Sabato, 26 Settembre 2020 16:57

Pistola per difesa personale: gestire il ripensamento della Prefettura

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Porto di pistola per difesa personale: è vero che le valutazioni ripetute nel tempo possono essere riviste, ma è pure vero che per un eventuale ripensamento l’amministrazione deve spiegare in modo chiaro le ragioni del nuovo giudizio, nel caso in cui questo contrasta con quello precedentemente elaborato.

 

 

Potere discrezionale del Prefetto

Motivazione coerente

La posizione del Tar Bari sulla questione

In pratica

Il ricorso

 

 

 

Potere discrezionale del Prefetto

Sappiamo che il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell’arma.

Però è altrettanto vero che tale determinazione deve scaturire da un’istruttoria esauriente, che dia conto della emersione di circostanze ostative ai fini della persistente titolarità del permesso.

 

 

 

Motivazione coerente

Inoltre, deve conseguire ad una motivazione congrua e coerente, che tenga conto dei presupposti che avevano dato luogo ad un precedente rilascio, evidenziando quale sia il cambiamento intervenuto rispetto alle circostanze di fatto che avevano già indotto il rilascio del titolo stesso.

 

Questi, e solo questi, sono i criteri orientativi che le Prefetture devono seguire in questa delicata e complessa materia, non altri.

 

In altri termini: quando si tratta di rinnovo di porto d’arma, il diniego non deve limitarsi alla generica valutazione circa l’insussistenza delle condizioni che giustificano di andare armato, piuttosto dovendo essere sorretto dall’indicazione di specifiche ragioni che dichiarano quale mutamento di situazione ha prodotto il modificato orientamento della Prefettura.

 

 

 

La posizione del Tar Bari sulla questione

Situazione spesso portata all’attenzione dei giudici amministrativi; ultimamente è stato il Tar Bari, Sezione Seconda, ad interessarsi della questione qui commentata e lo ha fatto con l’importante sentenza n. 1166/2020 pubblicata in data 17.09.2020.

 

Qui era stato negato il rinnovo del porto di pistola per difesa personale.

 

In sede di rilascio della licenza, riconsiderando un precedente diniego l’Autorità aveva ritenuto dimostrato il bisogno concreto e attuale di circolare armato in ragione dell’attività di recupero, trasporto e custodia di automezzi incidentati e sequestrati nonché di recupero di sostanze stupefacenti su incarico delle forze dell’ordine.

 

In quella sede, pendente nei confronti dell’interessato un procedimento penale per truffa, era stato valorizzato un episodio intimidatorio allorquando la vettura del ricorrente veniva incendiata dopo 48 ore dall’ultimazione di un’operazione portata a termine positivamente in collaborazione con un Commissariato.

 

Lo stesso Commissariato espressamente osservava che l’incendio doloso dell’autovettura sembra essere un tentativo di minaccia per la sua attività di custode giudiziale e per la sua positiva e preziosa collaborazione con le forze di polizia.

 

Altre vicende, di rilievo penale e riguardanti l’interessato, avevano visto come esito l’archiviazione.

 

Ebbene, nella determinazione amministrativa non si era dato conto delle ragioni per cui la precedente valutazione, peraltro poi archiviata, di non sussistenza del bisogno di girare armato era divenuta nuovamente attuale a fronte di un quadro oggettivo mutato sì, ma in senso evidentemente peggiorativo per l’incolumità del ricorrente, il quale aveva documentato non solo un subito incendio, ma anche una rapina subita presso uno dei suoi bar, il danneggiamento della propria auto e un furto d’auto.

 

 

 

In pratica

Per andare al sodo: la giurisprudenza affida all’amministrazione uno specifico onere motivazionale nel caso di rivalutazione degli interessi, pubblici e privati, implicanti il diniego del rinnovo di porto d’armi, in modo che possano desumersi le ragioni di una difforme soluzione.

 

A ciò si aggiunga che la motivazione deve essere ancora più rigorosa quando la stessa amministrazione abbia espresso prima un giudizio positivo di affidabilità.

 

 

 

Il ricorso

Alla fine, in soldoni: quando il decreto prefettizio non chiarisce le eventuali sopravvenienze negative rispetto al passato, che avrebbero indotto l’Ufficio territoriale del Governo a respingere l’istanza, in quel caso è certamente possibile presentare il ricorso e chiedere l’annullamento del provvedimento prefettizio.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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