Giovedì, 17 Maggio 2018 16:02

reato di omessa custodia armi: quando non c'è?

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Non sempre è facile per un giudice stabilire se si configura questo specifico reato (quando ci si trova in presenza di persone che non esercitano professionalmente un’attività con armi ed esplosivi).

 

Stiamo parlando dell’omessa custodia di armi, con riferimento agli articoli 20 e 20 bis della Legge n. 110 del 1975.

 

Bisogna dire che è una situazione abbastanza ricorrente nei processi penali; ultimamente la Corte di Cassazione ha affrontato e risolto uno di questi casi con la sentenza n. 16314 del 12 aprile 2018.

 

La fattispecie concreta è giunta sul tavolo della Suprema Corte dopo essere passata per il Tribunale, che aveva assolto l’imputato e della Corte d’Appello, che lo aveva invece condannato.

 

 

Il fatto e la decisione in primo grado

In pratica accade quanto segue.

 

Il Tribunale assolve l’imputato perché il fatto non sussiste.

 

L’imputazione consiste nell’inosservanza delle prescrizioni in materia di custodia di armi, per aver riposto all’interno della propria abitazione, in un mobile inidoneo (vetrinetta in legno a due ante e un cassetto aperto) due pistole cal. 6,35 e 7,65, due fucili, un caricatore con 12 cartucce cal. 7,65, due cartucciere con relative cartucce di vario calibro.

 

Armi tutte regolarmente denunciate.

Il figlio dell’imputato riesce a prendere le armi e spara, ferendo delle persone.

 

In occasione del sopralluogo le forze dell’ordine accertano che il luogo di custodia delle armi è un armadio metallico, con un vetro nella parte anteriore; le munizioni si trovano in un cassetto.

 

Il mobile, tipo rastrelliera, contiene le armi all’interno di scanalature ed è chiuso a chiave con serratura; i caricatori sono invece custoditi separatamente sotto al letto matrimoniale.

 

Il figlio in pratica con una sedia rompe il vetro del mobile e si impossessa delle armi.

 

Il Tribunale risolve il caso in questo modo: visto che non ricorrono le circostanze speciali ex art. 20 bis L. 110/75 (omessa custodia per impedirne l’uso a determinate categorie di soggetti), si applica l’art. 20 stessa legge.

 

Stando così le cose, assolve l’imputato dal momento che ha custodito le armi con la diligenza del buon padre di famiglia.

 

 

Il fatto e la decisione in secondo grado

La Corte di Appello la pensa in un modo completamente diverso.

 

Condanna infatti l’imputato visto che ritiene il mobile utilizzato per la custodia delle armi non idoneo allo scopo: il figlio infatti è riuscito con facilità ad impossessarsi dell’armamento, rompendo il vetro dell’anta frontale del mobile.

 

Mobile risultato privo di struttura interna blindata, con armi in piena vista; tra l’altro il giovane si impossessa pure delle munizioni, riuscendo a forzare la serratura del cassetto con un cacciavite.

 

In buona sostanza: la Corte pensa che in un caso come questo ricorra senza dubbio un obbligo di diligenza e perizia speciali a carico del detentore di armi (con presenza di un giovane ragazzo in casa, pure “sospetta” vittima di una patologia depressiva per un certo periodo di tempo per effetto di una delusione amorosa).

 

 

La decisione in Cassazione

Ebbene, il primo motivo di ricorso (violazione dell’art. 20 Legge n. 110/75) viene accolto in favore dell’imputato.

 

La difesa sostiene l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato in questione.

 

Innanzitutto fa presente che il mobile è una solida rastrelliera e non una vetrina (il cui vetro ha tra l’altro resistito bene a un pugno sferrato in occasione di un incendio).

 

Poi mette in evidenza che il proprietario non è tenuto ad adottare particolari misure atte a resistere ad azioni illecite di terzi, né può essere chiamato ad una specifica o superiore diligenza per il fatto che il figlio è un po’ giù per amore e si deprime.

 

In pratica, la Corte torna a quella che è stata la prima decisione favorevole all’imputato: qui si può applicare solo l’art. 20 e non l’art. 20 bis come ipotesi speciale (obbligo di custodia rafforzato).

 

Le due contravvenzioni sono infatti in un rapporto di specialità tra loro: la prima stabilisce un generale dovere di diligenza a tutti i possessori di armi per impedire ad altri di impossessarsene, la seconda impone l’obbligo di evitare che possano venire in contatto con esse categorie di persone (minori, inesperti, tossicodipendenti…) per le quali il maneggio di armi è considerato più pericoloso.

 

 

La soluzione

Il segnalato articolo 20 dice che la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica.

 

Si tratta di un obbligo che si può ritenere adempiuto (quando non si tratta di soggetti che svolgono professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi) quando vengono adottate quelle cautele minime che di regola possono chiedersi ad una persona di normale prudenza.

 

Nel caso trattato, le armi sono custodite dentro una rastrelliera con vetro rinforzato chiuso a chiave in una stanza, a sua volta chiusa a chiave; i caricatori separati sotto il materasso della camera. La casa non è frequentata da minorenni.

 

Quindi, non è richiesto l’approntamento di una cassaforte, camera blindata o altro di questo tipo.

