Casi in cui il Questore può sospendere la licenza. Durata effettiva del periodo di sospensione. Collegamenti con il procedimento penale sottostante.
Quando viene sospesa una licenza bisogna capire qual è l’effettivo periodo di durata della sospensione, ciò al fine di decidere se è il caso di presentare il ricorso avverso il provvedimento amministrativo.
Infatti, non sempre questo periodo è chiaro e spiegato bene nel provvedimento che adotta la Questura.
Come criterio guida generale posso dirti che il provvedimento di natura cautelare deve avere una durata certa e limitata al solo tempo necessario a fronteggiare situazioni temporanee.
Deve essere determinato sulla base delle circostanze specifiche contingenti, delle quali l’Amministrazione è tenuta a dar conto con adeguata motivazione.
Anche nel caso del porto d’armi la sospensione è per un lasso di tempo predeterminato, non eccedente quanto strettamente necessario a soddisfare gli interessi pubblici perseguiti e, comunque, non superiore a quello normativamente fissato per l’esercizio dell’autotutela decisoria.
Nei casi in cui la sospensione è disposta sino alla definizione del procedimento penale, essa decorre da quella definizione, non prima.
Un caso rientrante in questa categoria è stato trattato, e favorevolmente risolto per la parte privata, dalla Prima Sezione del Tar Brescia con la sentenza n. 675 del 23.07.2021.
Al ricorrente era stata sospesa, fino alla definizione del procedimento penale, la licenza di porto di fucile per uso caccia con la previsione che, qualora detto procedimento penale per violazioni in materia di caccia si fosse concluso con la condanna o per intervenuta oblazione, il titolo di polizia doveva ritenersi automaticamente sospeso per il periodo di un anno a far data dalla consegna dello stesso all’Autorità di Polizia.
Il provvedimento era stato assunto perché l’interessato era stato deferito all’Autorità giudiziaria per avere cacciato avifauna particolarmente protetta, mediante l’utilizzo di trappole.
Nel caso esaminato dal tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Questura non era vero che la sospensione del titolo aveva durata di un anno, dato che il provvedimento parlava esplicitamente di sospensione fino alla definizione del procedimento penale.
In effetti, se il procedimento penale si fosse concluso con una sentenza di condanna o l’ammissione all’oblazione per il capo di imputazione più grave, la sospensione cautelare si sarebbe trasformata in sospensione sanzionatoria per la durata di un anno.
Il che rendeva evidente da un lato che la sospensione cautelativa poteva durare anche più a lungo della sanzione applicata al termine del processo penale, e, dall’altro lato, che non vi era predeterminazione del periodo di sospensione, essendo questa ancorato alla durata variabile del processo penale.
Dunque, in conclusione, questa chiara distorsione ha fatto in modo che il Tar annullasse il provvedimento del Questore, con l’ordine esplicito all’amministrazione di riesaminare la questione e calcolare precisamente la durata del provvedimento cautelativo.
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