Rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo. Respingimento dell’istanza da parte della Questura. Domanda di risarcimento danni.
Quando il privato ritiene illegittimo il diniego, da parte del Ministero dell’Interno, dell’istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo, come sappiamo bene può agire con un ricorso.
Ovviamente quello del porto ad uso sportivo è un esempio, ma la questione si può riproporre per qualsiasi altra licenza o istanza in materia di diritto amministrativo delle armi.
Se, all’interno del ricorso, la persona interessata ritiene anche di aver subito danni causati dall’amministrazione e derivanti dal diniego in questione, in questo caso per chiedere ed ottenere il risarcimento questa persona dovrà rispettare regole sostanziali e processuali.
Chiedere ed ottenere, non solo chiedere; in quanto chiedere senza voler ottenere è, ovviamente, solo una perdita di tempo processuale ed economica.
Ecco allora le regole auree da seguire, volendo evitare il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Innanzitutto la domanda risarcitoria non potrà essere formulata in maniera generica.
Inoltre essa dovrà rispettare l’onere di allegazione e probatorio, gravante sulla parte ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Questo articolo ci dice, molto semplicemente: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Semplice no?
Si, la regola in sé è chiara; eppure questa semplice norma viene sistematicamente violata in occasione di un gran numero di ricorsi amministrativi, ragion per cui i giudici si trovano costretti a respingere le richieste di danni.
Le prove dovranno essere prodotte dalla parte relativamente alla tipologia dei danni sofferti, questo in quanto un qualsiasi danno non potrà mai ritenersi in re ipsa, ossia nella stessa natura della cosa.
Infatti, la mancata allegazione non potrà recuperarsi neppure sostenendo che il fatto lesivo coincida con l’atto illegittimo: l’atto, in ipotesi illegittimo, non solo dovrà aver leso la sfera giuridica del destinatario, ma dovrà aver prodotto danni risarcibili che, appunto, saranno allegati e provati.
Né la mancanza di prova e, prima ancora, di allegazione in ordine al danno sofferto potrebbe essere recuperata con una richiesta del risarcimento in via equitativa, essendo questa possibile quando risulti difficile la prova dell’ammontare del danno, ma in ogni caso non si potrà mai prescindere dalla prova dell’esistenza stessa del danno.
Quindi, in conclusione: la domanda di risarcimento di un qualsiasi danno è sempre proponibile all’interno del ricorso al Tar, in aggiunta alla domanda di annullamento del provvedimento ministeriale che si contesta; ciò di cui bisognerà occuparsi e su cui occorrerà organizzarsi è la prova rigorosa del danno che si andrà a chiedere, sempre se lo si vorrà chiedere.
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