Martedì, 20 Febbraio 2018 17:37

Interdizione armi: come eliminare effetti di una querela isolata?

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Vuoi scoprire perché non basta una querela isolata, cioè fine a se stessa e senza seguito, per poter dire che una persona è poco affidabile per l’uso lecito dell’arma?

 

Bene, vista la delicatezza della questione, prendiamo spunto dal ragionamento del Tar Napoli fatto con la sentenza 1833 del 5 aprile 2017, proprio per cercare di sfruttare le “dritte” che ci fornisce.

Anche in questo caso, come di solito facciamo, utilizziamo i principi di diritto nascenti dalla pronuncia.

Infatti, se il lettore si dovesse trovare in un caso simile potrebbe approfittare ed utilizzare i criteri qui ricordati per fronteggiare il divieto ed aumentare, quindi, le probabilità di accoglimento della sua domanda in giudizio.

 

Passiamo dunque alla sostanza della questione, premettendo il principio di base di tutta questa materia:

 

le valutazioni dell’amministrazione sull’affidabilità non devono essere fine a se stesse o rivolte solo ad alcuni aspetti, ma devono guardare la personalità dell’interessato nel suo insieme per essere veramente attendibili.

  

 

La questione

In estrema sintesi: viene chiesto l’annullamento del decreto emesso dal Prefetto di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.

Pare che nei confronti dell’interessato ci siano gravi elementi indiziari, indicativi dell'inserimento dello stesso in un contesto ad elevato rischio di condizionamento ambientale da parte della criminalità e di una condotta incompatibile con la completa sicurezza del "buon uso dell’arma” e, invece, rivelatori di una personalità incline a comportamenti illegali, oltre che incapace di controllare i propri impulsi ed emozioni con certe inclinazioni per la violenza.

Insomma, il preambolo non promette niente di buono.

Ma vediamo, invece, come va a finire.

 

 

Cosa dice il Tar

Ora, ragiona il Tar:

 

sugli episodi di mera frequentazione con soggetti pregiudicati, in mancanza di ulteriori ragguagli ed eventuali significative implicazioni da parte della competente Autorità di P.S. sono da ritenersi non legati a particolari motivazioni delinquenziali e, quindi, del tutto episodici ed occasionali.

Ad ogni modo, l'Amministrazione deve attestare se la frequentazione sia volontaria e continua oppure saltuaria e casuale.

 

Sulle altre circostanze:

non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi ai fini dell'applicazione dell'art. 39 T.U.L.P.S., che prevede la facoltà, in capo al Prefetto, di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.

La conseguenza è che, qualora risultino reati commessi proprio mediante l'uso (o l'abuso) delle armi, l'inaffidabilità del soggetto emerge ictu oculi, cosicché il divieto di detenzione non ha bisogno, in genere, di altra motivazione.

Mentre quanto più ci si allontana da questa ipotesi, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione con la quale si da conto delle ragioni per cui un determinato fatto sia stato ritenuto significativo.

 

Sulla querela occasionale:

qui abbiamo in realtà 2 querele: una sporta dal ricorrente e un’altra presentata dalla compagna per reato di lesioni.

Ora, a prescindere dalla sua sussistenza giuridica si da il caso che il fatto è maturato in un contesto assolutamente episodico e particolare, che pertanto non può essere considerato come rivelatore di un'indole violenta.

La conclusione del processo vede, in definitiva, vittorioso l’interessato e soccombente la parte pubblica.

 

 

Cosa fare in casi simili?

Non sempre è facile fronteggiare la presa di posizione dell’amministrazione: ecco perché è preferibile rivolgersi ad un legale specializzato in materia.

In generale, la cosa da sapere è questa e va ripetuta vista la sua importanza:   

 

le valutazioni dell’amministrazione sull’affidabilità non devono essere rivolte solo ad alcuni aspetti, ma devono guardare la personalità dell’interessato nel suo insieme per essere veramente attendibili.

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Letto 6804 volte Ultima modifica il Martedì, 20 Febbraio 2018 17:43
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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