Assegnazione temporanea militari 42 bis d. lgs. 151/01
Il CdS ci da ragione ancora una volta e respinge l’appello del Ministero delle Finanze
E’ importante sapere che solo in pochi casi l’amministrazione può negare il trasferimento, mentre nella maggior parte delle situazioni che vengono prospettate dal dipendente deve accordarlo, ovviamente nel rispetto della normativa di settore.
Stiamo parlando di quel particolare trasferimento temporaneo che permette al padre e alla madre di prendersi cura del figlio minore in tenera età, standogli più vicino.
Si tratta di una norma importante, che protegge istituti come la famiglia e la filiazione.
In sintesi il Consiglio di Stato, a proposito dell’art. 42 bis TU 151/2001, il 13.04.2018 ci ha confermato che il diniego del trasferimento temporaneo è consentito all’amministrazione soltanto in casi eccezionali.
La giurisprudenza cautelare, possiamo dire ormai consolidata, stabilisce infatti che la norma impone all’Amministrazione l’onere di supportare l’eventuale diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nel reparto da cui proviene.
Questo equivale a dire, come anticipato nel preambolo, che solo in pochi casi l’amministrazione può negare il trasferimento, mentre deve accordarlo per la maggior parte delle situazioni che vengono prospettate dal dipendente, ovviamente nel rispetto della normativa di settore.
Nel caso specifico esaminato nella sede di appello e deciso il 13.04.2018, l’Amministrazione si è limitata a richiamare la difficile situazione in cui versano gli organici di un comando provinciale, senza però dire niente sulla reale insostituibilità del militare appellato nell’esercizio delle mansioni di servizio.
Anche il Tar, prima del CdS, ci aveva già dato ragione
Circa tre mesi prima il Tar aveva confermato la bontà della nostra tesi in favore del militare ricorrente.
Il Tribunale aveva infatti stabilito, in sede di sospensiva, che ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, come modificato dall’art. 14, comma 7, della legge n. 124/2015, il diniego all’istanza di assegnazione temporanea ad altra sede per l’assistenza ai figli minori “deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”.
Aveva rilevato che nel caso trattato il provvedimento impugnato era generico, non contestualizzato e non motivato con esigenze eccezionali, facendo riferimento agli ordinari compiti di istituto e al contesto territoriale in cui era inquadrato l’interessato, tutti elementi non qualificabili come esigenze eccezionali, rientrando piuttosto nelle ordinarie esigenze di servizio.
Cosa dice la norma
L'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 dispone che "Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato (e limitato a casi o esigenze eccezionali - inciso aggiunto dall'art. 14, comma VII, della L. 124/2015). L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda".
Ormai le sentenze favorevoli si accumulano
Parecchie sentenze stabiliscono il principio sopra richiamato.
E’ opportuno familiarizzare con questa giurisprudenza, dal momento che consente a molti dipendenti di reagire ad un eventuale diniego sull’assegnazione temporanea affrontando un ricorso con elevate probabilità di accoglimento.
Per dare un’utilità concreta a tutti i lettori, tra le tante pronunce, ricordiamo:
Consiglio di Stato, Sezione 3 Sentenza 1 aprile 2016, n. 1317;
Consiglio di Stato, Sezione 4 Sentenza 14 ottobre 2016, n. 4257;
Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Sezione 3 Sentenza 25 maggio 2017, n. 1171;
Tribunale Amministrativo Regionale Firenze, Sezione 1 Sentenza 24 ottobre 2017, n. 1279.
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