Domenica, 08 Novembre 2020 10:42

Carabinieri: trasferimento definitivo su sentenza e riesame del Comando

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Come gestire l’eventuale riesame amministrativo negativo dopo una sentenza di primo grado favorevole.

 

 

 

Per favorire un approccio pratico alla soluzione del problema indicato nel sottotitolo, prendiamo sempre come riferimento una sentenza e, dunque, un caso concreto affrontato dagli avvocati e dai magistrati.

 

Abbiamo visto, in un precedente post sempre su questo sito, che il Tar Firenze Sezione prima (sentenza n. 1184/2020 pubblicata in data 08.10.2020) ha detto sì al ricorso del militare che aveva impugnato il non accoglimento di un’istanza per ottenere il trasferimento definitivo, per ragioni di ricongiungimento familiare, ad altra Legione CC.

 

Parliamo quindi di un ricorso accolto.

 

Nel caso preso come spunto, notiamo che il Tar non si è limitato ad annullare la determina impugnata, ma ha esteso la sua chirurgica valutazione ai singoli passaggi dell’atto amministrativo, disarticolandoli uno per uno, esprimendosi così:

 

Con riferimento alle censure proposte con il ricorso, appare del tutto sufficiente rilevare:

 

 

 

La richiesta di ricongiungimento è meritevole di tutela

a) al di là di quanto previsto dall’art. 42 bis del d. lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, risponde a diversa finalità e diversi presupposti e non esaurisce la materia), il trasferimento per ragioni di ricongiungimento familiare sia considerato particolarmente meritevole di considerazione dalla stessa Arma dei carabinieri, tanto da costituire oggetto della circolare 9 febbraio 2010, n° 944001-1/T-16/Pers. Mar., finalizzata ad ovviare a situazioni di <<impossibilità a realizzare e vivere quell’unità familiare che è significativo presupposto di serena disponibilità al servizio>> attraverso trasferimenti disposti al di fuori delle procedure ordinarie e indipendentemente dal rispetto del periodo minimo di permanenza (sostanzialmente riportabili alla previsione di cui all’art. 398 R.G.A.);

 

 

 

Il diniego è basato solo su clausole di stile

b) come il diniego di trasferimento per ragioni di ricongiungimento familiare richiesto dal ricorrente appaia motivato attraverso il ricorso a mere clausole di stile (<<l’esigenza, nell’interesse pubblico, di una gestione razionale e funzionale delle risorse, in relazione all’intero territorio nazionale>>) del tutto insufficienti ad individuare le concrete ragioni del diniego, in un contesto in cui non sono, al contrario, contestate le ragioni familiari poste a base dell’istanza (che sono apparse incontestabili anche in giudizio);

 

 

 

La scopertura della qualifica del ricorrente

c) come qualche ulteriore specificazione in ordine ai reali motivi di rigetto dell’istanza possa essere individuata solo nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (la nota 18 aprile 2020, prot. n. 358788/T6-4) che evidenzia una situazione di scopertura della qualifica del ricorrente nella sede di attuale appartenenza (il 13,24%) che non appare significativamente diversa da quella della sede richiesta (il 9,06%), così sostanzialmente escludendo che il trasferimento del ricorrente possa originare situazioni di particolare scompenso;

 

 

 

Il parere favorevole del Comando Provinciale

d) come altamente significativo risulti altresì il fatto che il Comando Provinciale di Firenze (ovvero l’Ufficio su cui dovrebbero gravare i disservizi eventualmente derivanti dal trasferimento), nel trasmettere l’istanza di trasferimento del ricorrente (con la nota 27 novembre 2019 n° 427/1-2019), abbia espresso parere favorevole sull’istanza, limitandosi a richiamare la situazione di scopertura dell’organico (evidentemente nella prospettiva di un suo ripianamento);

 

 

 

Omesso esame congiunto delle istanze

e) come il fugace accenno contenuto nell’atto impugnato al fatto che la coniuge del ricorrente non abbia presentato analoga richiesta non assuma per nulla funzione motivazionale del diniego (la stessa risulta, infatti, già assegnata a Reparto con sede nel -OMISSIS-), ma serva solo a giustificare l’omessa attivazione dell’esame congiunto delle istanze con l’organo di impiego dello Stato Maggiore dell’Esercito.

 

 

 

Il riesame dell’istanza del militare

Arriviamo, dunque, al momento in cui l’amministrazione militare, per effetto dell’ordine del giudice contenuto nella sentenza di accoglimento della domanda di annullamento della determina negativa, riesamina la domanda del dipendente.

 

Se, per quanto strano possa sembrare, il riesame amministrativo svolto dal Comando Generale dovesse portare ad un nuovo respingimento dell’originaria domanda depositata dal dipendente, magari in questa seconda occasione diversamente motivato ed articolato nella nuova determina, ecco allora che sarà consigliabile ed opportuno presentare un ulteriore ricorso davanti il Tar territorialmente competente.

 

Questo perché sarà assai probabile che l’Arma abbia contraddetto se stessa, nel momento in cui da una parte in molte delle sue disposizioni e circolari interne va a predicare il benessere del personale sui luoghi di lavoro e, dall’altra, poi finisce per ostacolare immotivatamente il trasferimento, ciò nonostante il Tar abbia spiegato a chiare lettere che il ricongiungimento familiare è sacro e va in tutelato in ogni modo.

 

 

  

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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