Il reato commesso da una persona non può giustificare l’emissione del divieto di detenzione armi a carico di chi gli stava vicino senza aver fatto niente.
Il Prefetto dispone a tuo carico un divieto di detenzione armi, mentre il Questore decide di revocarti le licenze uso caccia e tiro a volo.
Il provvedimento nasce da un unico controverso episodio, dove tu vieni in pratica accusato dalla Questura per un fatto in realtà commesso da una persona che ti era vicina, in occasione di un alterco in sede condominiale.
In pratica questa persona aveva spruzzato dello spray urticante verso un litigante che, in quella sede, stava commettendo probabilmente un illecito.
Una volta avviata la pratica amministrativa, tu hai spiegato che si è trattato di un episodio che ti ha visto del tutto estraneo ai fatti, dal momento che ti sei tenuto distante dal litigio, verificatosi appunto tra terzi.
Hai solo chiamato la Polizia.
Ebbene, il tribunale ti dà ragione ed annulla i provvedimenti.
Il perché è presto spiegato: allo stato degli atti posti alla conoscenza dei giudici, non ti si può attribuire una qualche forma di responsabilità per i reati, in ipotesi, materialmente commessi da un altro in possesso dello spray nascosto nel giubbino: con tale mezzo lui ha provocato lesioni all’antagonista, non tu.
Insomma non emergono elementi indiziari per poter ascrivere tali reati alla tua volontà, o per poter individuare un tuo -sia pur minimo- contributo morale o materiale alla realizzazione delle condotte oggetto d'indagine penale.
Per questo i magistrati annullano i provvedimenti e tu vinci la causa, con condanna del Ministero dell’Interno alle spese [1].
[1] Tar Firenze Sezione 2, sentenza n. 1445 del 18.11.2020.
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