Come si stabilisce se una persona, in passato condannata e assolta in sede penale per diversi reati, attualmente può essere considerata affidabile dalla Questura per il rilascio della licenza per il porto di fucile ad uso sportivo.
Affinché il Ministero dell’Interno e, quindi, la Questura, possa stabilire se una persona, in passato condannata e assolta in sede penale per diversi reati, oggi possa essere considerata affidabile per il rilascio della licenza per il porto di fucile ad uso sportivo occorre guardare alla sua personalità: alla personalità nel suo insieme, quindi tenendo conto anche del vissuto del soggetto successivo alle passate vicende penali.
Ormai sappiamo che molte sentenze richiamano questo principio.
Ultimamente anche il Tar Napoli lo ha ricordato, con la sentenza n. 5184/2020 pubblicata in data 12.11.2020.
Per altro, questa pronuncia, favorevole alla parte privata, è particolare perché si parla di diversi risalenti reati e, poi, alla fine, di un reato nello specifico.
In pratica, nella sentenza si nomina una sentenza di condanna a pena pecuniaria dell’ammenda per lavori edili abusivi di molti decenni fa, una vecchia sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per costruzione edile abusiva, un risalente decreto di condanna alla pena pecuniaria dell’ammenda per inosservanza delle norme sulla navigazione, una sentenza di assoluzione per reati di truffa e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, una più che remota sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per il reato di abuso d’ufficio in concorso, una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto per il reato di associazione di tipo mafioso e di prescrizione per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e un deferimento all’A.G. per il reato di violenza e minaccia a seguito di querela.
Ebbene, pur di fronte ad un quadro istruttorio così complicato, i giudici hanno saputo individuare lo stesso le pecche nel ragionamento della Questura, portato avanti per rigettare la richiesta di licenza di porto di fucile ad uso sportivo.
In sostanza, il tribunale ha notato che, all’interno del nutrito gruppo di reati ascritti all’interessato, il solo fatto ritenuto indicativo del possibile abuso delle armi è stato individuato, in definitiva, in un unico episodio di ingiuria e minacce, che però, risalente a molti anni fa, ha determinato l’apertura di un procedimento penale che l’Amministrazione dice di aver chiuso con sentenza di prescrizione, laddove il ricorrente dice in ricorso addirittura che nessuna pronuncia sarebbe intervenuta, avendo, invece, il ricorrente, proposto ricorso immediato al giudice di pace nei confronti della querelante.
Tutto questo mentre il richiamo ai numerosi e più vecchi pregiudizi penali, in massima parte confluiti in sentenze di assoluzione e di non doversi procedere, non è neppure presente nella motivazione del provvedimento, incentrata, in sostanza, unicamente sull’ultimo episodio, appunto di ingiuria e minaccia.
Detto tutto ciò, la sostanza del discorso è solo una per i giudici: il provvedimento di diniego della Questura deve contenere una motivazione che consenta una valutazione complessiva del soggetto e, dunque, tenere conto del percorso di vita del richiedente successivo agli eventuali episodi ostativi, e ciò in particolare laddove tali episodi siano remoti.
In conclusione: il ricorso viene accolto, con annullamento dell’atto e obbligo per l’Amministrazione, condannata alle spese, di riprovvedere.
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