Quando il divieto di detenzione si basa unicamente sull’omessa denuncia del trasferimento delle armi, accertata in un breve lasso di tempo dal mutamento del domicilio, da una parte è vero che costituisce condotta penalmente sanzionata come reato contravvenzionale specifico, ma dall’altra non può essere considerata idonea, di per sé sola e in assenza di una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, a fondare un giudizio di inaffidabilità all’uso delle armi, tenuto conto poi del fatto che magari l’interessato è in possesso di nulla osta alla detenzione di armi da vecchia data e, in questo lungo lasso di tempo, non risulta essere incorso in altre violazioni delle norme in materia di detenzione di armi e munizioni.
A confermare il principio il Tar Veneto, maggio 2019: i giudici, pur all’interno di contrasti giurisprudenziali sulla questione specifica, accolgono il ricorso della persona interessata.
Il ricorso
Vediamo, in sintesi, come è stato impostato questo ricorso.
L’interessato impugna il provvedimento con cui la Prefettura ha disposto nei suoi confronti il divieto in quanto, in buona sostanza, tale provvedimento si basa su un unico episodio: la mancata denuncia di trasferimento delle armi a seguito del mutamento del suo domicilio (in relazione alla quale è stato emesso decreto penale di condanna al pagamento dell’ammenda ex art. 17 e 38 R.D. n. 773/1931 ed art. 58 R.D. n. 635/1940, decreto poi opposto e revocato per estinzione del reato a seguito di oblazione), che sarebbe un episodio isolato e non connotato da elementi di gravità tali da poter condurre al giudizio di inaffidabilità alla detenzione delle armi.
La decisione
Vediamo, adesso, come il giudice ha pensato di sviluppare la sua risposta.
Innanzitutto, premette, in materia di porto d’armi l’autorità di pubblica sicurezza gode di un potere particolarmente penetrante e, di conseguenza, di un’ampia discrezionalità e la valutazione in ordine all’affidabilità dell’interessato.
Può, quindi, nel decidere, legittimamente basarsi su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto.
Spiega poi, però, che l'ampiezza della discrezionalità non può esimere l'autorità amministrativa da una adeguata istruttoria e da una valutazione di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione complessiva della personalità del soggetto interessato.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che “ancorché nella materia in esame ricorra ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione relativa alla possibilità di abuso delle armi, è necessario che siffatta discrezionalità venga esercitata correttamente, con adeguata istruttoria e valutazione dei presupposti e con idonea e logica motivazione; il pericolo di abuso delle armi, infatti, costituisce giusta e responsabile preoccupazione per le autorità incaricate del rispetto dell'ordine pubblico e dell'incolumità delle persone, che deve essere comprovato e postula una adeguata valutazione non del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto interessato che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua inaffidabilità” (Tar Milano, sent. n. 606 del 2015).
Il ricorso è, in definitiva, secondo il parere del Collegio, fondato in relazione al difetto di istruttoria e di motivazione.
Il provvedimento impugnato si basa, in effetti, unicamente sulla riscontrata omessa denuncia del trasferimento delle armi, peraltro accertata in un breve lasso di tempo dal mutamento del domicilio, che, se pure è vero costituisce condotta penalmente sanzionata come reato contravvenzionale specifico, non può essere considerata idonea, di per sé sola e in assenza di una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, a fondare un giudizio di inaffidabilità all’uso delle armi.
Tenuto conto, inoltre, che nel caso il ricorrente era in possesso di nulla osta alla detenzione di armi da molti anni e, in questo lungo lasso di tempo, non risulta essere incorso in altre violazioni delle norme in materia di detenzione di armi e munizioni (in senso conforme Tar Brescia, sent. n. 50 del 2011, secondo cui “…la mera omissione della denuncia del trasferimento, cui ha poi provveduto spontaneamente lo stesso detentore delle armi, non possa di per sé essere sufficiente ad escludere l’affidabilità del portatore delle armi, con conseguente carenza di motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico…”; Tar Milano, sent. n. 2439 del 2012; Tar Bari, sent. n.1051 del 2014, secondo cui “…l'omessa denuncia del trasferimento di un'arma regolarmente denunciata, di per sé, non è indice sicuro di inaffidabilità alla detenzione di armi, avuto riguardo alla condizione di incensuratezza dell'istante (da anni titolare di licenza di polizia) e alla mancanza di qualsivoglia ulteriore elemento di riscontro…”).
Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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