Mercoledì, 11 Agosto 2021 17:26

Armi: presunta violenza verso il partner e ammonimento

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Denuncia penale nella coppia. Presunta persecuzione e violenza nel rapporto tra persone. Che cos’è e come funziona l’ammonimento.

 

 

 

L’ammonimento è una misura di prevenzione con finalità dissuasive.

 

Serve a scoraggiare ogni forma di persecuzione o di violenza nel contesto di relazioni affettive e sociali.

 

Questo provvedimento ha una funzione preventiva.

 

Esso, ad esempio nella coppia, vuole impedire la ripetizione di atti persecutori o violenti, evitando così brutte conseguenze.

 

In tali evenienze, il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se e il quando emanare l’eventuale provvedimento di ammonizione.

 

Può decidere se emanare subito il provvedimento di ammonizione, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell'atto, con l'avviso di avvio del procedimento, previsto dall' art. 7 della l. n. 241/1990 e ciò, stante la natura cautelare di tale istituto, spesso volto a far fronte ad una situazione di emergenza con la massima urgenza.

 

Insomma: se per ipotesi c’è una denuncia di una donna nei confronti del compagno, tante volte basta che il Questore si convinca che questa denuncia è verosimile e plausibile per far scattare il provvedimento di cui parliamo.

 

E’ evidente che, se la persona denunciata ha il porto d’armi, scatta il ritiro delle armi possedute e dello stesso porto, oltre al divieto di detenzione prefettizio e alla sospensione della licenza.

Ora però dobbiamo considerare anche un altro fatto.

 

Per incolpare una persona non è che basti una denuncia.

 

Con un po’ di buon senso e ragionevolezza bisogna invece andare a guardare un più ampio quadro indiziario a carico del denunciato, proprio per capire se può avere senso o no l’ammonimento.

 

Questo significa che se non ci sono agli atti prove o indizi che la persona denunciata ha posto in essere quelle condotte (pensiamo ai pedinamenti, appostamenti all'esterno dell'abitazione, contatti non richiesti sul luogo di lavoro, invio di sms telefonici e messaggi su social network) che possono integrare, anche in assenza di atti di violenza, l’adozione del provvedimento, allora è chiaro che l’ammonimento non potrà esserci.

 

Ed è evidente che sbaglierà il Questore il quale dovesse emettere il provvedimento di ammonimento senza avere alcuna reale certezza dell’attendibilità della denuncia-querela.

 

Il ricorso al Tar sarà, in questi casi, scontato [1].

 

Così come scontato sarà il favorevole esito del ricorso promosso dalla persona denunciata ingiustamente.

 

In pratica il giudice annullerà sia il provvedimento di ammonimento che i provvedimenti consequenziali aventi ad oggetto il ritiro delle armi possedute dal ricorrente, il ritiro del porto d’armi, nonché il divieto di detenzione di qualsivoglia tipo di arma e la sospensione della licenza.

 

 

 

[1] Tar Brescia Sezione Prima, sentenza n. 720 del 02.08.2021.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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