Lunedì, 21 Dicembre 2020 14:28

Disciplina militare: condotta punitiva esagerata dell’Amministrazione

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Attività ricettiva turistica gestita dalla moglie di un militare. Sospetti sull’incompatibilità con il servizio. Assenza di violazione del decoro comportamentale, dell’immagine e dell’onore dell’Amministrazione di appartenenza.  

 

 

 

Un’Amministrazione militare viene a sapere che un suo dipendente è titolare della gestione di un bed and breakfast.

 

La notizia viene appresa mediante uno scritto anonimo ed un allegato, che mostra una pubblicità on line.

 

Svolti alcuni accertamenti, l’Ente ha poi la conferma che l’utenza telefonica dell’attività fa capo al militare, così come la proprietà dell’immobile ove si svolge la predetta attività ricettiva.

 

A questo punto il militare viene sottoposto a procedimento disciplinare e gli viene irrogata la sanzione della consegna per giorni sette, con la seguente motivazione: “partecipava alla gestione di un’attività ricettiva turistica del coniuge nella giurisdizione di servizio, senza, peraltro averne dato comunicazione alcuna all’Amministrazione, così non consentendo di valutarne eventuali profili di incompatibilità con il servizio. Inoltre, nel promuovere e presiedere una associazione sportiva, poi cessata, adottava per essa una denominazione tale da rendere nell’opinione pubblica un’inopportuna immedesimazione con il Corpo, idonea a generare equivoci circa la riconducibilità della stessa ad attività istituzionali, omettendo, peraltro, di darne comunicazione alcuna all’Amministrazione”.

 

Presentato il ricorso, questo viene accolto dal giudice, con annullamento del provvedimento con cui è stata comminata la sanzione disciplinare.

 

Il Giudice di primo grado ritiene infatti che non esistano prove certe circa l’effettiva partecipazione del militare alla gestione del “B&B”, più verosimilmente condotta dalla moglie dello stesso.

 

Inoltre non da importanza alla presenza di una targa affissa all’esterno dell’immobile e che riporta la dicitura promozionale dell’attività, in quanto al momento dell’accertamento l’immobile non risulta più di proprietà del militare, essendo stato da lui venduto.

 

Infine, ritiene che l’attività di conduzione di un “B&B” non richiede alcuna preventiva autorizzazione, non trattandosi di attività “commerciale” in senso pieno, da esercitare mediante un’azienda o un’organizzazione di mezzi preordinate in via esclusiva all’erogazione del servizio e con impiego di professionalità specifica.

 

Anche il giudice di secondo grado, dopo l’appello dell’Amministrazione, da ragione al dipendente.

 

Nel suo ricorso l’Istituzione ritiene che la carriera militare, se pure rientrante tra i rapporti di lavoro di natura pubblicistica, presenta delle peculiarità professionali, deontologiche e disciplinari differenti rispetto ad altri settori del pubblico impiego, che impongono specifici obblighi e doveri in capo al singolo militare in conformità al giuramento prestato, sia nell’espletamento del proprio servizio, sia nei confronti dell’Ente da cui dipendono.

 

 

In particolare, secondo l’Amministrazione il militare ha il dovere di mantenere, sia nell’espletamento delle proprie funzioni, sia nella vita privata, una condotta decorosa, nonché l’obbligo di informare il Corpo dal quale dipende in ordine ad ogni fatto idoneo ad incidere anche indirettamente sulla propria carriera; e ciò anche al fine di promuovere e salvaguardare l’immagine e l‘onore dell’Amministrazione di appartenenza, che è a sua volta tenuta al rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

 

Il giudice dell’appello, nel caso concreto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (sentenza n. 919/2020 pubblicata in data 15.10.2020), ugualmente accoglie la tesi del militare.

Dice: nel caso esaminato, è la moglie del militare che ha gestito, com’era suo diritto, un “B&B”; mentre non è stato provato che il coniuge (il militare) abbia partecipato alla gestione, né che abbia in qualche modo utilizzato o sfruttato la sua posizione, o qualifica, al fine di incrementare l’attività traendone illecito vantaggio.

 

Poco importa, dice il giudice, che la proprietà dell’immobile sia stata del militare, posto che la gestione di un’attività produttiva non dipende affatto dalla titolarità del diritto di proprietà dell’immobile entro cui si svolge; e che, per altro, appare un normale portato della vita coniugale la circostanza che un coniuge metta a disposizione dell’altro un proprio bene immobile per consentirgli di utilizzarlo per usi consentiti.

 

Stesse considerazioni per la titolarità delle utenze telefoniche usate dalla moglie per l’esercizio dell’attività: il solo fatto che tali utenze fossero intestate al militare non offre elementi chiave per ritenere che l’attività nel suo complesso fosse da lui in concreto esercitata.

 

In sostanza, non si vede come l’Amministrazione avrebbe potuto comprimere il diritto della moglie del militare di esercitare l’attività in questione.

 

In conclusione, la sintesi di tutto è la seguente.

 

L’Amministrazione ha condotto e portato a termine un procedimento disciplinare esageratamente punitivo; avrebbe invece dovuto calibrare con più attenzione la propria azione, esaminando con cura e meglio il fatto.

 

 

 

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Per iniziare ad approfondire

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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