Lunedì, 21 Settembre 2020 14:54

Rinnovo porto d’armi uso venatorio: omissioni della Questura

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Diniego di rinnovo del porto d'armi per uso venatorio: per non sbagliare la Questura ha l’obbligo di valutare la gravità e la sintomaticità di fatti ritenuti pregiudizievoli, anche indipendentemente dal loro rilievo penale, in relazione al possibile abuso delle armi; poi deve valutare l'epoca a cui risale la condotta; tenere conto dei ripetuti rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti; esaminare la condotta tenuta successivamente al fatto contestato e ogni altra eventuale circostanza sintomatica dell’attuale pericolosità sociale.

 

 

 

Diniego del rinnovo di porto d’armi

Principio di adeguatezza della motivazione

Valutazione discrezionale

Prova del pericolo di abuso delle armi

In pratica

il ricorso

 

 

 

Diniego del rinnovo di porto d’armi

Lo abbiamo detto e ridetto tante volte: il Ministero dell’Interno e, per esso, la Questura, non può fare come vuole sui dinieghi del rinnovo del porto d’armi ad uso venatorio.

 

 

 

Principio di adeguatezza della motivazione

In questa materia vige il principio di adeguatezza della motivazione dell’amministrazione.

Principio che deve supportare l’adozione del provvedimento di diniego o revoca dei titoli di polizia, quando si tratti di esercizio di potere discrezionale e non vincolato ai sensi degli articoli 11 e 39 del T.U.L.P.S.

 

 

 

Valutazione discrezionale

In pratica: salvo che ricorra un’ipotesi ostativa in cui il giudizio di pericolosità è presunto, l'amministrazione di pubblica sicurezza è dotata di un potere discrezionale di valutazione in ordine alla affidabilità del soggetto di non abusare delle armi, di modo che la stessa è tenuta ad indicare, sempre con motivazione adeguata, gli aspetti che fanno pensare ad un giudizio attuale di non affidabilità.

 

 

 

Prova del pericolo di abuso delle armi

La conseguenza pratica di questo ragionamento é che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere provato, ma richiede una adeguata e attuale valutazione non del singolo episodio in sé ma anche della personalità del soggetto sospettato.  

C’è bisogno, in sostanza, che le condotte eventualmente contestate siano basate su fatti, circostanze e considerazioni contestuali che, a causa della concreta incidenza in termini negativi sul grado di moralità e sull'assenza di mende ordinariamente esigibili da colui che aspira al rilascio della licenza di polizia, giustifichino la formulazione di un giudizio prognostico attuale di non affidabilità all’uso ed alla detenzione delle armi.

 

 

 

In pratica

Per andare un attimo al sodo: quando si tratti di denunce penali, magari pure vecchie, o di segnalazioni della Autorità di P.S., l'Amministrazione non può limitarsi a richiamarle o a ricavare dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve valutare i fatti per giungere ad un giudizio in ordine alla verità storica o verosimiglianza dei fatti medesimi, e valutarne poi l’incidenza in funzione di una prognosi attuale e concreta di pericolosità sociale.

 

 

 

Il ricorso

Chiaro che, in presenza di una mancanza da parte della Questura come quella descritta sopra, cioè l’errore consistente nell’omissione delle dovute valutazioni, sarà possibile reagire presentando un ricorso amministrativo e chiedere l’annullamento del decreto, con il quale il Ministero ha negato il rinnovo.

 

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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