Venerdì, 06 Luglio 2018 14:10

Protezione della fauna e prelievo venatorio

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Protezione della fauna e prelievo venatorio

In materia di protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio è intervenuta l’importante sentenza della Corte Costituzionale del 23 maggio 2017 n. 139.

Questa pronuncia si focalizza su una Legge della Regione Liguria.

Prima di prendere spunto dalla specifica situazione della Liguria (analoga del resto a Piemonte e ad altre Regioni) dobbiamo registrare il fenomeno segnalato da una moltitudine di interessati, i quali riferiscono che i selecontrollori e i tutor sviano dal rispetto delle disposizioni normative: a questo proposito chiedono un intervento affinché Piemonte ed altre Regioni recepiscano il contenuto della sentenza 139.

 

N.B: per mettere in atto quest’azione legale, alla fine di questo avviso si può consultare la modalità di adesione e partecipazione.

 

Tornando alla vicenda costituzionale, in pratica la sentenza 139 Corte Cost. arriva dopo un giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 88, 89, comma 1, 92 e 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 29 febbraio-3 marzo 2016, depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2016.

E’ stata l’Avvocatura dello Stato ad impugnare la Legge in questione; in particolare le norme criticate dalla Presidenza del Consiglio si inseriscono nel testo di una più vecchia Legge regionale (la n. 29 del 1 luglio 1994), aggiungendo nuove previsioni.

A conclusione della causa costituzionale, le norme demolite sono 4.

Vediamole una ad una.

 

 

La critica dell’art. 88

Il presupposto di questa critica del 2017 fu che la Legge Statale esprimeva ed esprime regole inderogabili per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

L’art. 88 impugnato, che inseriva un comma 8-bis nell’art. 16 della legge regionale n. 29 del 1994, permetteva, dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sul territorio venatorio, con esclusione delle zone indicate dal comma 1.

Il ricorrente osservò che, in base all’art. 10, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), i periodi per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia erano e sono stabiliti con i piani faunistico-venatori provinciali.

La normativa statale, che esprime una regola inderogabile attinente alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), prescriveva perciò di adottare a tal fine il piano faunistico-venatorio, non consentendo il ricorso alla legge-provvedimento. Inoltre non risultavano permessi l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia in un periodo di chiusura dell’attività venatoria.

 

La critica dell’art. 89 co. 1

L’art. 89 comma 1, che aggiungeva un comma 1-bis all’art. 18 della legge regionale n. 29 del 1994, consentiva a chi avesse optato per una delle forme di caccia indicate dal comma 1 di esercitare la caccia, a certe condizioni, per quindici giorni anche in una delle altre forme.

Il ricorrente rilevò che l’art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 imponeva, invece, di praticare la caccia esclusivamente in una delle tre forme indicate, e anche in questo caso esprimeva una regola inderogabile attinente alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

 

 

La critica dell’art. 92

L’art. 92 sostituiva l’art. 35 della legge regionale n. 29 del 1994.

In particolare, il nuovo comma 9 permetteva di recuperare i capi feriti facendo uso delle armi anche nelle giornate di silenzio venatorio e al di fuori degli orari di caccia.

Il ricorrente osservò che l’abbattimento e la cattura della fauna selvatica con l’uso delle armi costituiva esercizio venatorio ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3, della legge n. 157 del 1992.

Infatti, l’art. 21, comma 1, lettera g), della legge n. 157 del 1992 vieta il trasporto di armi nei giorni non consentiti per la caccia. Anche in questo caso, derogando a tale norma, la disposizione impugnata avrebbe leso l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

 

La critica dell’art. 93

Infine, l’art. 93 sostituiva l’art. 36 della legge regionale n. 29 del 1994.

In particolare, il nuovo comma 2 consentiva di procedere con i piani di abbattimento della fauna selvatica prima che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) avessero verificato l’inefficacia dei metodi di controllo ecologico, posto che la norma impugnata si limitava a stabilire che si teneva conto delle modalità indicate dall’ISPRA per eseguire il piano di abbattimento.

Il ricorrente vide in questo un contrasto con l’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, e dunque con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Inoltre la norma statale abilitava all’abbattimento solo le guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni provinciali, le guardie forestali, le guardie comunali e i proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani, se muniti di licenza venatoria.

