Lunedì, 28 Ottobre 2019 14:21

Caccia: tabellazione aree protette

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Tra i quesiti che riceve lo studio, ne abbiamo uno in materia di tabellazione.

Va detto che in materia di caccia, la tabellazione, ancorché imposta per le oasi regionali dalla legge statale n. 157 del 1992, art. 10, comma 9, non rappresenta un elemento costitutivo del reato di esercizio illecito della caccia nelle stesse, in assenza del quale esso per le aree protette regionali non sarebbe configurabile, ma serve soltanto a rendere opponibile ai terzi il divieto, avendo il legislatore ritenuto insufficiente la pubblicazione sul bollettino regionale.

 

 

Pertanto, in presenza di una tabellazione regolare la conoscenza del divieto si presume e il trasgressore, salvo casi eccezionali, non ne può invocare a propria discolpa l'ignoranza.

La stessa mancanza di tabellazione o la sua inadeguatezza, peraltro, non determinano automaticamente l'esclusione del reato o la non punibilità del reo, ma pongono a carico dell'accusa l'onere di dimostrare che, nonostante ciò, il trasgressore aveva la consapevolezza del divieto.

 

 

In pratica, funziona in questo modo: con la tabellazione il divieto si presume noto e l'accusa non ne deve dimostrare la conoscenza da parte del trasgressore.

Mentre senza la tabellazione deve essere invece l'accusa a dimostrare che, nonostante tale mancanza il trasgressore fosse a conoscenza del divieto; ciò sulla base di elementi di fatto quali, esemplificativamente,

A) la conoscenza della zona dovuta al dimorare nella medesima o in luoghi prossimi ad essa,

B) l'abituale esercizio della caccia in quei siti,

C) la preesistenza di cartelli successivamente rimossi o danneggiati, magari proprio per eludere il divieto normativo e, in genere,

D) le peculiari modalità dell'azione, non essendovi alcuna ragione per esentare dalla sanzione colui che è a conoscenza del divieto, pur mancando la tabellazione.

 

 

Ultimamente, la Corte di Cassazione penale Sez. Terza si è occupata del tema con la sentenza n. 10926 del 13.03.2019.

La pronuncia tocca gli aspetti della caccia e tabellazione di aree protette, della mancanza di tabellazione o della sua inadeguatezza, della consapevolezza del divieto, infine della configurazione del reato di esercizio illecito della caccia.

 

 

Se hai bisogno di assistenza e consulenza legale in questa materia, contatta lo studio.

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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