Domenica, 27 Ottobre 2019 12:47

Guardia zoofila volontaria

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Il Prefetto rigetta un’istanza di rinnovo volta ad ottenere il porto di pistola a tariffa ridotta.

La persona interessata propone il ricorso, a sostegno del quale dice:

- di essere titolare da anni di decreto di nomina di guardia zoofila per l’espletamento di attività di vigilanza zoofila per conto dell’associazione ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali);

- di avere presentato domanda di rinnovo volta ad ottenere il porto di pistola a tariffa ridotta per l’esercizio dell’attività di vigilanza;

- la Prefettura gli notifica avviso di avvio della procedura di diniego dell’istanza presentata, con invito a produrre documenti e scritti difensivi;

- produce scritti difensivi, allegando agli stessi la sentenza del TAR Campania – Napoli n. 05120/2017;

- nonostante le deduzioni, la Prefettura emette il decreto con il quale rigetta la domanda di rinnovo del rilascio di porto di pistola a tariffa ridotta, sulla base dell’assenza del requisito relativa alla necessità dell’uso dell’arma.

Il Tar Napoli, dopo aver passato in rassegna le norme di settore, accoglie la domanda dell’interessato e annulla il decreto prefettizio: vediamo perché.

 

 

Indice

La disciplina normativa di base

Art. 40 Tulps

Art. 42 Tulps

Le motivazioni del Tar

 

 

 

La disciplina normativa di base.

La premessa dei Giudici è questa.

Il T.U.L.P.S., nel disciplinare il rilascio della "licenza di porto d'armi" mira a salvaguardare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Come ha rilevato la Corte Costituzionale (con la sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, § 7, che ha condiviso quanto già affermato con la precedente sentenza n. 24 del 1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi è una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975": "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi".

Ciò comporta che - oltre alle disposizioni specifiche previste dagli articoli 11, 39 e 43 del testo unico n. 773 del 1931 - rilevano i principi generali del diritto pubblico in ordine al rilascio dei provvedimenti discrezionali.

Poi, oltre alle disposizioni del testo unico che riguardano i requisiti di ordine soggettivo dei richiedenti (in particolare, gli articoli 11, 39 e 43), rilevano quelle (in particolare, gli articoli 40 e 42) che attribuiscono in materia i più vasti poteri discrezionali per la gestione dell'ordine pubblico:

 

 

Art. 40 Tulps

- per l'art. 40, "il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare" (il che significa che il Prefetto può senz'altro disporre il ritiro delle armi, purché, ovviamente, sussistano le idonee ragioni da palesare nel relativo provvedimento);

 

 

Art. 42 Tulps

- per l'art. 42, "il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65" (il che significa che il Prefetto può anche fissare preventivi criteri generali per verificare se nei casi concreti vi sia il "dimostrato bisogno" di un porto d'armi per difesa personale, in rapporto ai profili coinvolti dell'ordine pubblico).

L'art. 42 pertanto - dopo aver disposto il divieto di portare fuori della propria abitazione armi ed altri strumenti impropri di offesa ivi elencati - rimette alla valutazione dell'autorità di p.s. la "facoltà" di rilasciare licenza di porto d'armi e ciò sul presupposto del "dimostrato bisogno".

Il rilascio della licenza per portare le armi non costituisce infatti, come detto, una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva, la quale già fa parte della sfera del privato, ma assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare armi sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4, comma 1, l. n. 110 del 1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

Cosicché, in tale quadro, il controllo effettuato al riguardo dall'autorità di p.s. viene ad assumere connotazioni particolarmente severe (ex multis Consiglio di Stato, sez. I, 30/09/2011, n. 414; in senso analogo T.A.R. Firenze, (Toscana), sez. II, 18/03/2015, n. 430 che afferma altresì che all’autorità di Pubblica Sicurezza “è affidato un ampio potere discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti, non essendo compito del giudice amministrativo sostituirsi all'autorità competente, quasi fosse un organo di pubblica sicurezza di seconda istanza”).

 

 

Le motivazioni del Tar

il ricorso è fondato sulle censure di violazione di legge, di difetto di motivazione e di istruttoria in relazione all’asserita insussistenza del “dimostrato bisogno” (Tar Napoli Sezione Quinta, sentenza n. 4838 pubblicata l’11.10.2019).

Invero, quanto al profilo ostativo della non ricorrenza del presupposto del “dimostrato bisogno” dell’uso delle armi, in ragione all’attività svolta dal ricorrente di guardia volontaria giurata dell'associazione ENPA, giova premettere che per effetto del d.P.R. 31 marzo 1979, l'Ente Nazionale per la protezione degli animali ha personalità giuridica di diritto privato e non ha più "la funzione... di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico", ormai attribuita ai Comuni: le guardie zoofile non sono più titolari della qualifica di agenti di pubblica sicurezza (v. l'art. 5 del medesimo d.P.R.).

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso l'ENPA "esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'art. 27, comma 1, lettera b)".

L'art. 27, primo comma, alla lettera a) dispone che la vigilanza venatoria è affidata in primo luogo "agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni", ai quali "è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza".