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 17193 volte Ultima modifica il Giovedì, 17 Maggio 2018 16:10
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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6 commenti

  • Link al commento Alfonso Vicerè Venerdì, 11 Ottobre 2019 00:00 inviato da Alfonso Vicerè

    Buongiorno avvocato, pochi giorni fa mi è successo un problema serio!!
    Le spiego brevemente!
    Vivo in casa da solo, sono possessore di un regolare porto di armi Per uso sportivo. In casa ogni tanto viene anche mio
    zio che come me ha passione per le armi, ma molta di più per la caccia, a contrario
    Di me che vado solo al poligono!
    ne Possiede tante anche lui di armi a Casa sua, mi ha ceduto anche
    Alcune sue armi che nn usava più come 2 sovrapposti calibro 12 da caccia. E ogni tanto mi viene a casa e mi dice oggi prendo il sovrapposto che Ti ho ceduto perché ha la canna più corta e mi trovò meglio. Ok dico io quale è il problema!!
    Se non che a gennaio del 2019 per un diverbio con un guardiacaccia i carabinieri gli vanno a casa gli controllano di tutto sulla questione armi e trovano cartucce in eccesso e un fucile da come ho capito non denunciato !! Gli levano il porto di armi, gli levano tutte le armi e adesso è in attesa di processo. L’altra sera, avvisato da un amico che c’era un cinghiale vicino al casaletto in campagna cosa fà! Viene a casa mia, suona il citofono non mi trova a casa, a quel punto apre casa ( ha le
    Chiavi, gliel’ho date io) apre l’armadio blindato ( sa dove stavano le chiavi) e prende il mio sovrapposto! Va giù al casaletto ammazza il cinghiale ma
    Viene beccato dai carabinieri con il sorcio in bocca ( o cinghiale
    In macchina) gli
    Trovano anche il fucile! Mio!
    Mio zio dichiara che io nn sapevo niente che lui aveva preso il mio fucile ma ai carabinieri questo nn interessa! Questa mattina mi hanno chiamato i carabinieri e
    Mi hanno preso gli estremi dell’abitazione per dare l’elezione di domicilio.

    Ma in questo caso è negligenza di custodia armi? C’è la possibilità che mi diano solo un richiamo senza il ritiro del porto d’armi al quale tengo tantissimo?
    Io abito vicino Roma, il mio numero è 3476041890 potrei pagarle una consulenza ? È disponibile? Mi aiuti!! Grazie

  • Link al commento Francesco Pandolfi Mercoledì, 05 Dicembre 2018 20:41 inviato da Francesco Pandolfi

    Buonasera, per poter dare una risposta attendibile è consigliabile l'esame della documentazione, nella specie del provvedimento prefettizio. A Sua disposizione.

  • Link al commento Francesco Pandolfi Mercoledì, 05 Dicembre 2018 20:40 inviato da Francesco Pandolfi

    Salve, per rispondere bisogna esaminare la documentazione in suo possesso; se vuole sono a sua disposizione

  • Link al commento Francesco Pandolfi Mercoledì, 05 Dicembre 2018 20:40 inviato da Francesco Pandolfi

    Salve, per rispondere bisogna esaminare la documentazione in suo possesso; se vuole sono a sua disposizione

  • Link al commento Enio Venerdì, 18 Maggio 2018 14:01 inviato da Enio

    Sono un selecontrollore in provincia di Livorno da cinque anni sono senza porto armi per colpa di tre persone che per sua iniziativa mi hanno aggredito in prossimità al luogo dove esercito la selezione avendo sbagliato solo il giorno di battuta era venerdì ma ho telefonato e mi anno autorizzato con tanto di numero per esercitare,Ho denunciato le persone che trattenendomi con forza sul luogo per ben 2 ore e non avendo esercitato ma stavo ricollocando la mia attrezzatura per andarmene essendomi accorto del giorno non idoneo al processo sono stati assolti vorrei appellare essendomi costituito parte civile , sto aspettando di chiarire il mio processo che finisce a ottobre ma il 19 luglio cade in prescrizione vorrei un consiglio come fare saluti Enio

  • Link al commento Peraldo giorgio Giovedì, 17 Maggio 2018 20:13 inviato da Peraldo giorgio

    Buonasera Avvocato, sono socio dall'armeria... In visura camerale definito "socio amministratore -rappresentante dell'impresa ","con potere di firma disgiunta" . Da 4 anni titolare di porto di pistola per difesa personale , il motivo riguarda l'andare con il mio socio titolare della licenza a scegliere e acquistare armi ,da importatori e collezioni private. Il nostro primo interesse sono armi ex ordinanza che preferiamo scegliere di persona. Non ho ancora sestenuto l'esame per l'articolo 8 legge 110 del 1975 .Quest'anno Il nuovo Prefetto mi ha negato il rinnovo perché non ho mai subito aggressioni e minacce, non ho l'art.8, è statistiche del ministero interno dicono che si è ridotta la criminalità. Ritiene ci siano presupposti per tornare a chiedere il rinnovo prima di avere art.8 ? La ringrazio per l'attenzione che vorrà dedicarmi,e le porgo distinti saluti.

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