Tra i quesiti che riceve lo studio, ne abbiamo uno in materia di tabellazione.
Va detto che in materia di caccia, la tabellazione, ancorché imposta per le oasi regionali dalla legge statale n. 157 del 1992, art. 10, comma 9, non rappresenta un elemento costitutivo del reato di esercizio illecito della caccia nelle stesse, in assenza del quale esso per le aree protette regionali non sarebbe configurabile, ma serve soltanto a rendere opponibile ai terzi il divieto, avendo il legislatore ritenuto insufficiente la pubblicazione sul bollettino regionale.
Pertanto, in presenza di una tabellazione regolare la conoscenza del divieto si presume e il trasgressore, salvo casi eccezionali, non ne può invocare a propria discolpa l'ignoranza.
La stessa mancanza di tabellazione o la sua inadeguatezza, peraltro, non determinano automaticamente l'esclusione del reato o la non punibilità del reo, ma pongono a carico dell'accusa l'onere di dimostrare che, nonostante ciò, il trasgressore aveva la consapevolezza del divieto.
In pratica, funziona in questo modo: con la tabellazione il divieto si presume noto e l'accusa non ne deve dimostrare la conoscenza da parte del trasgressore.
Mentre senza la tabellazione deve essere invece l'accusa a dimostrare che, nonostante tale mancanza il trasgressore fosse a conoscenza del divieto; ciò sulla base di elementi di fatto quali, esemplificativamente,
A) la conoscenza della zona dovuta al dimorare nella medesima o in luoghi prossimi ad essa,
B) l'abituale esercizio della caccia in quei siti,
C) la preesistenza di cartelli successivamente rimossi o danneggiati, magari proprio per eludere il divieto normativo e, in genere,
D) le peculiari modalità dell'azione, non essendovi alcuna ragione per esentare dalla sanzione colui che è a conoscenza del divieto, pur mancando la tabellazione.
Ultimamente, la Corte di Cassazione penale Sez. Terza si è occupata del tema con la sentenza n. 10926 del 13.03.2019.
La pronuncia tocca gli aspetti della caccia e tabellazione di aree protette, della mancanza di tabellazione o della sua inadeguatezza, della consapevolezza del divieto, infine della configurazione del reato di esercizio illecito della caccia.
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