COME RIOTTENERE LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA: Un caso particolare.
Lo studio Pandolfi & Mariani, si occupa regolarmente di diritto amministrativo nelle sue ampie eccezioni ed ha maturato una consolidata esperienza in tema di: armi, militare, pubblico dipendente, appalti, abusivismo. Svolge da anni una prevalente attività online seguendo Clienti in tutta Italia. Se ancora non conosci le nostre pubblicazioni in rete, visita i portali Studio Cataldi e MiaConsulenza, oppure FaceBook: troverai centinaia di post tematici che ti offriranno informazioni gratuite utili ad impostare la soluzione del tuo caso.
Ancora un caso, a lieto fine, trattato dallo studio sul rilascio di licenza di porto di fucile per uso di caccia, a seguito di silenzio della prefettura dall’istanza di revoca inizialmente prodotta dall’interessato.
Indice:
Antefatto ed istanza
I presupposti dell’istanza
L’esito dell’iter
Antefatto ed istanza:
La vicenda ha le sue origini agli inizi del 2008, periodo in cui il nostro assistito ha ricevuto, da parte della questura, una comunicazione sull’avviamento di un procedimento amministrativo, per l’adozione di provvedimenti inibitori in materia di detenzione armi; considerando che, il cliente è stato tratto in arresto per i reati correlati agli art. 73 D.P.R. 309/90 ed art. 81/314 C.P. e successivamente tratto agli arresti domiciliari.
Verso la fine dello stesso anno, l’interessato ha poi ricevuto, dalla questura, il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia, oltre al provvedimento di DDA (Divieto Detenzione Armi, munizioni e materiali esplodenti) prodotto dal prefetto in questione, circa un mese dopo.
Trascorsi circa 10 anni, il Tribunale di Sorveglianza realizza un’ordinanza avente oggetto la riabilitazione ex artt. 178 e segg. C.P. In sostanza si è riconosciuto al cliente la possibile concessione della riabilitazione, in quanto considerato affine, ovvero come ricorrono le condizioni descritte nell’art. 179 c.p., in relazione all’unica statuizione di condanna e art. 73 D.P.R. 309/90 ed altro, a seguito di patteggiamento che, per il reato citato non consta un danno risarcibile, mentre il richiedente ha ottenuto l’affidamento in prova al servizio sociale, e l’espiazione della pena visto l’esito positivo della prova
A inizio 2021 l’interpellato ha scritto autonomamente un’istanza di revoca tendente a ottenere la regola del DDA.
I presupposti dell’istanza:
Nell’istanza, il nostro cliente ha illustrato le sue motivazioni:
-una condotta irreprensibile;
- ha trovato un impiego con contratto a tempo indeterminato;
- ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza la riabilitazione, a seguito di patteggiamento nell’iniziale procedimento penale;
-ha formato una famiglia allietata dopo la nascita della figlia nel 2011.
Passano circa 8 mesi e lo scrivente non ha ricevuto alcuna risposta, decidendo così di emettere un sollecito alle autorità competenti, sottolineando il mancato riscontro da parte di quest’ultime.
Nel frattempo, il Tribunale di Sorveglianza ha accolto l’istanza, e la prefettura, al riguardo, ha richiesto alla questura di fornire all’interessato informazioni aggiornate ed un chiaro parere, in ordine all’allora capacità di abusare delle armi.
A tal proposito, circa un mese dopo, la questura comunica un parere contrario, affermando che non sussistono le necessarie garanzie di affidabilità (circa il non abuso delle armi).
Infine, il giorno a seguire l’interpelleato richiede formalmente un accesso agli atti, ai seguenti documenti amministrativi: “stato di domanda di revoca del DDA” oltre alla relativa e successiva nota di sollecito, senza poi ricevere risposta.
L’esito dell’iter:
Verso la fine del 2021, l’interessato si è rivolto al nostro studio, e sin da subito si è optato per una formulazione di un’istanza specifica per l‘accesso agli atti della prefettura.
Dopodiché, visto il protrarsi di un illegittimo silenzio da parte della prefettura, abbiamo varato verso un ricorso diretto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di sollecitare le istituzioni ad adempiere alle richieste da noi presentate. Al che, la prefettura, invia finalmente i documenti richiesti e di conseguenza la PCDM ha ritenuto cessata la materia del contendere.
Dopo aver esaminato attentamente tutte le carte in questione, lo studio ha prodotto un’istanza di sollecito per il riesame, mettendo in luce le evidenti circostanze giustificative, necessarie per questo tipo di “revisione”:
- - Dall’epoca dell’emissione dell’inibitoria, sono trascorsi circa 13 anni;
- - La fattispecie rientra nella circolare Min. Int. Prot. 557/PAS/U/013490/10171 del 25/11/2020;
- - Nella data corrispondente all’ultima istanza prodotta dallo studio, mancava da parte del Ministero dell’Interno/Prefettura una valutazione completa e aggiornata del comportamento e della situazione dell’istante;
- - Nella stessa data, precedentemente menzionata, il cliente è persona esente da mande, perfettamente inserita nel contesto sociale di riferimento, non fuma, non fa uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non assume alcolici, svolge una regolare vita familiare nel rispetto dei canoni del comune vivere civile con la collettività;
- - Lavora regolarmente con contratto a tempo indeterminato;
- - Ha famiglia, dalla quale è nata una figlia, nel 2011.
Al termine della valutazione dell’istanza da parte della Prefettura, ci è stata riconosciuta la revoca del Divieto di Detenzione Armi, munizioni e materiali esplodenti, restituendo al nostro assistito, la possibilità di ottenere nuovamente il porto d’armi.
Come chiedere assistenza allo studio legale?
Per avere assistenza legale o chiedere un parere per valutare la presentazione di un ricorso o un’istanza, basta utilizzare il portale MiaConsulenza.it, oppure inviare il quesito utilizzando la mail dello studio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ovviamente è sempre possibile contattare direttamente studio Pandolfi & Mariani all’utenza mobile:
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