di probabilità di farcela già in primo grado davanti il tribunale amministrativo?

 

Tutte domande lecite, domande alle quali qui proveremo a dare una risposta.

 

 

Gli elementi che la Prefettura non può far finta di dimenticare in sede di rinnovo del porto:

Non c’è peggior cosa: la Prefettura, nonostante un primo ALT del Giudice, nega per la seconda volta il rinnovo.

Incredibile, eppure è successo.

In un caso trattato e deciso (favorevolmente per la persona interessata) dal Tar Bari con la sentenza n. 956 del 12 settembre 2017, abbiamo proprio la ricorrenza di questa curiosa situazione.

 

Ebbene, sarà stato pure così, ma nel corso della causa il Tar non ha risparmiato critiche all'operato dell'amministrazione, giungendo a sanzionarla e ad accogliere le legittime rimostranze del medico ricorrente, addirittura arrivando alla condanna alle spese (addossate quindi alla Prefettura).

Per renderci veramente conto di che cosa possiamo fare e come possiamo reagire a questi autentici soprusi amministrativi, Vediamo allora più da vicino quali sono gli elementi decisivi che l’amministrazione non può evitare di soppesare.

 

 

  • Innanzitutto la Prefettura non può evitare di dire che la persona che sta chiedendo il rinnovo ha il porto da più di venti anni.
  • Poi, il dimostrato bisogno è strettamente collegato alla professione dell’interessato.
  • Inoltre, se la Questura per ben due volte esprime parere nettamente favorevole al rinnovo, l’altro Organo decidente non può trascurare questo dato.
  • Altresì, il diniego non può omette di prendere in esame la situazione di pericolosità conclamata in cui versa il territorio (nel caso esaminato si tratta del foggiano, che risulta dalle notizie di cronaca e dai comunicati delle Autorità di polizia ad alta pericolosità).
  • Poi (nel caso dei medici, ma vale il discorso ovviamente più in generale per qualsiasi altra categoria), va calcolato il rischio specifico cui sono esposti i medici come categoria, come nel caso del Tar Bari attestato dalla campagna di sensibilizzazione lanciata dall'ordine professionale nelle principali città italiane, mediante l'apposizione di maxi poster contro la violenza sui medici.
  • Ancora: va tenuto ben presente il rischio cui sono esposti i medici che svolgono incarichi di consulenti tecnici d'ufficio.

 

 

 

Conclusioni:

Non si può trascurare che si tratta di rinnovo e non già di primo rilascio.

In pratica, se proprio l’Autorità avesse pensato di dire no, deve essere capace di valorizzare eventuali sopravvenuti cambiamenti nelle condizioni dell'interessato.

Proprio quello che non è stato nel caso esaminato (e spesso non accade in tanti altri simili casi) se si esclude il riferimento all'assenza di abusi in 20 anni che -evidentemente- avrebbe dovuto deporre in favore del rinnovo e non già del diniego.

 

Inutile dire che, trovandosi in presenza di una situazione come quella spiegata, il consiglio è di non esitare a rivolgersi ad un legale di fiducia specializzato nella complessa materia del diritto delle armi.

Sarà infatti compito del difensore spiegare il “come fare per” e, se richiesto, progettare una strategia difensiva idonea a contrastare con elevate probabilità di successo un’eventuale azione giudiziale.

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Letto 5349 volte Ultima modifica il Mercoledì, 07 Febbraio 2018 07:48
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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