Diniego di rinnovo del porto d'armi per uso venatorio: per non sbagliare la Questura ha l’obbligo di valutare la gravità e la sintomaticità di fatti ritenuti pregiudizievoli, anche indipendentemente dal loro rilievo penale, in relazione al possibile abuso delle armi; poi deve valutare l'epoca a cui risale la condotta; tenere conto dei ripetuti rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti; esaminare la condotta tenuta successivamente al fatto contestato e ogni altra eventuale circostanza sintomatica dell’attuale pericolosità sociale.
Diniego del rinnovo di porto d’armi
Principio di adeguatezza della motivazione
Prova del pericolo di abuso delle armi
Diniego del rinnovo di porto d’armi
Lo abbiamo detto e ridetto tante volte: il Ministero dell’Interno e, per esso, la Questura, non può fare come vuole sui dinieghi del rinnovo del porto d’armi ad uso venatorio.
Principio di adeguatezza della motivazione
In questa materia vige il principio di adeguatezza della motivazione dell’amministrazione.
Principio che deve supportare l’adozione del provvedimento di diniego o revoca dei titoli di polizia, quando si tratti di esercizio di potere discrezionale e non vincolato ai sensi degli articoli 11 e 39 del T.U.L.P.S.
In pratica: salvo che ricorra un’ipotesi ostativa in cui il giudizio di pericolosità è presunto, l'amministrazione di pubblica sicurezza è dotata di un potere discrezionale di valutazione in ordine alla affidabilità del soggetto di non abusare delle armi, di modo che la stessa è tenuta ad indicare, sempre con motivazione adeguata, gli aspetti che fanno pensare ad un giudizio attuale di non affidabilità.
Prova del pericolo di abuso delle armi
La conseguenza pratica di questo ragionamento é che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere provato, ma richiede una adeguata e attuale valutazione non del singolo episodio in sé ma anche della personalità del soggetto sospettato.
C’è bisogno, in sostanza, che le condotte eventualmente contestate siano basate su fatti, circostanze e considerazioni contestuali che, a causa della concreta incidenza in termini negativi sul grado di moralità e sull'assenza di mende ordinariamente esigibili da colui che aspira al rilascio della licenza di polizia, giustifichino la formulazione di un giudizio prognostico attuale di non affidabilità all’uso ed alla detenzione delle armi.
Per andare un attimo al sodo: quando si tratti di denunce penali, magari pure vecchie, o di segnalazioni della Autorità di P.S., l'Amministrazione non può limitarsi a richiamarle o a ricavare dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve valutare i fatti per giungere ad un giudizio in ordine alla verità storica o verosimiglianza dei fatti medesimi, e valutarne poi l’incidenza in funzione di una prognosi attuale e concreta di pericolosità sociale.
Chiaro che, in presenza di una mancanza da parte della Questura come quella descritta sopra, cioè l’errore consistente nell’omissione delle dovute valutazioni, sarà possibile reagire presentando un ricorso amministrativo e chiedere l’annullamento del decreto, con il quale il Ministero ha negato il rinnovo.
Altre informazioni?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.