Art. 697 codice penale.
Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del T.u.l.p.s. o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 258.
Come sappiamo, questa è la norma nuda e cruda dettata dal codice penale in materia di detenzione armi senza denuncia.
Vediamo, a questo proposito, un caso nel quale i giudici amministrativi [1] hanno risolto, favorevolmente per la persona interessata, una vicenda a proposito dell’art. 697 c.p.
Bene. In sintesi, il punto di partenza è che il Prefetto emette un divieto di detenzione armi.
Il destinatario propone istanza di riesame, che non va a buon fine.
L’Autorità lo ritiene responsabile della violazione di un vecchio 697 c.p., inoltre per l’art. 2 Legge 895/67 (reato per il quale viene in realtà assolto).
In sostanza il ricorrente, appunto assolto per il reato di cui all’art. 2 L.895/ 67, viene condannato alla pena pecuniaria di euro 200,00 per il reato di cui all’art.697 c.p. con una vecchia sentenza di oltre dieci anni fa, perché deteneva munizioni, sia pure per uso lecito, senza averne fatto denuncia all’autorità competente.
L’interessato viene poi assolto per altra ipotesi di reato di abuso d’ufficio.
Ebbene i giudici, dopo aver premesso una dettagliata ricostruzione in diritto della materia, cioè dopo aver detto che è vero che non esiste un diritto all’arma ma che il Ministero dell’Interno, ragionevolmente, deve pur attenersi a criteri guida per valutare le istanze di riesame, accolgono il ricorso della parte privata.
In sostanza l’Amministrazione, vista la vecchia condanna e la tenuità della condotta, valutata come tale dal giudice penale ai fini dell’irrogazione della sola pena pecuniaria, avrebbe dovuto valutare con più attenzione l’affidabilità del ricorrente, anche alla luce delle condotte successive; inoltre, nello specifico, avrebbe dovuto considerare che il porto d’armi è necessario al ricorrente per l’esercizio della sua attività di perito balistico.
In sostanza: ricorso accolto con condanna alle spese di lite a carico dell’amministrazione, con restituzione alla parte ricorrente del contributo unificato.
[1] Tar Campania Sezione Quinta, sentenza n. 6474/01 pubblicata il 15.10.2021.
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