Domenica, 27 Settembre 2020 09:44

Uso dell’arma da parte di privati: sbagli della Prefettura

Scritto da

Regole e criteri per capire quando è sbagliato negare il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.

 

 

 

Pistola per difesa personale: le incomprensibili restrizioni

Pistola per difesa personale: le cause in tribunale

Pistola per difesa personale: quando sbaglia la Prefettura

Pistola per difesa personale: il ricorso  

 

 

 

Pistola per difesa personale: le incomprensibili restrizioni

Sarà l’effetto di riunioni ministeriali, di nuove circolari interne, di disposizioni più o meno chiare: resta il fatto che pur essendoci in Italia decine di migliaia di persone che hanno realmente bisogno della licenza di porto di pistola per difesa personale, il Ministero dell’Interno e, per esso, la Prefettura, continua il suo cammino verso la riduzione progressiva di queste licenze.

 

Non si è ancora capito bene il motivo.

 

Quello che si è capito è che si tratta di un trend ormai, da qualche anno, ben chiaro ed evidente.

 

Dunque lo Stato procede, diciamo così, verso le restrizioni. Ma perché?

 

A volte pare perché l’Autorità è in generale autorizzata a rivalutare, volta per volta e in occasione dei rinnovi, i presupposti che avevano in precedenza dato l’ok per la licenza.

 

In altre occasioni sembra perché che sia intervenuta la longa manus del Ministero a dire la sua per restringere questi rinnovi.

 

Altre volte ancora si vuole collegare la limitazione progressiva di queste licenze ad un’aumentata produttività delle Forze di polizia e, quindi, di un migliorato controllo del territorio da parte dello Stato.

 

Altre volte ancora per la sommatoria di tutti i fattori precedenti.

 

 

 

Pistola per difesa personale: le cause in tribunale

Sia come sia, il dato certo è che le aule dei tribunali sono state progressivamente affollate da ricorsi e ricorsi, nati da decreti con i quali le Prefetture hanno sistematicamente ed, ingiustamente, negato ai richiedenti il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.

 

Ma allora: di fronte a questo stato di cose come si può capire se effettivamente lo Stato ha ragione nel sostenere questa linea, oppure l’amministrazione sbaglia nel momento in cui decide di negare questi rinnovi a persone che hanno da anni la licenza e i cui requisiti per conseguirla non sono cambiati di una virgola rispetto agli anni precedenti?

 

Per cogliere questo passaggio, al di là delle norme pur importanti e basilari, bisogna tenere a mente cosa ci dicono i giudici più attenti e preparati in materia.

 

 

 

Pistola per difesa personale: quando sbaglia la Prefettura

Ebbene, una classe di magistrati amministrativi più attenti ai dettagli e alle sfumature ormai segnala da tempo l’elemento chiave in favore di chi chiede il rinnovo della licenza e, in ultima analisi, per capire quando sbaglia la Prefettura:

 

in sede di rinnovo, l’amministrazione deve dire e spiegare per bene al cittadino armato cosa è cambiato rispetto agli anni precedenti, nel momento in cui appunto gli vuole negare il rinnovo.

 

Il rinnovo del titolo non può certo precludere all’autorità di pubblica sicurezza di riesaminare a fondo la situazione dei detentori di armi anche, come abbiamo prima accennato, alla luce delle esigenze di carattere generale relative al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico nelle province e alla modificazione degli orientamenti politici in materia di ordine pubblico.

 

Ma se questo è vero ed innegabile, un eventuale aggravamento della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica locale è un elemento che va considerato neutro in quanto, di fronte a tale ipotetico aggravamento, potrebbe persino ipotizzarsi l’esigenza di non rendere ancora più precaria la situazione di coloro che, in relazione all’attività rischiosa in concreto svolta, hanno proprio bisogno della licenza in questione.

 

Insomma: la Prefettura sbaglia quando la sua decisione di negare il rinnovo della licenza diventa irrazionale ed arbitraria.

 

Sbaglia quando non dà la giusta importanza al fatto che l’interessato non è oggetto di iniziative di rilevanza penale, che non ha compiuto determinati comportamenti, anche relazionali, denotanti anche solo la possibilità che il medesimo potesse fare un uso improprio o un abuso dell’arma in suo possesso; sbaglia quando pensa e non dimostra che sono venute meno le esigenze difensive che avevano giustificato in precedenza l’autorizzazione.

 

 

 

Pistola per difesa personale: il ricorso  

In tutti questi casi la cosa da fare è mettere mano al ricorso, senza pensarci due volte.

 

Si perché i pareri e le decisioni dei magistrati amministrativi si vanno sempre più allineando verso la razionalità e la coerenza in questa materia, facendo in modo che gli interessati abbiano la dovuta tutela giuridica quando si vengono a trovare in presenza di errori valutativi della Prefettura.

 

Un esempio potrebbe venire dalle ripetute sentenze, non appellate, del Tar Bari e Palermo, ma disponiamo di tanti altri esempi in Italia.

 

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 3203 volte
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.