Mercoledì, 27 Novembre 2019 08:06

Denuncia penale inverosimile e fucile uso caccia

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Il diniego del rinnovo del porto d’armi può essere giustificato in fase di indagini preliminari sulla base della semplice denuncia, vista la natura cautelativa e non sanzionatoria dei provvedimenti inibitori in materia di uso delle armi.

Diversamente: quando il procedimento penale è concluso senza alcun accertamento della verità storica dei fatti, in questo caso scatta l’autonoma valutazione dell’Autorità amministrativa, almeno per arrivare a capire se i fatti esposti in denuncia sono veri o no.

 

Questo è l’orientamento della magistratura, qui richiamato dalla Sezione Quinta del Tar Campania con la sentenza n. 4376/2019.

Come sempre, per noi la questione pratica racchiude alcuni principi utili da tenere a mente, così come offre spunti utili per valutare il ricorso contro il diniego della domanda di rinnovo.

 

 

Indice

Quando il provvedimento amministrativo è ricorribile?

Quali sono i principi che regolano la materia?

Come chiedere assistenza allo studio legale?

 

 

 

Quando il provvedimento amministrativo è ricorribile?

Il decreto è ricorribile quando l'interessato può denunciare la violazione e falsa applicazione degli art. 11 e 43 TULPS, sotto vari profili.

Tra questi profili, i tre aspetti sui quali solitamente si fa leva nel ricorso sono: il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, l’eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento.

Nel caso particolare trattato dal Tar Campania, abbiamo il Ministero dell’Interno che si dimentica della prescrizione del reato, ingiustamente ascritto all’interessato e, dunque, omette di appurare la veridicità dei fatti narrati nella denuncia per lesioni personali e danneggiamento.

 

 

 

Quali sono i principi che regolano la materia?

Leggendo le norme e le diverse sentenze in argomento, emerge quanto segue.  

I criteri di base sono l’affidabilità della persona, la buona condotta e il dimostrato bisogno.

Poi: il rilascio di porto d'armi rientra tra le autorizzazioni di polizia.

Il potere di rilasciare le autorizzazioni di polizia, in generale, anche in ragione dell'originaria natura intuitu personae che connotava tale tipologia di licenze, si caratterizza per l'ampia discrezionalità dell'Autorità competente.

Il testo unico, nel disciplinare il rilascio della licenza di porto d'armi, mira a salvaguardare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nazionale.

Il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi è una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975": "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi".

Interessante è poi la lettura del C.d.S. secondo la quale l'amministrazione non può giungere a conclusioni difformi da quelle accolte in precedenti e reiterati provvedimenti, senza proporre variazioni di rilievo che possano giustificare il mutato orientamento.

Per restare sul caso preso come spunto per questo commento, da una parte il diniego del rinnovo del porto d’armi può essere giustificato in fase di indagini preliminari sulla base della semplice denuncia, dall’altra   quando il procedimento penale è concluso senza alcun accertamento della verità storica dei fatti, la Questura deve lavorare per capire autonomamente se i fatti esposti in denuncia sono veri o no.

Ad esempio, l’Autorità non può dire di aver valutato vecchi fatti penalmente rilevanti posti a carico dell’interessato, se questi fatti non sono presenti nel provvedimento amministrativo definitivo di diniego di cui si parla.

 

 

 

Come chiedere assistenza allo studio legale?

Per avere assistenza legale o chiedere un parere per valutare la presentazione di un ricorso, basta utilizzare il portale MiaConsulenza.it, oppure inviare il quesito utilizzando la mail di studio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

E’ sempre possibile contattare direttamente l’Avv. Francesco Pandolfi all’utenza mobile 3286090590.

Lo studio è a tua completa disposizione anche se hai solo bisogno di parlare del tuo caso, oppure di avere un resoconto sulle sentenze favorevoli che possono esserti di aiuto per una memoria difensiva o per il tuo ricorso.

 

 

 

Altre informazioni?

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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