La necessità di un adeguato periodo di sorveglianza medica, cui si deve sottoporre il militare per prevenire recidive di una malattia, non esclude che il medesimo sia in possesso dei previsti requisiti di idoneità fisica.
E’ preciso obbligo dell’amministrazione quello di valutare se, malgrado la remissione di una patologia, il militare è in grado di svolgere le attività di servizio compatibili, oppure se lo stato fisico del dipendente impedisce ogni proficua attività.
Interessante ed utile sentenza quella del Tar Lazio Sez. Prima bis, la n. 5842/2020 pubblicata in data 01.06.2020.
Siamo in tema di giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato; non idoneità quale volontario in ferma per perdita permanente dell'idoneità fisio–psico–attitudinale al servizio nell'Esercito Italiano. VFP4.
Vediamo un estratto dell’articolata sentenza.
Il ricorrente, militare dell’Esercito italiano in servizio volontario (VFP4), ha partecipato, per l’aliquota dell’anno xxxx, al concorso per il transito in servizio permanente, risultando vincitore.
Nel dicembre del xxxx, al predetto veniva riscontrato un “Carcinoma papillare lobo destro tiroide” con conseguente intervento chirurgico.
Lo stesso, sottoposto ad ulteriori accertamenti medici, veniva, in data xxxxxx, giudicato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di xxxx – Commissione Medica Ospedaliera, “non idoneo quale volontario in ferma” per perdita permanente dell’idoneità fisio – psico – attitudinale al servizio nell’Esercito Italiano a causa di “-OMISSIS-”.
La Commissione Medica Interforze di 2° Istanza ha confermato la precedente diagnosi.
Quindi, con successivo provvedimento, lo stesso veniva escluso dal concorso.
In data xxxx la p.a. ha notificato al militare l’atto di congedo illimitato e di decadenza dalla rafferma biennale.
Avverso tale negativa determinazione il predetto ha reagito con il ricorso.
Con ordinanza il Collegio ha disposto una verificazione per accertare se, al momento dei contestati accertamenti sanitari, il ricorrente presentava la patologia escludente affermata dall’amministrazione resistente.
L’organo della verificazione incaricato ha, nel termine assegnato, rassegnato una dettagliata e completa relazione in cui ha dato atto degli accertamenti svolti, segnalando l’assenza del consulente della resistente e concludendo: “ -OMISSIS-”, intendendo con tale espressione “-OMISSIS-”.
Con successiva ordinanza il Collegio, all’esito della riportata verificazione ha accolto la chiesta misura cautelare.
L’amministrazione resistente ha nuovamente sottoposto a visita medica il predetto ed ha ribadito la non idoneità al servizio, con la seguente motivazione:
1) non idoneo al servizio quale volontario in ferma per perdita permanente dei requisiti psico-fisici richiesti per il reclutamento, ai sensi dell'art. 582, lettera b), punto 3 e lett. g) punto 1 del D.P.R 90/2010 e della Direttiva tecnica ministeriale 4 giugno 2014 (prevista dall'art. 580, comma 4 del citato DPR 90/2010).
Non viene applicato il D.M. 5 dicembre 2005, in vigore all'atto dell'arruolamento dell'interessato, in quanto non più favorevole rispetto al successivo.
2) La non idoneità quale volontario in ferma è determinata da infermità che, allo stato degli atti SI risulta oggetto di accertamento ai fini della dipendenza da causa di servizio.
3) Si idoneo al transito nel servizio permanente come militare permanentemente non idoneo in modo parziale, ai sensi dell'art. 955 comma 2 del D. Lgs. 66/2010, qualora l'infermità di cui al giudizio diagnostico sia riconosciuta dipendente da causa di servizio e l'inidoneità complessiva sia ascritta alla 4° o alla 5° categoria della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni. Da impiegare in mansioni di ufficio”.
Il ricorrente ha nuovamente impugnato, con motivi aggiunti e contestuale istanza cautelare, tale determinazione.
Il Collegio, con la successiva ordinanza ha sospeso il provvedimento contestato.
La p.a. non ha interposto appello cautelare:” in data xxxxx ha comunque immesso in servizio il Primo Caporal Maggiore -OMISSIS- con riserva, in qualità di VSP dell’Esercito e ha comunicato che il ricorrente era stato dichiarato vincitore ed immesso con riserva in qualità di VSP nell’Esercito.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Emerge proprio dall’esito della verificazione che la patologia oncologica che ha colpito il ricorrente era, già al momento della visita dei sanitari militari, in fase di totale remissione.
Sul punto la giurisprudenza (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I ter, 12 gennaio 2017, n. 489, Sez. 1° bis, Sent. n. 7569/19), è ferma nel ribadire che, nel caso, come quello di specie, in cui la patologia è stata trattata con adeguate terapie e la stessa è in fase di remissione completa e in follow-up clinico, anche se tale condizione non può essere equiparata alla guarigione dalla -OMISSIS-, predicabile esclusivamente a fronte di una remissione clinica completa che si protragga per un periodo individuato dalla scienza medica in relazione al diagnosticato tipo di tumore, nondimeno la malattia accertata nel ricorrente, pure astrattamente inquadrabile tra le cause di non idoneità, richiede una necessaria e conseguente verifica della persistenza dalla stessa, così che il giudizio sanitario di permanente non idoneità al s. m. i., emesso sulla sola base della -OMISSIS-è illegittimo.
E’ preciso obbligo dell’amministrazione quello di valutare, in primo luogo se, malgrado la remissione della indicata patologia il militare è in grado di svolgere le attività di servizio compatibili, ovvero se lo stato fisico del dipendente impedisce ogni proficua attività.
E’ necessario che la p.a. provveda, a mente dell’art. 905 del Codice dell’Ordinamento militare, a collocare, d’autorità, il militare in aspettativa sino al raggiungimento del periodo massimo previsto dall’art. 912 COM, al fine di verificare la completa guarigione, atteso che la permanente inidoneità al s.m.i. presuppone l’accertata irreversibilità della imperfezione e/o infermità.
Tutti gli atti impugnati dal militare, nel caso esaminato, sono stati annullati.
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