No. non sono la stessa cosa: le differenze esistono sotto il profilo normativo.
Parliamo di un caso dove il ricorso proposto dalla persona interessata viene accolto: in effetti la patologia da cui il ricorrente è affetto può motivare un giudizio di inidoneità al porto d'armi ma non giustifica il divieto di detenerle.
Anticipando un po’ il succo della questione a metà post, diciamo subito che la Legge distingue tra capacità al porto delle armi e capacità alla detenzione delle stesse, tant'è che prevede due titoli diversi ai fini dell'una e dell'altra.
Un tema delicato; anche questa volta cercherò per quanto è possibile di tradurlo dal giuridichese, tratteggiando i passaggi più importanti ricavabili da una sentenza scelta tra quelle utili (Tar Toscana, sentenza n. 922 del 10 luglio 2017).
Se ti interessa saperne di più prenditi allora un po’ di tempo e leggi questo post: le informazioni che troverai potrebbero tornarti utili o magari, parlandone, potresti comunicarle a qualche amico o semplicemente usarle per aumentare il numero delle tue schede in “diritto delle armi”.
Il caso
La Prefettura vieta ad una persona di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Il motivo è semplice: l'interessato sarebbe carente del requisito di idoneità psicofisica in base alle certificazioni rilasciate in precedenza (inidoneità per un anno).
Precisamente l'inidoneità deriverebbe dalla presenza di un tremore agli arti, con un pregresso episodio epilettico.
I motivi di ricorso
L’interessato però non condivide quella linea di pensiero e impugna il provvedimento.
Così facendo si lamenta del fatto che:
la patologia da cui è affetto (un tremore essenziale degli arti di entità modesta) potrebbe motivare un giudizio di inidoneità al porto d'armi, ma non giustificherebbe il divieto di detenerle;
la vigente normativa, a suo dire, attribuirebbe valore diverso all'uno e all'altro concetto;
questo diverso valore è dimostrato dal fatto che il rilascio dei relativi titoli compete a diverse Autorità, inoltre va tenuta presente la differente capacità pretesa dalla legge ai fini del porto d'armi e ai fini della mera detenzione;
la propria salute sarebbe minata solo da problemi motori e non mentali e, pertanto, non osterebbe alla sola detenzione delle armi;
nel 2014, in occasione della richiesta di rinnovo del porto d'armi cui è stato giudicato inidoneo per un anno, gli era stato richiesto dalla Questura di produrre di un certificato medico di idoneità e il medico aveva rilasciato un certificato idoneativo all'acquisto e detenzione delle armi.
Il ragionamento dei giudici
I requisiti psicofisici minimi necessari per il porto d'armi sono indicati nel decreto ministeriale 28 aprile 1998, mentre la fattispecie della (mera) detenzione delle armi è disciplinata dall'articolo 35 co.7 R.D. n. 773/31.
Questo prevede che la stessa sia subordinata alla presenza di un certificato il quale attesti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope o abusare di alcool.
Due discipline diverse
Dal raffronto tra le due discipline emerge quindi che la fattispecie del porto d'armi è subordinata al possesso di requisiti psicofisici più stringenti rispetto a quanto richiesto al fine dalla mera detenzione, a conferma del fatto che diversa è la disciplina prevista per una o per l'altra fattispecie e che l'incapacità al porto d'armi non necessariamente comporta quella alla detenzione delle stesse.
La soluzione del caso
Dagli atti del procedimento risulta che il ricorrente è inidoneo non alla detenzione, ma al porto delle armi a causa di alterazioni neurologiche, in particolare perché è affetto da tremore e ha avuto un pregresso episodio epilettico.
Il provvedimento è motivato, in generale, sull'assenza del requisito di idoneità psicofisica ma non specifica quale sia l'incidenza del disturbo diagnosticato al ricorrente in relazione alla detenzione di armi: per questo si pone in contrasto con la certificazione sanitaria la quale lo giudica inidoneo non alla detenzione, ma al porto di armi.
In definitiva: la patologia da cui il ricorrente è affetto può motivare un giudizio di inidoneità al porto d'armi ma non giustifica il divieto di detenerle.
Ecco perché il ricorso viene accolto.
Lo stesso motivo per cui in casi analoghi a quello commentato è ragionevole aspettarsi un accoglimento della propria domanda da parte del Tar competente.
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