Lunedì, 01 Febbraio 2021 12:36

Arma che cade dalla vettura, omessa custodia: che fare?

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Piccole regole per gestire in causa la revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia seguita dal divieto di detenzione armi, il tutto in costanza di deferimento all’Autorità Giudiziaria per omessa custodia.

 

 

 

Il fatto

Cosa fare

Consigli pratici

La sentenza

Come scegliere avvocato

 

 

 

Il fatto

Il titolo di questo post sembra, a prima vista, evocare una circostanza solo astratta e fantasiosa.

 

Vi assicuro, invece, che si tratta di situazioni viste diverse volte in studio, da quando mi trovo ad analizzare e studiare determinati fascicoli dei miei Assistiti.

 

Giustamente potreste pensare: ma come è possibile che una persona trasporta un fucile all’interno della sua vettura e, mentre si sta spostando, questo gli cade per strada e, poi, magari, viene avvistato pure da un’altra persona?

 

Che succede, poi, se questa persona chiama il 113 dopo aver individuato il fucile, ed avvisa i Carabinieri?

 

Ecco: non sono solo fatti ipotetici, ma una tra le mille reali situazioni in cui una persona si può trovare. Vedrete più avanti la sintesi di una sentenza proprio relativa a quanto descritto.

 

Una distrazione, uno sportello del veicolo non chiuso correttamente, potrebbero essere motivi per l’origine di una vicenda così curiosa e, a prima vista, insolita.

 

 

 

Cosa fare

Ora, in una circostanza come questa, se l’arma cade dal veicolo e viene trovata da terzi si può essere segnalati all’A.G. per omessa custodia conseguente allo smarrimento del proprio fucile; successivamente il Commissariato di PS può proporre la revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia e, ancora dopo, il Prefetto può notificare il divieto di detenzione armi.

 

Di fronte a tutto questo, allora, cosa bisogna fare?

 

Ebbene, nel caso in cui si dovesse decidere di presentare il ricorso amministrativo per contestare la revoca del Questore, bisogna fare attenzione a contestare anche il divieto di detenzione armi che viene notificato dopo, diciamo in corso di causa.

 

Questo perché il secondo provvedimento consolida gli effetti preclusivi alla detenzione di armi e, se non lo si impugna, il ricorso avverso la precedente revoca diventa inservibile: anzi viene proprio dichiarato improcedibile dal tribunale.

 

Si tratta di un accorgimento tecnico che è bene tenere presente, per il semplice fatto che l’eventuale ricorso impiantato prima potrebbe essere neutralizzato dalla mancata impugnazione del divieto prefettizio.

 

Quindi occhio.

 

 

 

Consigli pratici

Con questi accorgimenti si può risparmiare tempo processuale e denaro.

 

Sono anni, ormai, che nella scrittura di questi post segue sempre una linea direttrice: quella di dare utilità al mio lettore: dare consigli utili e pratici, ma anche strumenti per gestire le situazioni critiche che si possono presentare in occasione della presentazione delle istanze e dei ricorsi.

 

Nel mio archivio sono presenti centinaia di sentenze utili. Per avere più approfondimenti su queste pronunce di primo e secondo grado non devi fare altro che mandarmi un messaggio su WhatsApp al 3286090590.

 

 

 

La sentenza

Qui, oggi, te ne voglio segnalare una di particolare interesse ed utilità: Tar Sardegna Sezione Prima, sentenza n. 34/2021 pubblicata il 21.02.2021 (in questo caso, dovendo portare in assistenza presso una armeria il proprio fucile semiautomatico, la persona interessata lo collocava all’interno della propria autovettura in posizione eretta tra il sedile del passeggero anteriore e la portiera laterale posteriore con la canna rivolta verso il basso; durante il trasporto sentiva una sorta di rumore e, subito dopo, giratosi per sorvegliare il fucile, si rendeva conto che la portiera retrostante laterale era semi aperta. Così faceva inversione e si rendeva conto che l’arma era caduta nella sede stradale poco prima percorsa e, allo stesso tempo, si rendeva anche conto che nella medesima sede stradale vi era un ragazzo col telefono in mano che sorvegliava qualcosa, presumibilmente l’arma. Tornato indietro, dopo aver spiegato al ragazzo che il fucile era di sua proprietà, se ne riappropriava e contestualmente chiamava i Carabinieri per avvertirli dell’accaduto in quanto il ragazzo incontrato nei pressi del fucile gli aveva comunicato di aver segnalato all’autorità il ritrovamento dell’arma. L’interessato assume di essere stato intercettato, subito dopo essere uscito dalla stazione dei Carabinieri dove si era recato per relazionare sull’accaduto, da una volante della Polizia. Gli Agenti, in particolare, gli chiedono informazioni affermando di aver ricevuto una segnalazione circa l’incauta/omessa custodia dell’arma di cui sopra. Lo avvisano quindi che sarebbe stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione degli artt. 20 e 20 bis della legge 110 del 1975 per l’omessa custodia del fucile provvedendo altresì al ritiro cautelativo di tutte le armi detenute presso la sua abitazione).

 

 

 

Come scegliere avvocato

Ogni difensore, per regola, ha una o più specializzazioni.

 

Per lo meno questo è quanto ci si dovrebbe aspettare nel momento in cui si chiede la prima consulenza al legale, proprio per capire come muoversi: per evitare di sbagliare sin dai primi passi.

 

In una materia come il diritto amministrativo delle armi, in Italia non sono tanti gli avvocati che si dedicano quotidianamente alla cura degli interessi di chi si trova in una situazione come quella descritta nel post.

 

Dunque, se pensi di doverti rivolgere all’avvocato, ascolta i consigli di chi prima ha avuto un’esperienza simile, poi ascolta più di un legale: in questo modo avrai i termini di paragone e potrai effettuare la tua scelta con più tranquillità.

 

Solo dopo queste prime valutazioni, allora fai la tua scelta consapevole: nomina il difensore che più ti sembra adatto a seguire il tuo caso con l’attenzione che merita.

 

 

 

Vuoi altre informazioni?

Manda un messaggio all’Avv. Francesco Pandolfi   3286090590

mail: studioQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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