La lettera b) si riferisce "alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", alle quali non è così riconosciuta tout court la qualifica di agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza venatoria (art. 28), i soggetti di cui all'art. 27 "possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia" di esibire i titoli autorizzativi e i documenti comunque relativi all'attività venatoria (comma 1); solo "gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria" possono procedere "al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia" (comma 2).

Peraltro alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, tra cui l'ENPA, sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., per quanto riguarda la vigilanza sul rispetto delle disposizioni "concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 189, e "con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina" (art. 6, comma 2).

Ciò posto, <<se può ritenersi ragionevole che il rilascio e il rinnovo del porto d'arma siano consentiti nei "soli casi di dimostrata effettiva necessità di difesa personale", non altrettanto ragionevole appare l'indirizzo negativo nei confronti di una categoria (quella delle guardie giurate volontarie, con compiti di vigilanza zoofila), che per l'assolvimento dei propri compiti possono trovarsi ad affrontare situazione di potenziale conflitto, per il ripristino nell'interesse pubblico della legalità violata, con maggiore frequenza rispetto alla generalità dei cittadini.

Pertanto, gli interessati sono titolari di un interesse qualificato al possesso di titolo abilitativo per la detenzione di un'arma, pur non assegnata in dotazione come per gli agenti di p.s. (Consiglio di Stato, sez. VI, 07/05/2010, n. 2673 citata nella sentenza di questa Sezione n. 2577/2013).

Dunque non condivisibile appare la motivazione posta a base dell’atto gravato, secondo la quale le guardie in questione svolgerebbero una mera funzione ausiliaria, dovendo alle stesse riconoscersi, per lo svolgimento di particolari funzioni, la qualifica di agenti di P.G., abilitate pertanto, nello svolgimento di tali funzioni, anche ad effettuare operazioni di rilevante importanza come i sequestri (ex multis Cass. Pen, Sez. III, Sentenza n. 28727 del 2011 con richiamo a precedenti specifici della stessa Cassazione penale, nonché alla sentenza della 4^ sez. del Consiglio di del 24.10.97 n. 1233; di recente Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/03/2019, n. 27992 secondo la quale “Le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria anche nel caso in cui svolgano attività di vigilanza sulla fauna selvatica.

Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, per il reato di usurpazione di pubblica funzione, emessa nei confronti di una guardia zoofila volontaria che aveva eseguito attività ispettive, sopralluoghi e sequestri in materia disciplinata dalla legge n. 157 del 1992, relativa alla tutela degli uccelli.

Con riferimento al caso trattato con la sentenza in commento, il ricorrente ha preso parte ad importanti operazioni, alcune delle quali culminate anche con sequestro.

Ciò senza mancare di rilevare, come già evidenziato nella sentenza n. 5120 del 2017 di questa Sezione, l’impossibilità da parte delle guardie volontarie zoofile di procedere all’arresto facoltativo di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 381 c.p.p. in relazione alla fattispecie di cui all’art. 544 quinquies co.2 c.p. nell’ipotesi di svolgimento di un combattimento tra animali sotto la direzione di persone armate, in assenza del necessario possesso d’arma.

Ed invero una volta deciso per l'arresto, l'operatore deve trovarsi in grado di vincere le resistenze dei soggetti destinatari della misura i quali, se armati, come nell’ipotesi considerata dalla fattispecie di cui all’art. 544 quinquies comma 2 c.p., possono rappresentare un serio pericolo per l'incolumità di chi esegue l'arresto e per quella di eventuali persone presenti.

Pertanto privare una guardia zoofila volontaria che in relazione a tale fattispecie esplica le funzioni di agente di p.g., degli strumenti necessari a difendere se stesso ed altri vorrebbe dire rendere inapplicabile detta norma nei confronti delle medesime guardie zoofile.

Non può inoltre mancarsi di rilevare la guardia zoofila per conto “dell'ENPA è fortemente esposta al rischio di aggressioni in zone con notevole attività criminale il che giustifica una valutazione illogica dell'operato dell'Amministrazione” (T.A.R. Napoli sentenza n. 2577/2013 del pari pronunciata in favore del ricorrente).

L’assunto è ulteriormente comprovato nella presente sede con la produzione di una denuncia del 2009, occasione in cui il ricorrente, insieme ad altre guardie dell’E.N.P.A. si trovò esposto ad intimidazione ad opera di bracconieri armati.

Tali assunti pertanto, oltre ad evidenziare il vizio di violazione di legge del provvedimento, laddove trascura di considerare il rilevante ruolo delle guardie volontarie zoofile, quale articolato in ricorso, evidenzia altresì il difetto di istruttoria in quanto adottato senza considerare le intimidazioni cui era stato esposto il ricorrente, dallo stesso segnalate in sede difensiva con la produzione della sentenza n. 05120/2017, resa fra le medesime parti, in cui si faceva menzione di detta aggressione, sentenza che peraltro non poteva non essere conosciuta dalla resistente Amministrazione, parte in causa.

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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