La risposta è SI: va motivato.
Non solo, ma va limitato a casi ed esigenze eccezionali.
A ribadirlo è il Tar Lombardia.
Ancora una volta il Tar Lombardia Sezione terza (Ordinanza n. 69/2018) ha ribadito l’importante principio a tutto vantaggio del militare ricorrente.
L’appartenente alla Guardia di Finanza ha infatti visto accolta la propria domanda cautelare per la sospensione del provvedimento di diniego sulla sua istanza di assegnazione temporanea.
Che cosa prevede la norma:
Il Tar premette nella sua ordinanza che ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, come modificato dall’art. 14 comma 7 della legge n. 124/2015 [1], il diniego all’istanza di assegnazione temporanea ad altra sede per l’assistenza ai figli minori “deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”.
Che cosa chiede il Finanziere Scelto:
E’ un militare della Guardia di Finanza effettivo al Nucleo Polizia Tributaria di Milano; la coniuge è impiegata a tempo indeterminato presso una s.r.l.
I coniugi hanno due figli piccoli.
L’interessato presenta dunque un’istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42 bis D. Lgs. 151 del 2001 al proprio Comando, chiedendo di essere trasferito per un periodo di tre anni presso una delle sedi di Salerno.
Gli viene però prima notificato il preavviso di rigetto, poi il rigetto definitivo dell’istanza.
Decide pertanto di presentare ricorso, ritenendo l’atto amministrativo privo di una reale e coerente motivazione.
Che dice il Tar Lombardia:
Il Presidente del Tar Ugo Di Benedetto e l’Estensore Valentina Santina Mameli si preoccupano di chiarire che cosa hanno rilevato a proposito del provvedimento emesso dall’Amministrazione.
In effetti il provvedimento, un po’ come aveva prospettato il militare nel proprio ricorso:
- appare generico,
- non contestualizzato e
- non motivato in ragione di esigenze eccezionali,
- fa riferimento agli ordinari compiti di istituto (vigilanza) e
- al contesto territoriale in cui è inquadrato l’interessato,
elementi che non possono essere qualificati come esigenze eccezionali, ma piuttosto appartengono alle ordinarie esigenze di servizio.
A questo punto, la soluzione.
Il Tribunale Amministrativo accoglie quindi l’istanza cautelare e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di disporre l’assegnazione temporanea del ricorrente presso un reparto rientrante nella circoscrizione della provincia di Salerno o in subordine nella Regione Campania.
Fissa anche la trattazione del merito del ricorso.
Per concludere condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del ricorrente.
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[1] Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 aprile 2001, n. 96
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. [T.U. maternità e paternità]
CAPO VI Riposi, permessi e congedi
Articolo 42 Bis
Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche
- Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali.
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