Lunedì, 08 Luglio 2019 08:29

Divieto detenzione armi carente

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Sappi che se l’amministrazione non istruisce con cura la pratica, il divieto detenzione armi può essere annullato dal giudice.

Ma andiamo per gradi.

Chi è titolare della licenza di porto di fucile, oltre a dover essere persona esente da mende come si dice in gergo, deve anche assicurare la sua personale affidabilità circa il buon uso e, soprattutto, che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali.

 

Indice

Autorizzazione alla detenzione di armi

Quando il divieto detenzione è errato

Cosa fare in casi come quello descritto

 

 

Autorizzazione alla detenzione di armi

La stragrande maggioranza delle sentenze lette e commentate in questi anni, tanto favorevoli quanto contrarie, riporta sistematicamente questo concetto: l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prioritarie.

Questo significa che la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne.  

Significa anche che la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, in quanto possono avere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi.

Inoltre, l'Amministrazione ha il potere di valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumono rilevanza penale anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità all'uso delle stesse.

 

 

Quando il divieto detenzione è errato

Ebbene, se quella precedente è la doverosa premessa in tema di divieto detenzione armi, si può chiedere l’annullamento del D.D.A. in tutti i casi in cui le circostanze e i fatti non sono stati adeguatamente valutati dalla competente autorità amministrativa.

Dal teorico andiamo al pratico.

Supponiamo che io sia stato deferito alla Procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di minacce, magari a seguito di una denuncia di una mia figlia adottiva, denuncia poi ritirata;

supponiamo ancora l’esistenza di alcuni procedimenti penali di tanti anni fa definiti, uno con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela e, l'altro, con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste;

supponiamo, inoltre, che questi procedimenti siano stati già stati positivamente valutati dall’amministrazione per il rilascio del titolo.

Ecco, in una situazione come quella descritta nell’esempio, l’eventuale provvedimento di d.d.a. può essere portato davanti il giudice per la richiesta di annullamento, in quanto la valutazione svolta dalla Prefettura sulla carenza dei requisiti richiesti per la detenzione armi è affetta da un vizio di illegittimità sotto il profilo dell'eccesso di potere per erroneità e, soprattutto, per mancanza di istruttoria.

Infatti, tre sono gli elementi trascurati dall’amministrazione: il deferimento per il reato di minacce con denuncia ritirata; alcuni procedimenti penali di tanti anni fa definiti con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela e con assoluzione perché il fatto non sussiste; poi il fatto che questi procedimenti sono già stati positivamente valutati dall’amministrazione per il rilascio del titolo.

 

 

Cosa fare in casi come quello descritto

La prima cosa utile da sapere è che la circostanza sopra indicata come esempio è stata già analizzata e favorevolmente risolta dal Tar Lazio con la sentenza n. 8154 del 05.12.2018, mai appellata.

Poi, un consiglio: evita il fai da te e rifletti se è il caso di affidarsi ad un avvocato che tratti la materia del diritto delle armi in modo specifico, chiedendo consulenza e preventivo per le attività difensive da svolgere.

 

 

Per dare il mandato:

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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