Sequestro probatorio. Munizioni. Omessa custodia. Gli obblighi di custodia particolari stabiliti per le armi non valgano per le munizioni.
Omessa custodia di armi, esplosivi e munizioni
Omessa custodia di armi, esplosivi e munizioni
La Sezione penale 1 della Corte di Cassazione si pronuncia sul tema della omessa custodia di armi ed esplosivi e, se esiste, della omessa custodia di munizioni: lo fa con la sentenza n. 51278 del 9.11.2017.
Il succo della questione è questo: non rientra nella previsione della L. 18 aprile 1975 n. 110, articolo 20 comma 1, la omessa custodia di munizioni, posto che la condotta punibile ai sensi della norma incriminatrice è quella della omessa custodia di armi ed esplosivi e non anche delle munizioni.
La vicenda passata al setaccio dalla Cassazione si può illustrare, in sintesi, così: il P.M. convalida un sequestro probatorio, eseguito dai Carabinieri, di munizioni rinvenute nella disponibilità di una persona.
Il Tribunale, accogliendo l'istanza di riesame annulla il decreto con il quale il P.M. ha convalidato il sequestro di munizioni.
Per spiegare questo provvedimento il tribunale dice la sua e riporta:
- che le munizioni sequestrate costituiscono corpo del reato;
- che nella specie occorre valutare semplicemente il fumus (cioè l’apparenza del diritto) dell’ipotesi accusatoria;
- che tale fumus ricorre con riferimento alla n. 110 del 1975, articolo 20;
- che le munizioni, ancorchè legittimamente detenute, risultano custodite non adeguatamente;
- che il provvedimento appare comunque del tutto immotivato quanto alle esigenze investigative e processuali;
- che le munizioni sequestrate devono ritenersi suscettibili di successiva confisca ex n. 152 del 1975, articolo 6, profilo questo peraltro non riferibile ai poteri del P.M.;
- che il P.M., a tal fine, avrebbe dovuto chiedere la convalida del provvedimento da parte del GIP., giudice della eventuale confisca.
A questo punto, contro questo provvedimento ricorre per cassazione il rappresentante della pubblica accusa, denunciandone la illegittimità per violazione dell'articolo 325 c.p.p., comma 1.
Il Procuratore della Repubblica ha i suoi argomenti: discute sul fatto che il tribunale avrebbe annullato il decreto sul rilievo di una motivazione del tutto mancante, travisando la realtà, posto che il provvedimento richiamava, a sostegno, esigenze probatorie di conservazione del corpo di reato ai fini del confronto dibattimentale, esigenze connesse ai fini dell'utile prosecuzione delle indagini, esigenze collegate alla necessità di accertare l'efficienza e la natura delle munizioni.
Di qui, secondo il parere del procuratore, la ricorrenza dei requisiti di legge per l'utile esperimento del sequestro probatorio, il fumus commissi delicti, consistente nella omessa diligente custodia di un certo numero di cartucce cal. 12, la diretta relazione tra res in sequestro e la condotta criminosa, la natura di corpo di reato di essa, le esigenze probatorie connesse alla fase dibattimentale del processo.
Quindi, a concludere, il procuratore chiede il rigetto del ricorso, sulla base del fatto che non esiste il reato che è stato inizialmente individuato come elemento giustificativo del sequestro.
Le conclusioni del Procuratore Generale sono condivise dalla Cassazione.
In verità, dice la Corte, non rientra nella previsione della L. 18 aprile 1975, n. 110, articolo 20 comma 1, la omessa custodia di munizioni posto che la condotta punibile ai sensi della norma incriminatrice è quella della omessa custodia di armi ed esplosivi e non anche delle munizioni.
Nel caso trattato, pertanto, non c’è l'ipotesi di reato indicata dal procuratore ricorrente e, con essa, la condotta giustificativa del sequestro probatorio.
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