L’eventuale condanna di una persona, con la riabilitazione, devono essere affiancate da una più ampia valutazione sull’affidabilità e sulla pericolosità sociale: altrimenti il diniego sulla licenza dato dalla Questura è parziale e, quindi, sbagliato.
Quante volte ho parlato di riabilitazione e degli effetti di questa sulle valutazioni del Ministero dell’Interno in materia di armi.
I dinieghi dei Questori ci hanno abituato a leggere che la riabilitazione, pur facendo venir meno gli effetti penali della condanna, non cancellerebbe i fatti che l’hanno determinata.
Tutto questo determinerebbe un giudizio negativo sulla persona, punto e basta, al di là delle questioni sulla personalità e sulla condotta di vita dell’interessato.
Io non sono d’accordo con questa impostazione, non lo sono mai stato.
Neppure i Tribunali sono stati d’accordo con la tesi del Ministero dell’Interno [1].
La verità è che condanna per un reato e la riabilitazione devono essere inquadrate all’interno di un più vasto esame della vicenda che interessa la persona in questione.
In altri termini: non basta che il Questore tiri in ballo una vecchia condanna penale (pensiamo, per esempio, ad un remoto reato di ricettazione) e, pur mettendola in relazione alla successiva riabilitazione, neghi il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Per dare un giudizio completo l’Amministrazione deve, invece, espandere la sua valutazione con diverse altre considerazioni, come l’intrinseca gravità del reato, l’affidabilità della persona, la pericolosità sociale anche in relazione alla disponibilità ed uso di armi, frequentazioni controindicate, condotta di vita negativa e così via.
Se non fa tutto questo, commette un errore e il suo diniego diventa immediatamente ricorribile davanti il Tar.
Insomma: prima di emettere il decreto di diniego il Questore deve percorrere tutti gli step che ho segnalato prima.
In tutti i casi in cui manca anche uno solo di questi, passare alla fase del ricorso senza esitazioni.
[1] Tar Catania Sez. Quarta, sentenza n. 1041 pubblicata il 12.04.2022.
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