La norma impugnata allargava illegittimamente l’elenco, includendovi i cacciatori, purché riuniti in squadre o in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore.

Da ciò ne derivava un ulteriore profilo di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

 

 

La linea difensiva della Regione Liguria nel 2017

La Regione Liguria chiese che il ricorso venisse dichiarato non fondato.

Con riferimento all’art. 88 la Regione sostenne che non le era precluso adottare leggi-provvedimento in materia di caccia.

Con riguardo all’art. 89, comma 1, la Regione affermò che rientrava nella sua competenza residuale in materia di caccia permettere l’esercizio dell’attività venatoria in forme congiunte e non alternative.

L’art. 92 poi non comportava alcun peggioramento della tutela ambientale, perché l’abbattimento con arma del capo ferito sarebbe stato funzionale a un recupero «in condizioni di sicurezza per gli operatori».

Infine, quanto all’art. 93, la difesa regionale osservò che il processo di riordino delle funzioni attribuite alla Provincia aveva ridotto il personale della polizia provinciale addetto alla sezione faunistica. Si era perciò reso necessario permettere l’abbattimento della fauna selvatica anche ad altre categorie di persone.

 

Durante la causa intervengono 2 abrogazioni

La Regione chiese che, rispetto agli artt. 88 e 89, comma 1 venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché entrambe le norme erano state abrogate.

Con riferimento all’art. 92 la Regione osservò come il prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati fosse contingentato, sicché il cacciatore non poteva ucciderne un numero superiore a quello assegnatogli.

Quindi c’era modo di cacciare nei giorni di silenzio venatorio, ma sarebbe stato solo possibile recuperare i capi feriti, allo scopo di risparmiare loro «inutili sofferenze» e di prevenire eventuali infezioni per la fauna con cui vengono in contatto.

Infine, relativamente all’art. 93, la difesa regionale sottolineò che la disposizione non comprometteva il ruolo consultivo dell’ISPRA, i cui documenti restavano impiegati per «estrapolarne le metodologie da applicare nei piani di abbattimento».

 

La sentenza della Corte Costituzionale

Tutte le questioni vengono dichiarate fondate, considerato pure che la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni adottate da altre Regioni.

In pratica, viene stabilito quanto segue.

 

La soluzione sull’art. 88

L’art. 88 determina direttamente l’arco temporale durante il quale sono permessi l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia.

Gli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992 prevedono invece che tale arco temporale debba essere stabilito nel piano faunistico-venatorio, con conseguente divieto di ricorrere a una legge-provvedimento (sentenza n. 193 del 2013).

Questa prescrizione assicura garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l’acquisizione di pareri tecnici.

Essa perciò esprime una inderogabile regola di tutela ambientale alla quale la norma impugnata illegittimamente si è sottratta.

È assorbito l’ulteriore profilo di censura relativo alla individuazione del termine per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, che cadrebbe in un periodo durante il quale l’attività venatoria è vietata.

 

La soluzione sull’art. 89 co 1

L’art. 89, comma 1, permette che, a certe condizioni e nel rispetto del limite di quindici giornate per stagione venatoria, la caccia sia esercitata in altra forma rispetto a quella per la quale si è optato.

L’art. 12 della legge n. 157 del 1992 prevede, invece, che la caccia sia praticata «in via esclusiva» in una delle seguenti tre forme: vagante in zona Alpi; da appostamento fisso; nelle altre forme consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria programmata.

Questa Corte ha già ritenuto che la norma statale, in quanto volta «ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili», possa essere oggetto di integrazione da parte della legge regionale «esclusivamente nella direzione dell’innalzamento del livello di tutela» (sentenza n. 116 del 2012; in seguito, sentenza n. 278 del 2012); perciò è evidente che il permettere, sia pure limitatamente, una forma di caccia diversa da quella per cui si è optato in via generale non opera in questa direzione ed è pertanto costituzionalmente illegittimo.

 

La soluzione sull’art. 92

L’art. 92 deve considerarsi impugnato con esclusivo riferimento alla sostituzione del comma 9 dell’art. 35 della legge regionale n. 29 del 1994, che è l’unica porzione normativa alla quale è dedicata la motivazione del ricorso.

