La Questura non può respingere l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia se la querela del convivente è stata rimessa.
Presenti un’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Il Questore però te la respinge per alcuni motivi:
1) il tuo deferimento all’Autorità Giudiziaria per un’ipotesi di reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
2) l’esistenza di controlli di polizia, durante i quali sei stato colto in compagnia di persone gravate da pregiudizi;
3) la tua coabitazione con coniuge gravato da pregiudizio ostativo.
Tu, però, notificando il ricorso, sostieni che non c’è prova di quanto affermato dalla Questura.
Avviata la causa davanti il Tar, i giudici accolgono la tua domanda di annullamento [1], per il fatto che nel provvedimento non ci sono elementi idonei per poter dimostrare ciò che è stato sostenuto dall’Ufficio.
Questo perché sulla questione del reato di falsità ideologica risulta che c’è stata l’archiviazione e poi, a ben vedere, il solo deferimento non indica alcun dettaglio sulla condotta materiale.
Sui controlli non c’è prova che l’accompagnamento con queste persone abbia portato a pregiudizi sulla tua affidabilità.
Sulla coabitazione con la persona gravata, non ci sono sufficienti elementi probatori o indiziari per aggravare la marginalità della condotta. Per altro, la stessa Prefettura su questa questione ha, in un primo momento, emesso un divieto di detenzione armi e poi, successivamente, lo ha rimosso.
Segno questo che nei tuoi confronti c’è stato un favorevole giudizio sull’affidabilità, che non può essere contraddetto dall’altro Ufficio.
In definitiva: come spesso accade l’amministrazione con la discrezionalità di cui dispone sembra che possa dire tutto e il contrario di tutto; ma è altrettanto vero che quando valuta lo deve fare attenendosi ai dati oggettivi di cui dispone.
Insomma ci deve essere una motivazione robusta nel provvedimento, altrimenti questo viene annullato.
Quindi svolgere bene l’istruttoria, lo ripetiamo ormai spesso, è un aspetto fondamentale di cui i giudici tengono conto e sanno dire bene quando questa manca a danno del cittadino.
[1] Tar Basilicata Sez. Prima, sentenza n. 706/2021 pubblicata il 05.11.2021.
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