Militari. Guardia di Finanza. Art. 42 bis. D. Lgs. n. 151/01; modifiche introdotte dall’articolo 40, comma 1, lettera q) del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.
Ennesima Ordinanza favorevole al militare ricorrente in materia di trasferimento temporaneo ex art. 42 bis.
Questa volta a pronunciarsi il Tar Reggio Calabria, con l’ordinanza n. 231/2020 pubblicata in data 22.10.2020.
Vista l’utilità della citata ordinanza si riporta, per estratto, il testo della stessa.
“Pur a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 40, comma 1, lettera q) del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ai sensi del quale, per le amministrazioni che svolgono compiti nei settori della difesa, della pubblica sicurezza e della tutela dell'ordine pubblico, il diniego di assegnazione temporanea ad altra sede per l’assistenza ai figli minori, è consentito in presenza di motivate esigenze organiche o di servizio – il provvedimento di diniego deve fondarsi su una valutazione comparativa tra le esigenze di servizio dell’amministrazione e le ragioni di natura familiare dedotte dal militare a fondamento dell’istanza e deve conseguentemente esternare le ragioni che abbiano fatto ritenere recessivi gli interessi del dipendente rispetto a quelli dell’amministrazione;
ritenuto che, nel caso di specie, di tale necessaria comparazione il provvedimento impugnato non dà atto, limitandosi a fare riferimento alla carenza di organico della 2ª Compagnia di G. senza nulla rilevare in ordine alla situazione dell’organico presso le sedi oggetto della richiesta di trasferimento né in ordine a profili di specifica insostituibilità del ricorrente nell’esercizio delle mansioni di servizio;
ritenuto che a tal fine non risulti sufficiente il generico riferimento ad una asserita valutazione del profilo del dipendente non essendo indicate le mansioni o i compiti a cui lo stesso è assegnato o le sue peculiari qualifiche o specializzazioni;
ritenuto, altresì, che il difetto di istruttoria risulti tanto più avvalorato dal richiamo nel provvedimento ai servizi di ordine e sicurezza pubblica presso la tendopoli di San Ferdinando (RC), dove si sono stabiliti centinaia di soggetti immigrati cui il ricorrente ha rappresentato di non essere mai stato assegnato;
ritenuto, altresì, apprezzabile il periculum in mora, tenuto conto dell’età dei figli minori del ricorrente;
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di provvedere in merito all’assegnazione temporanea del ricorrente entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione”.
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