Il caso
Analizziamo il caso di un militare impegnato in servizio nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” presso un sito ritenuto “sensibile ad attacchi terroristici”.
Riceve una visita di controllo da parte del suo superiore diretto, proprio quando insieme ai suoi commilitoni sta effettuando il cambio nelle postazioni assegnate, in accordo con le disposizioni impartitegli.
Dopo qualche giorno, egli si vede recapitare una comunicazione di avvio di procedimento amministrativo finalizzato all’irrogazione di una sanzione di corpo diversa da quella di rigore, in quanto: “sorpreso in atteggiamento non conforme e non rispettando le modalità che regolano le distanze tra i militari in servizio”.
Cosa dice la norma?
La pubblicazione “Guida tecnica e procedure disciplinari” edita dal Ministero della Difesa stabilisce che al militare devono essere comunicati e contestati fatti in modo circostanziato, allo scopo di metterlo nelle condizioni di svolgere le sue argomentazioni, il tutto a garanzia del diritto costituzionale di difesa dell’incolpato.
La contestazione degli addebiti è idonea alla finalità per la quale è preordinata quando, mediante precisi riferimenti ad un’azione od omissione e con espressa dichiarazione che è effettuata a titolo di responsabilità disciplinare, consente all’interessato l’esatta individuazione del fatto addebitatogli.
Cosa deve fare l’incolpato?
Nel caso preso in esame, si fa riferimento ad un generico mancato rispetto delle modalità tecnico tattiche che regolano le distanze tra i militari di servizio, senza che però venga indicato il vero e preciso comportamento da esaminare.
Ma allora: dove e come, quali erano le distanze previste e quale era l’atteggiamento errato tenuto dal militare?
Ciò non si capisce dalla formula citata, pertanto egli deve organizzare una prima difesa mettendo in risalto questa indeterminatezza nella circostanza.
Quindi, nella prima fase del procedimento amministrativo, deve depositare una memoria difensiva utilizzando argomenti puntuali e circostanziati, spiegando da un lato il proprio corretto operato (il militare si è attenuto alle consegne imposte, possibilmente corredando il testo con le testimonianze degli altri colleghi), dall’altro evidenziando l’anomalia rilevata circa il leso diritto di difesa.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l’avv. Francesco Pandolfi
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