La norma permette, tra l’altro, ai conduttori di cani da caccia di recuperare i capi feriti, facendo uso delle armi, «anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio».

Ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3, della legge n. 157 del 1992, l’abbattimento e la cattura della fauna selvatica con l’uso delle armi costituiscono esercizio venatorio; inoltre l’art. 21, comma 1, lettera g), della legge n. 157 del 1992 vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia «nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio».

Viene così formulata l’inderogabile regola che, quando l’esercizio venatorio è precluso, esclude l’introduzione di armi in forme potenzialmente idonee all’uso.

Tale regola appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (sentenza n. 2 del 2015), sicché la norma impugnata, che vi deroga, è costituzionalmente illegittima.

 

La soluzione sull’art. 93

L’art. 93 deve ritenersi impugnato con esclusivo riferimento alla sostituzione del comma 2 dell’art. 36 della legge regionale n. 29 del 1994, che è l’unica porzione normativa che forma oggetto della motivazione del ricorso.

Le questioni di legittimità costituzionale sono due.

Con la prima la norma è impugnata nella parte in cui, «oltre alle azioni di controllo esercitate con metodi ecologici», prevede «piani di abbattimento» della fauna selvatica «da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate dall’ISPRA».

L’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 stabilisce, invece, una rigida subordinazione dei piani di abbattimento alla preventiva utilizzazione dei metodi ecologici su parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L’abbattimento è permesso solo se l’ISPRA ha verificato l’inefficacia dei metodi ecologici.

La Corte ha già ritenuto che la normativa statale, in quanto preordinata alla preservazione della fauna, è inderogabile da parte della legislazione regionale (sentenza n. 278 del 2012) e ha assegnato particolare valore all’intervento dell’ISPRA, allo scopo di garantire l’osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale (sentenza n. 107 del 2014).

La norma impugnata non assicura la priorità del metodo ecologico rispetto al piano di abbattimento, parificando invece l’uno e l’altro strumento, senza fare riferimento alle verifiche demandate all’ISPRA.

Né vale in senso contrario la previsione che il piano di abbattimento deve tenere conto delle modalità indicate dall’ISPRA, sia perché queste indicazioni sono inerenti all’abbattimento, che non è subordinato all’accertamento, da parte dell’ISPRA, dell’inefficacia del metodo ecologico, sia perché non ne è assicurata neppure la natura vincolante.

Del resto, la formulazione originaria dell’art. 36, comma 2, della legge regionale n. 29 del 1994 era riproduttiva dell’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, sicché la modifica testuale è evidentemente finalizzata a modificare il contenuto precettivo della disposizione, e ha obiettivamente questo effetto costituzionalmente illegittimo.

La seconda questione di legittimità costituzionale investe la norma impugnata, nella parte in cui consente l’attuazione dei piani di abbattimento anche da parte di cacciatori riuniti in squadre validamente costituite e di cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore.

L’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, invece, non permette ai cacciatori di prendere parte all’abbattimento, a meno che non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale si attua il piano.

Questa Corte ha già ritenuto che l’elenco contenuto nella norma statale, con riguardo alle persone abilitate all’attività in questione, è tassativo, e che una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell’ambiente (sentenze n. 107 del 2014 e n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012).

Ne segue l’illegittimità costituzionale della norma oggetto di censura.

 

Come partecipare all’iniziativa legale di gruppo

Gli interessati all’invio di un esposto, atto di diffida e messa in mora tendente a segnalare alla Regione interessata il grave problema in oggetto (o altre iniziative legali), possono contattare l’Avv. Francesco Pandolfi.

Scrivere a   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 2982 volte Ultima modifica il Mercoledì, 08 Agosto 2018 16:36
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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2 commenti

  • Link al commento Francesco Pandolfi Mercoledì, 26 Settembre 2018 22:14 inviato da Francesco Pandolfi

    Grazie Palmino per l'apprezzamento; il diritto delle armi è complesso e merita approfondimento, così come lo studio del diritto applicato all'arte venatoria.

  • Link al commento palmino deligia Venerdì, 06 Luglio 2018 15:06 inviato da palmino deligia

    Grazie Avvocato Pandolfi per l'impegno che ci mette in difesa del mondo venatorio.

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