Venerdì, 23 Ottobre 2020 22:12

Trasferimento temporaneo ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001

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Militari. Guardia di Finanza. Art. 42 bis. D. Lgs. n. 151/01; modifiche introdotte dall’articolo 40, comma 1, lettera q) del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

 

 

 

Ennesima Ordinanza favorevole al militare ricorrente in materia di trasferimento temporaneo ex art. 42 bis.

 

Questa volta a pronunciarsi il Tar Reggio Calabria, con l’ordinanza n. 231/2020 pubblicata in data 22.10.2020.

 

Vista l’utilità della citata ordinanza si riporta, per estratto, il testo della stessa.

 

“Pur a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 40, comma 1, lettera q) del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ai sensi del quale, per le amministrazioni che svolgono compiti nei settori della difesa, della pubblica sicurezza e della tutela dell'ordine pubblico, il diniego di assegnazione temporanea ad altra sede per l’assistenza ai figli minori, è consentito in presenza di motivate esigenze organiche o di servizio – il provvedimento di diniego deve fondarsi su una valutazione comparativa tra le esigenze di servizio dell’amministrazione e le ragioni di natura familiare dedotte dal militare a fondamento dell’istanza e deve conseguentemente esternare le ragioni che abbiano fatto ritenere recessivi gli interessi del dipendente rispetto a quelli dell’amministrazione;

 

ritenuto che, nel caso di specie, di tale necessaria comparazione il provvedimento impugnato non dà atto, limitandosi a fare riferimento alla carenza di organico della 2ª Compagnia di G. senza nulla rilevare in ordine alla situazione dell’organico presso le sedi oggetto della richiesta di trasferimento né in ordine a profili di specifica insostituibilità del ricorrente nell’esercizio delle mansioni di servizio;

 

ritenuto che a tal fine non risulti sufficiente il generico riferimento ad una asserita valutazione del profilo del dipendente non essendo indicate le mansioni o i compiti a cui lo stesso è assegnato o le sue peculiari qualifiche o specializzazioni;

 

ritenuto, altresì, che il difetto di istruttoria risulti tanto più avvalorato dal richiamo nel provvedimento ai servizi di ordine e sicurezza pubblica presso la tendopoli di San Ferdinando (RC), dove si sono stabiliti centinaia di soggetti immigrati cui il ricorrente ha rappresentato di non essere mai stato assegnato;

 

ritenuto, altresì, apprezzabile il periculum in mora, tenuto conto dell’età dei figli minori del ricorrente;

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di provvedere in merito all’assegnazione temporanea del ricorrente entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione”.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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