Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana Sezione 1, sentenza 3 luglio 2020 n. 529
Nella causa di primo grado il militare spiega che, a seguito dell'avvio di azione penale nei suoi confronti, viene raggiunto dalla comunicazione di avvio del procedimento per il trasferimento, in quanto l'Amministrazione ritiene la sussistenza di una oggettiva incompatibilità ambientale: il rinvio a giudizio comporta, a dire dell’amministrazione, un danno al corretto e regolare funzionamento del Compartimento, oltre a ledere l'immagine ed il prestigio del Corpo.
Visto lo stress subito a causa del provvedimento, che costringe il dipendente in convalescenza sotto controllo medico, chiede il perchè il semplice rinvio a giudizio costituisce motivo del trasferimento.
Il mancato riscontro alle richieste lo induce quindi a presentare le proprie memorie partecipative.
Il sopraggiungere del provvedimento definitivo di trasferimento lo spinge, poi, ad impugnarlo, articolando censure e formulando domanda di risarcimento danni.
Tra le altre cose, nel ricorso deduce la violazione dell’art. 1051 d.lgs. 66/2010, eccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione: la norma di legge comporta che il rinvio a giudizio incida solo in sede di avanzamento in carriera ma non implica il trasferimento per incompatibilità ambientale.
Il Tar, però, rigetta la domanda.
Il Consiglio accoglie l'appello cautelare, considerato che dagli atti del giudizio non si coglie la ragione che giustifica l'impugnato atto di trasferimento e che, inoltre, appare sussistente il danno prospettato dall'appellante.
Il Tar, nel respingere il ricorso, spiega che:
il ricorrente è stato rinviato a giudizio per falsità ideologica in atto privato e per truffa in concorso e continuato;
il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale ha il fine di tutelare il prestigio e il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio. Ciò anche a prescindere dall'imputabilità al dipendente stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi.
Il trasferimento per incompatibilità non ha, infatti, carattere sanzionatorio né disciplinare, non postulando comportamenti sanzionabili in sede penale e/o disciplinare, ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro e funzionalità dell'Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede.
Inoltre, in materia competono all'Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del G.A. unicamente ab externo, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine del merito dell'effettiva valutazione.
Per poter procedere al trasferimento per incompatibilità ambientale, è sufficiente l'oggettiva sussistenza di una situazione che impedisca il sereno svolgimento dell'attività nella sede di appartenenza, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede.
L'interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio alla base di un provvedimento di trasferimento del militare per incompatibilità ambientale non richiede una particolare motivazione, essendo prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato e comunque non è configurabile per la categoria militare una situazione giuridica tutelabile in relazione alla sede di servizio, la quale si configura come semplice modalità di svolgimento del servizio medesimo.
Ed invero i provvedimenti di trasferimento d'autorità dei militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini, che non richiedono una particolare motivazione né particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato.
Ad ogni modo, il ricorrente propone il ricorso in appello al C.G.A., rendendo noto di essere stato assolto dai capi d'imputazione che avevano dato origine al procedimento di incompatibilità ambientale.
L'Amministrazione ha conoscenza di detta sentenza solo dalla lettura del ricorso in appello e, successivamente, perché prodotta dall'interessato.
L'appello è ritenuto fondato.
In particolare viene ritenuto fondato il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale si deduce il vizio di eccesso di potere per aver l'Amministrazione assunto una determinazione (trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale) in carenza di adeguate ragioni giustificatrici.
Orbene, il perimetro che circoscrive i poteri dell'Amministrazione è definito dall'art. 1051 del Codice dell'ordinamento militare a mente del quale "non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato; c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni".
Ne consegue che l'adozione di un provvedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, in quanto non contemplato dal citato art. 1051, non poteva essere adottato dall'Amministrazione, visto che l'appellante al momento dell'adozione del provvedimento gravato era stato solo rinviato a giudizio.
La posizione del ricorrente risulta ancor più avvalorata grazie alla citata sentenza di assoluzione, perché il fatto non costituisce reato, sopravvenuta rispetto al passaggio in decisione della causa in primo grado.
La stessa Amministrazione, con una sua nota, aveva concluso affermando che "è indubbio, tuttavia, che la conoscenza della sentenza di assoluzione impone una valutazione sull'attualità del provvedimento che ne potrebbe determinare la caducazione in autotutela".
Il Collegio ritiene il primo motivo del ricorso introduttivo fondato e assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso dichiara, in riforma della sentenza gravata, l'illegittimità del provvedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale gravato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
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