Venerdì, 27 Settembre 2019 08:46

Istanza per revoca divieto detenzione armi

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La Questura respinge un’istanza per la revoca del divieto di detenzioni armi e munizioni (e contestuale revoca del porto pistola per difesa personale), oltre a respingere un analogo divieto antecedente nel tempo.

Il “no” è dovuto ad alcuni precedenti della persona: si tratterebbe, in particolare, di episodi e fatti collegati a diverbi con la ex coniuge, oltre a ipotesi di minacce, violenza privata, inosservanza di provvedimenti del Giudice, frode per forniture e così via.

Da tanto scaturirebbe, per l’amministrazione, l’inaffidabilità del richiedente, con il timore di un uso distorto delle armi.

Ora, rispetto ad una situazione come quella qui portata ad esempio, in generale possiamo dire che sul rigetto si può presentare il ricorso quando le vicende del passato, ritenute pregiudizievoli, in realtà non bastano per sostenere le ragioni del diniego, trattandosi da una parte di fatti non legati all’uso delle armi in modo specifico, dall’altro di procedimenti penali magari risolti con l’assoluzione o per carenza di istruttoria o, addirittura, non essendo documentato con precisione l’effettivo sviluppo di tali procedimenti.

Come in altri casi simili, la conferma di questo principio proviene dal Tar Palermo, il cui Collegio si è pronunciato con la sentenza n. 2166 dell’11.06.2019 e pubblicata il 6 settembre 2019.  

 

Come di consueto, la questione pratica racchiude alcune regole che per noi sono sempre utili da tenere a mente.

 

 

Indice

Quando il provvedimento amministrativo è ricorribile?

Quando le violazioni del passato non hanno significato per la licenza?

Cosa deve fare la Questura prima di rigettare la domanda di rilascio?

Cosa può fare il Tar sul rigetto della domanda di rilascio?

Come chiedere assistenza allo studio legale?

 

 

 

Quando il provvedimento amministrativo è ricorribile?

Il decreto di rigetto è ricorribile quando gli elementi addotti a giustificazione del diniego impugnato non sono attendibili e denotano una scarsa istruttoria.

 

 

 

Quando le violazioni del passato non hanno significato per la licenza?

Quando tali elementi hanno poco o scarso significato, poiché le passate infrazioni appaiono del tutto estranee alla materia delle armi come, ad esempio, l’ipotesi di frode per forniture.

Stessa cosa dicasi per eventuali altri procedimenti penali avviati a seguito di denuncia: qui bisogna verificare se si tratta di semplici denunce mai approdate ad un esito chiaro dal punto di vista dell’accertamento dei fatti, oppure se si tratta di procedimenti che hanno avuto un esito condannatorio.

Nel primo caso, non c’è motivo di attribuire un significato negativo a quelle denunce in quanto si tratta, appunto, di semplici denunce e non di accertamenti definitivi di un fatto ritenuto reato.

Nel caso preso come spunto, l’interessato ha conseguito l’assoluzione in sede penale per i reati ipoteticamente commessi nell’ambito della famiglia.

 

 

 

Cosa deve fare la Questura prima di rigettare l’istanza?

Deve effettuare un accertamento reale dell'incidenza dei fatti elencati sui giudizi di inaffidabilità nell'uso delle armi;

deve interpretare correttamente l’eventuale risposta data dai Carabinieri alla richiesta di informazioni;

deve effettuare ulteriori accertamenti istruttori se ha ancora dubbi sull’affidabilità della persona interessata.

Interessante sembra sottolineare un passaggio chiave della sentenza in commento, a proposito del “dimostrato bisogno” per la difesa personale: “Vi è da rilevare, infatti, come peraltro già si è evidenziato riportando il contenuto testuale della nota della Questura di cui da ultimo del 2018, che, effettivamente, il ricorrente ha apportato in sede procedimentale elementi astrattamente idonei a comprovare il proprio bisogno della licenza di cui trattasi alla luce di alcuni episodi già rappresentati all’amministrazione procedente in sede di istanza di revoca in autotutela e asseritamente legati all’attività professionale da questi svolta, e specificatamente alla denuncia da questi presentata proprio alla Questura di xxxxxxx il giorno xxxxx017 in ordine al rinvenimento all’interno di un plico anonimo pervenuto presso la sede della società di 3 cartucce da caccia. E, in relazione alla predetta circostanza, non risulta che l’amministrazione procedente abbia proceduto alla relativa specifica valutazione”.

 

 

Cosa può fare il Tar sul rigetto della domanda di rilascio?

Il Tar, quando si trova di fronte ad un quadro come quello descritto, annulla il decreto del Questore ed impone all’amministrazione un riesame della pratica di rinnovo della licenza.

Utile, a questo proposito, riportare qui un ulteriore passo della sentenza in commento, sempre per avere un riferimento da utilizzare per casi analoghi: “nella presente vicenda, pertanto, nonostante vi sia un accertamento giudiziale in ordine alla passata situazione di conflittualità tra i due ex coniugi, contenuta effettivamente nella richiamata sentenza di assoluzione del 2018, la quale, in verità, ha posto l’accento principalmente sulla condotta dell’ex moglie del ricorrente, e della quale non può non tenersi conto ai fini di cui trattasi per gli evidenti possibili risvolti negativi, tuttavia, non può sottacersi che è mancata da parte dell’amministrazione procedente lo svolgimento di un’approfondita istruttoria da riverberarsi in sede motivazionale che tenesse conto del fatto che, da un lato, non vi sono elementi fattuali acquisiti al presente giudizio in ordine alla persistenza della predetta conflittualità alla data odierna e che, dall’altro, vi sono, invece, di contro elementi fattuali comprovati in giudizio in ordine alla situazione di potenziale pericolo per l’incolumità fisica del ricorrente e, quindi, all’opportunità di dare al ricorrente la possibilità di attrezzarsi al fine di potersi garantire in termini di sicurezza. Il ricorso è pertanto fondato sotto il duplice profilo della dedotta mancanza di un’adeguata istruttoria e di un’idonea motivazione e conseguentemente il provvedimento impugnato in via principale deve essere annullato con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione procedente.

 

 

Come chiedere assistenza allo studio legale?

E’ semplice: basta utilizzare il portale MiaConsulenza.it, oppure inviare il quesito e la richiesta di assistenza legale utilizzando la mail di studio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Ovviamente è sempre possibile contattare direttamente l’Avv. Francesco Pandolfi all’utenza mobile 3286090590.

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Letto 3953 volte Ultima modifica il Venerdì, 27 Settembre 2019 09:10
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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1 commento

  • Link al commento Gaetano Mortati Giovedì, 24 Ottobre 2019 23:44 inviato da Gaetano Mortati

    Carissimo Avvocato come lei ben sa questa è una situazione descritta che è analoga alla mia e per la quale ho chiesto il suo aiuto.
    Sono felice di leggere che anche un TAR si è espresso favorevolmente al ricorso.
    Questo sicuramente mi dà speranza di un risvolto positivo anche per me.
    Le auguro buon proseguimento e buon lavoro.

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