Ordinanza Tar Sardegna Sezione Prima n. 53/2021 del 04.03.2021
Un’altra sospensiva accolta.
Nel caso affrontato dal Tar Sardegna, la ricorrente versa in una delle particolari situazioni (genitore con figli minori fino a tre anni di età) che, ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgvo 26 marzo 2001 n. 151, giustificano l’assegnazione a richiesta ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
La ratio sottesa all’art. 42 bis del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, volta ad assecondare l’esigenza del dipendente di disporre di un maggior tempo da dedicare alla cura dei figli più piccoli, impone all’amministrazione di appartenenza, in caso di diniego della richiesta, un onere motivazionale più consistente e pregnante rispetto al riferimento alle ordinarie esigenze di servizio dell’ufficio.
Lo stesso art. 42 bis del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 15 consente la fruizione anche in modo frazionato del periodo complessivamente non superiore a tre anni di assegnazione presso le sedi di servizio come sopra localizzate, riconoscendo dunque all’amministrazione un potere di articolazione delle modalità di concessione del beneficio tale da renderlo in concreto compatibile con le esigenze dell’ufficio.
Dunque l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato merita accoglimento ai fini del riesame, richiedendosi all’amministrazione di procedere ad una rivalutazione complessiva della posizione che, come ricordato, è madre di x figli di cui la più piccola nata il xxxxwy.
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