In materia di armi, la motivazione di qualsiasi provvedimento di divieto o rigetto amministrativo deve essere sempre ben articolata: quando la motivazione manca, la revoca può essere sottoposta a ricorso.
Viene presentato un ricorso per la richiesta di annullamento di un divieto detenzione armi e munizioni e di un collegato provvedimento di revoca del porto di fucile per uso venatorio.
Gli atti di causa ci dicono questo, in estrema sintesi.
I Carabinieri comunicano all’UTG l’esecuzione di un provvedimento urgenza di ritiro cautelare delle armi, nei confronti della persona ritenuta non più affidabile.
L’interessato è stato denunciato per violazione dell’art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 2010 per la coltivazione di piante di canapa indiana di 120 cm/cad. con relativo impianto di irrigazione, individuate dai militari in terreno di sua proprietà e rese oggetto di relativo sequestro penale.
Il ricorrente, dal canto suo, spiega la propria estraneità ai fatti contestati.
Mette in evidenza che le poche piantine di canapa indiana, rinvenute nella proprietà dei coniugi (poste comunque ad una distanza considerevole dall’abitazione degli stessi) sarebbero state portate in quel luogo dal figlio, soggetto già noto alle forze dell’ordine per illeciti concernenti il mondo degli stupefacenti.
Per altro il ragazzo ben poteva accedere alla proprietà dei genitori, in quanto spesso si recava nella casa sita in campagna per sistemare e tenere puliti i terreni; la coltivazione delle piante proibite in pratica era avvenuta all’insaputa del ricorrente.
Il Tar decide in senso favorevole al ricorrente, accogliendo il ricorso.
In buona sostanza: dice che la valutazione di affidabilità è niente altro che la fine di un giudizio valutativo, riguardante l’intera condotta di vita della persona di cui parliamo.
Si può essere d’accordo, dicono i Giudici, con il fatto che non occorra un particolare apparato giustificativo da parte del Ministero dell’Interno, ma un minimo onere motivazionale deve comunque essere sempre assolto in punto di pericolosità ed inaffidabilità della persona, in quanto questo rimane alla base del giudizio prognostico.
Nel caso in questione però [1], dalla motivazione del rigetto cui ha fatto seguito la revoca della licenza di porto d’armi, non è emerso che l’episodio del ritrovamento delle citate piantine di canapa indiana sia stato inserito in una più ampia valutazione della condotta di vita e della personalità del soggetto interessato, necessaria, come si è visto, per valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità o probabilità di abuso nell'uso delle armi.
Quindi, in conclusione: ricorso accolto e decreti annullati.
[1] Tar Umbria Sez. Prima, sentenza n. 73/22 pubblicata in data 14.02.2022.
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