Venerdì, 19 Luglio 2019 18:24

Armi: l’affidabilità è diversa dalla buona condotta?

Scritto da

 

Si: secondo la Terza Sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 4963 del 15.07.2019) in materia di armi il concetto di affidabilità va distinto da quello di buona condotta.

 

 

Vediamo perché.

Partiamo da un caso concreto e da una causa.

 

 

Punto di partenza è il ricorso della persona interessata contro il provvedimento della Prefettura di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, il provvedimento della Questura di diniego di rilascio di licenza di porto di fucile per uso sportivo ed infine avverso altro provvedimento della Prefettura di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti.

Questi diversi provvedimenti nascono da una misura cautelare degli arresti domiciliari, cui l'interessato veniva sottoposto in quanto indiziato del delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere reati finanziari e truffe ai danni dei consumatori, nonché del concorso nel delitto in abusiva attività finanziaria transnazionale, misura poi revocata per la cessazione delle esigenze cautelari ad essa sottese.

Il Tar, in prima battuta, dichiara l'improcedibilità della domanda di annullamento concernente il provvedimento della Prefettura di divieto di detenzione di armi, in quanto successivamente revocato in autotutela con decreto della medesima Autorità, sul rilievo che esso era scaturito da un procedimento meramente duplicativo di quello prima instaurato.

Il tribunale rileva che il possesso di un'arma in un contesto di complessi rapporti con i partecipi dell'associazione per delinquere, con i concorrenti negli altri delitti a sfondo patrimoniale e con le numerose vittime delle truffe rende altamente probabile il rischio che il ricorrente abusi dell'arma, quantomeno per scopi difensivi.

Analoghe considerazioni vengono formulate con le censure rivolte al provvedimento della Prefettura recante il divieto di detenzione.

In sede di appello, il CdS accoglie in parte il ricorso in quanto ritiene fondate le censure contro la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto la domanda di annullamento del divieto di detenere armi e munizioni.

 

 

Il pericolo di abuso

La premessa del ragionamento è la seguente.

Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Il cd. pericolo di abuso, presupposto per l'adozione del divieto, si fonda su una ragionevole valutazione condotta dall'Amministrazione, di cui deve essere dato conto nel provvedimento inibitorio, in ordine alla mancanza del necessario affidamento dato dal suo destinatario circa l'esercizio della facoltà detentiva in condizioni di totale sicurezza.

E' noto che, ai fini dell'accertamento del presupposto del divieto, l'Amministrazione esercita un potere discrezionale, essendo demandate alla stessa l'accurata acquisizione delle circostanze rilevanti ai fini del compimento della valutazione, in vista della individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra esigenze contrapposte, pur nella considerazione della natura cedevole dell'interesse del cittadino.  

La necessità di uno specifico apprezzamento ed esplicitazione del pericolo di abuso, non esauribile nella mera menzione di eventuali addebiti mossi in sede penale all'interessato, emerge con evidenza dalla comparazione della disposizione citata con quelle (artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, D.R. cit.) disciplinatrici delle condizioni per il rilascio del titolo di polizia avente ad oggetto il porto delle armi (a mente delle quali, rispettivamente, "le autorizzazioni di polizia possono essere negate...a chi non può provare la sua buona condotta" e "la licenza può essere ricusata... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi").

 

 

Pericolo di abuso e buona condotta

In pratica, il "pericolo di abuso", rispetto alla (mancanza di) "buona condotta", costituisce un elemento ostativo di carattere qualificato, perché presuppone non solo che l'interessato sia destinatario di rilievi suscettibili di compromettere  la sua immagine di moralità e incensuratezza, indipendentemente dalla sussistenza di specifici elementi di collegamento con la materia delle armi (ed il pericolo di abusarne), ma che dalle contestazioni formulate nei suoi confronti in sede penale si vedano concreti elementi indicativi del rischio di utilizzare le armi in modo improprio, se non addirittura offensivo.

Tornando al caso esaminato dal C.d.S., la condotta penalmente illecita attribuita all'appellante (ed ancora oggetto di accertamento) si è esplicata in un ambito, inerente alla commissione di reati contro il patrimonio ed all'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria, da cui non è possibile dedurre in modo meccanico implicazioni in ordine al pericolo di abuso delle armi da parte dell'appellante; né l'Amministrazione ha indicato, nel provvedimento impugnato in primo grado, le concrete ragioni per le quali ha ritenuto di desumere dalle circostanze fattuali contestate in sede penale elementi indiziari della ridotta affidabilità in materia di detenzione di armi.

L'appello quindi, limitatamente al provvedimento di divieto di detenere armi e munizioni, è meritevole di accoglimento.

 

Il C.d.S. approda, comunque, a diverse conclusioni in relazione al diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo.

Qui, dice il Consiglio, la potestà autorizzatrice è ancorata ad un presupposto più restrittivo di quello previsto in materia di divieto di detenzione di armi, normativamente sintetizzato nel requisito della cd. buona condotta.

Questo requisito presenta una latitudine applicativa maggiormente estesa di quello relativo al cd. pericolo di abuso, potendo essere compromesso anche da fatti che, senza determinare il secondo, siano suscettibili di minare seriamente il rapporto di fiducia, incentrato sull'assenza di rilievi in ordine all'atteggiamento di perfetta adesione dell'interessato ai precetti del vivere onesto.

 

 

A questo punto, vuoi approfondire la tematica?  Vuoi proseguire nell’analisi della pronuncia?

 

 

Altre informazioni?

Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 4888 volte
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.