Importante e chiara sentenza del Tar Firenze Sezione prima n. 1184/2020, datata 07.10.2020 e pubblicata in data 08.10.2020.
I Giudici amministrativi dicono sì al ricorso del militare che impugna il provvedimento di non accoglimento dell’istanza finalizzata ad ottenere il trasferimento definitivo, per ragioni di ricongiungimento familiare, ad altra Legione CC.
Il ricorso è ritenuto fondato e, dunque, accolto.
Il Tar si esprime così:
Con riferimento alle censure proposte con il ricorso, appare del tutto sufficiente rilevare:
La richiesta di ricongiungimento è meritevole di tutela
a) come, al di là di quanto previsto dall’art. 42 bis del d. lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, risponde a diversa finalità e diversi presupposti e non esaurisce la materia), il trasferimento per ragioni di ricongiungimento familiare sia considerato particolarmente meritevole di considerazione dalla stessa Arma dei carabinieri, tanto da costituire oggetto della circolare 9 febbraio 2010, n° 944001-1/T-16/Pers. Mar., finalizzata ad ovviare a situazioni di <<impossibilità a realizzare e vivere quell’unità familiare che è significativo presupposto di serena disponibilità al servizio>> attraverso trasferimenti disposti al di fuori delle procedure ordinarie e indipendentemente dal rispetto del periodo minimo di permanenza (sostanzialmente riportabili alla previsione di cui all’art. 398 R.G.A.);
Il diniego è basato solo su clausole di stile
b) come il diniego di trasferimento per ragioni di ricongiungimento familiare richiesto dal ricorrente appaia motivato attraverso il ricorso a mere clausole di stile (<<l’esigenza, nell’interesse pubblico, di una gestione razionale e funzionale delle risorse, in relazione all’intero territorio nazionale>>) del tutto insufficienti ad individuare le concrete ragioni del diniego, in un contesto in cui non sono, al contrario, contestate le ragioni familiari poste a base dell’istanza (che sono apparse incontestabili anche in giudizio);
La scopertura della qualifica del ricorrente
c) come qualche ulteriore specificazione in ordine ai reali motivi di rigetto dell’istanza possa essere individuata solo nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (la nota 18 aprile 2020, prot. n. 358788/T6-4) che evidenzia una situazione di scopertura della qualifica del ricorrente nella sede di attuale appartenenza (il 13,24%) che non appare significativamente diversa da quella della sede richiesta (il 9,06%), così sostanzialmente escludendo che il trasferimento del ricorrente possa originare situazioni di particolare scompenso;
Il parere favorevole del Comando Provinciale
d) come altamente significativo risulti altresì il fatto che il Comando Provinciale di Firenze (ovvero l’Ufficio su cui dovrebbero gravare i disservizi eventualmente derivanti dal trasferimento), nel trasmettere l’istanza di trasferimento del ricorrente (con la nota 27 novembre 2019 n° 427/1-2019), abbia espresso parere favorevole sull’istanza, limitandosi a richiamare la situazione di scopertura dell’organico (evidentemente nella prospettiva di un suo ripianamento);
Omesso esame congiunto delle istanze
e) come il fugace accenno contenuto nell’atto impugnato al fatto che la coniuge del ricorrente non abbia presentato analoga richiesta non assuma per nulla funzione motivazionale del diniego (la stessa risulta, infatti, già assegnata a Reparto con sede nel -OMISSIS-), ma serva solo a giustificare l’omessa attivazione dell’esame congiunto delle istanze con l’organo di impiego dello Stato Maggiore dell’Esercito.
Il ricorso viene accolto
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato, con conseguenziale obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza.
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