Quali sono i criteri per i quali è possibile assegnare un valore ai precedenti rinnovi del porto di pistola per difesa personale.
Il Ministero dell’Interno, pur disponendo della nota discrezionalità in materia di armi deve pur sempre attenersi a regole di buon andamento della funzione amministrativa, ad esempio assegnando uno specifico valore alla legittima aspettativa del privato, così come valorizza altri parametri.
Indice
La sentenza del Tar marzo 2020
Nozione di dimostrato bisogno più ampia
Per parlare di questo argomento non si può fare a meno del supporto di tre importanti sentenze che, aggiornando la materia, fanno luce sulla questione della legittima aspettativa del privato rispetto a precedenti rinnovi del porto di pistola per difesa.
Ebbene, le sentenze da tenere a mente sono le seguenti:
la n. 2722/2020, pubblicata il 28.04.2020, della Terza Sezione del Consiglio di Stato (vedi difesa personale rinnovo);
la n. 2544/2020, pubblicata il 21.04.2020 del C. di S.;
la n. 271/2020, pubblicata il 02.30.2020 del Tar Toscana.
Qui ci soffermiamo su quella della Seconda Sezione del Tar Firenze.
La sentenza del Tar marzo 2020
Dunque, la Sezione ha aderito all'orientamento secondo cui, nell'ipotesi in cui il porto d'armi sia stato concesso negli anni precedenti, l'amministrazione deve motivare il diniego con riferimento a puntuali circostanze sopravvenute e non può limitarsi alla semplice rivalutazione dei medesimi fatti i quali, in precedenza, avevano determinato la concessione della licenza, determinandosi altrimenti una contraddittorietà nell'azione amministrativa.
Per esempio, nel caso che ha esaminato le esigenze di difesa personale del ricorrente sono state in precedenza e per lungo tempo riconosciute esistenti e nulla è cambiato nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento, né sono sopravvenuti motivi ostativi all'uso dell'arma.
Nozione di dimostrato bisogno più ampia
Il fatto che ritengo importante all’interno di queste sentenze è che la nozione stessa di “dimostrato bisogno” dell’arma da difesa appare rimodellata ed estesa nella sua portata.
Qui, infatti, i giudici hanno messo in evidenza che il requisito del dimostrato bisogno dell’arma, ossia della sua necessità reale aggiornata all’attualità, si può desumere anche dalla storia pregressa della persona interessata e dell’utilizzo che ha fatto dell’arma negli anni passati in occasione dei precedenti rinnovi, sempre accordati dall’Amministrazione senza alcun problema.
Anzi, nel caso specifico trattato dal Tar a marzo, assistiamo ad un allargamento delle maglie valutative, dal momento che nella sentenza si valorizza il fatto che l’interessato porti con se, per esigenze di lavoro, quantità di denaro contante o assegni.
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