Tiro al bersaglio con carabina ad aria compressa. Ferimento accidentale di un minore. Divieto di detenzione armi per il genitore.
Il Ministero dell’Interno può ritenerti non più affidabile per l’uso di armi se ti capita di renderti responsabile, o corresponsabile, di un incidente con un’arma utilizzata occasionalmente da un minore dentro casa tua, per esempio in una cantina.
Ultimamente, il Consiglio di Stato si è occupato proprio di una vicenda simile [1].
In pratica: all’interno della cantina di pertinenza di un’abitazione, in presenza del genitore, la figlia tirava al bersaglio con una carabina ad aria compressa.
Si era però verificato un lieve ferimento di questa giovane.
Il sinistro era stato qualificato in sede penale come evento accidentale e veniva dato atto nella richiesta di archiviazione, presentata dal P.M presso il Tribunale, dell’adozione da parte del padre di tutte le cautele richieste per l’utilizzo dell’arma da parte della minore, escludendosi suoi profili di colpa.
Dunque, in penale nessun problema.
Questa valutazione penale non era bastata, però, per il Prefetto, il quale aveva giudicato ugualmente la persona interessata non più affidabile per la detenzione delle armi.
Aveva cioè ritenuto decisiva la circostanza che l’evento si fosse verificato nella cantina dell’abitazione familiare, luogo a destinazione non specifica, e che l’uso non fosse conforme alla normativa vigente dell’arma detenuta, pur se ad aria compressa, arma che in ogni caso aveva provocato danni ad una terza persona minorenne verso la quale l’interessato aveva un obbligo di controllo.
Per il Consiglio di Stato, invece, l’uso dell’arma leggera era avvenuto nel rispetto delle norme che governano questo tipo di armi.
In effetti, ha detto il Supremo Consesso, l’arma era ed è di libera vendita e l’art. 9 comma 3 del D.M. 9.8.2001 n. 362 ne consente l’uso in poligoni di tiro e anche in luoghi privati non aperti al pubblico; dunque l’arma può essere maneggiata da minore di 16 anni sotto controllo di un adulto, come in effetti era avvenuto nel caso trattato.
Nessuna violazione della normativa regolamentare era attribuibile, dunque, al genitore, per altro agente di p.s. con una lunga storia di estrema regolarità, diligenza e cura nel possesso ed uso di armi.
Per questi motivi i magistrati dell’appello hanno annullato il divieto di detenzione armi, cosa che non aveva fatto inizialmente il giudice di primo grado.
[1] Consiglio di Stato Sezione Terza, sentenza n. 5087 del 02.07.2021.
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