Perdita del grado per rimozione. In conseguenza dell’estinzione per prescrizione dei reati ascritti al militare non si è formato il giudicato in ordine alla responsabilità del dipendente, quanto alla materialità dei fatti al medesimo addebitati.
Nei confronti di un militare viene emesso un provvedimento recante la perdita del grado per rimozione, il tutto all’esito di un procedimento disciplinare avviato in quanto l’interessato è risultato imputato per alcuni reati.
Il Tribunale penale emette una sentenza con la quale dichiara il non luogo a procedere, per essere i reati estinti per prescrizione.
A questo proposito il Consiglio di Stato ha osservato che, se:
a) ai sensi del comma 1 dell’art. 129 c.p.p. il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza;
b) inoltre che, secondo quanto previsto dal successivo comma 2, soltanto nel caso in cui dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta,
ebbene in questi casi, in conseguenza dell’estinzione per prescrizione dei reati non si è formato il giudicato in ordine alla responsabilità della persona in questione, quanto alla materialità dei fatti al medesimo addebitati.
La conseguenza di ciò è che, pur in presenza della utilizzabilità nella sede disciplinare dei risultati emersi nel corso del procedimento penale, nondimeno essi (segnatamente, sotto il profilo della emersione della materialità di fatti e/o condotte suscettibili di assumere rilevanza a tali fini) richiedono un congruo approfondimento ad opera dell’Autorità procedente.
Nel momento in cui tale vicenda viene portata davanti il giudice amministrativo, l’indagine rimessa all’organo giurisdizionale deve estendersi, avuto riguardo alle valutazioni operate dall’Amministrazione ai fini dell’irrogazione della sanzione della rimozione per perdita del grado, all’analisi accurata della volontarietà delle condotte poste in essere (o meno) dall’incolpato.
Questo tipo di controversia richiede, in sostanza, opportuni approfondimenti in sede di merito sul caso specifico, al fine di verificare la reale sussistenza e la consistenza di condotte suscettibili di integrare violazione dei doveri incombenti sul dipendente, in virtù della qualità di appartenente all’amministrazione militare.
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Avv. Francesco Pandolfi
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