Il diniego del rinnovo del porto d’armi può essere giustificato in fase di indagini preliminari sulla base della semplice denuncia, vista la natura cautelativa e non sanzionatoria dei provvedimenti inibitori in materia di uso delle armi.
Diversamente: quando il procedimento penale è concluso senza alcun accertamento della verità storica dei fatti, in questo caso scatta l’autonoma valutazione dell’Autorità amministrativa, almeno per arrivare a capire se i fatti esposti in denuncia sono veri o no.
Questo è l’orientamento della magistratura, qui richiamato dalla Sezione Quinta del Tar Campania con la sentenza n. 4376/2019.
Come sempre, per noi la questione pratica racchiude alcuni principi utili da tenere a mente, così come offre spunti utili per valutare il ricorso contro il diniego della domanda di rinnovo.
Indice
Quando il provvedimento amministrativo è ricorribile?
Quali sono i principi che regolano la materia?
Come chiedere assistenza allo studio legale?
Quando il provvedimento amministrativo è ricorribile?
Il decreto è ricorribile quando l'interessato può denunciare la violazione e falsa applicazione degli art. 11 e 43 TULPS, sotto vari profili.
Tra questi profili, i tre aspetti sui quali solitamente si fa leva nel ricorso sono: il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, l’eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento.
Nel caso particolare trattato dal Tar Campania, abbiamo il Ministero dell’Interno che si dimentica della prescrizione del reato, ingiustamente ascritto all’interessato e, dunque, omette di appurare la veridicità dei fatti narrati nella denuncia per lesioni personali e danneggiamento.
Quali sono i principi che regolano la materia?
Leggendo le norme e le diverse sentenze in argomento, emerge quanto segue.
I criteri di base sono l’affidabilità della persona, la buona condotta e il dimostrato bisogno.
Poi: il rilascio di porto d'armi rientra tra le autorizzazioni di polizia.
Il potere di rilasciare le autorizzazioni di polizia, in generale, anche in ragione dell'originaria natura intuitu personae che connotava tale tipologia di licenze, si caratterizza per l'ampia discrezionalità dell'Autorità competente.
Il testo unico, nel disciplinare il rilascio della licenza di porto d'armi, mira a salvaguardare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nazionale.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi è una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975": "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi".
Interessante è poi la lettura del C.d.S. secondo la quale l'amministrazione non può giungere a conclusioni difformi da quelle accolte in precedenti e reiterati provvedimenti, senza proporre variazioni di rilievo che possano giustificare il mutato orientamento.
Per restare sul caso preso come spunto per questo commento, da una parte il diniego del rinnovo del porto d’armi può essere giustificato in fase di indagini preliminari sulla base della semplice denuncia, dall’altra quando il procedimento penale è concluso senza alcun accertamento della verità storica dei fatti, la Questura deve lavorare per capire autonomamente se i fatti esposti in denuncia sono veri o no.
Ad esempio, l’Autorità non può dire di aver valutato vecchi fatti penalmente rilevanti posti a carico dell’interessato, se questi fatti non sono presenti nel provvedimento amministrativo definitivo di diniego di cui si parla.
Come chiedere assistenza allo studio legale?
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