Martedì, 10 Agosto 2021 15:18

Armi: guida alterata dall’alcool e revoca licenza

Scritto da

Da una singola violazione del codice della strada per guida in stato di ebbrezza non può mai scaturire in automatico un divieto di detenzione armi, o una revoca della licenza.

 

 

 

Per tanti anni, praticamente da sempre, sei stato incensurato e non hai mai avuto precedenti penali.

 

Per tanto tempo non ci sono stati, a tuo carico, precedenti di polizia giudiziaria.

 

Non hai mai frequentato pregiudicati.

 

Detieni il porto d’armi da anni.

 

Nel tempo hai sempre guidato bene la tua vettura, senza provocare incidenti.

 

Non era mai stato rilevato nei tuoi confronti un abuso, o un uso diverso da quello consentito delle armi, per le quali ti era stato rilasciato il porto d’armi.

 

A un certo punto, però, ti è capitato di aver bevuto e di essere stato fermato dalla Polizia Stradale.

 

In quell’occasione la Polizia ha rilevato, a tuo carico, la guida in stato di ebbrezza alcolica ed ha avviato il procedimento del caso; successivamente sei stato condannato con il patteggiamento.

 

Proprio per questo pur occasionale episodio il Questore ha revocato la tua licenza di porto di fucile per uso caccia.

 

In pratica l’Ufficio ha detto che il reato di pericolo da te posto in essere ha evidenziato scarso senso di responsabilità, poiché hai esposto te stesso e la collettività alle conseguenze rischiose di una guida alterata.

Tanto ha indotto a ritenere che non sei più in possesso dei requisiti di assoluta affidabilità e buona condotta, indispensabili per essere titolare di autorizzazioni di polizia in materia di armi.

 

Vista la posizione della Questura, hai deciso allora di ricorrere al Tar.

 

Nel ricorso hai scritto che l’episodio è stato unico ed occasionale, inoltre che una specifica visita medica disposta dal Prefetto ha pure certificato la tua idoneità alla guida con la categoria B.

 

Il Tar, a quel punto, ti ha dato ragione [1], dicendo che, in effetti, l’episodio in cui sei stato controllato alla guida in stato di alterazione psicofisica è rimasto isolato, non essendo tu incorso in ulteriori condotte tali da innescare dubbi sulla tua idoneità all’uso delle armi, fatto che l’Amministrazione non ha valutato.

 

Oltre ad avere riconosciuto l’assunzione di alcol, hai poi prodotto documenti che confermano la tua astensione dall’abuso di alcolici e l’occasionalità dell’evento contestato dall’amministrazione.

 

Insomma, ha detto il magistrato: da una singola violazione del codice stradale per guida alterata non può conseguire automaticamente anche un divieto generale di detenzione delle armi, laddove la motivazione del provvedimento negativo non sostenga un giudizio di pericolosità sociale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

 

In finale: sappi che se il giudizio di inaffidabilità tirato fuori dalla Questura è quello sopra illustrato, farai bene a presentare il ricorso al Tar, in quanto questo atto ti porterà dritto dritto verso l’accoglimento e l’annullamento della revoca del Questore.

 

 

 

[1] Tar Lombardia, Sez. Prima, sentenza n. 1840 del 27.07.2021.

 

 

 

Chiedi consulenza legale

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Letto 3230 volte
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.