Venerdì, 26 Marzo 2021 15:36

Militari trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale

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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana Sezione 1, sentenza 3 luglio 2020 n. 529

  

 

 

Causa di primo grado

Appello

Esito del giudizio

 

 

 

Causa di primo grado

Nella causa di primo grado il militare spiega che, a seguito dell'avvio di azione penale nei suoi confronti, viene raggiunto dalla comunicazione di avvio del procedimento per il trasferimento, in quanto l'Amministrazione ritiene la sussistenza di una oggettiva incompatibilità ambientale: il rinvio a giudizio comporta, a dire dell’amministrazione, un danno al corretto e regolare funzionamento del Compartimento, oltre a ledere l'immagine ed il prestigio del Corpo.

 

Visto lo stress subito a causa del provvedimento, che costringe il dipendente in convalescenza sotto controllo medico, chiede il perchè il semplice rinvio a giudizio costituisce motivo del trasferimento.

 

Il mancato riscontro alle richieste lo induce quindi a presentare le proprie memorie partecipative.

 

Il sopraggiungere del provvedimento definitivo di trasferimento lo spinge, poi, ad impugnarlo, articolando censure e formulando domanda di risarcimento danni.

 

Tra le altre cose, nel ricorso deduce la violazione dell’art. 1051 d.lgs. 66/2010, eccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione: la norma di legge comporta che il rinvio a giudizio incida solo in sede di avanzamento in carriera ma non implica il trasferimento per incompatibilità ambientale.

 

Il Tar, però, rigetta la domanda.

 

Il Consiglio accoglie l'appello cautelare, considerato che dagli atti del giudizio non si coglie la ragione che giustifica l'impugnato atto di trasferimento e che, inoltre, appare sussistente il danno prospettato dall'appellante.

 

Il Tar, nel respingere il ricorso, spiega che:

 

il ricorrente è stato rinviato a giudizio per falsità ideologica in atto privato e per truffa in concorso e continuato;  

 

il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale ha il fine di tutelare il prestigio e il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio. Ciò anche a prescindere dall'imputabilità al dipendente stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi.

 

Il trasferimento per incompatibilità non ha, infatti, carattere sanzionatorio né disciplinare, non postulando comportamenti sanzionabili in sede penale e/o disciplinare, ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro e funzionalità dell'Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede.

 

Inoltre, in materia competono all'Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del G.A. unicamente ab externo, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine del merito dell'effettiva valutazione.

 

Per poter procedere al trasferimento per incompatibilità ambientale, è sufficiente l'oggettiva sussistenza di una situazione che impedisca il sereno svolgimento dell'attività nella sede di appartenenza, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede.

 

L'interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio alla base di un provvedimento di trasferimento del militare per incompatibilità ambientale non richiede una particolare motivazione, essendo prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato e comunque non è configurabile per la categoria militare una situazione giuridica tutelabile in relazione alla sede di servizio, la quale si configura come semplice modalità di svolgimento del servizio medesimo.

 

Ed invero i provvedimenti di trasferimento d'autorità dei militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini, che non richiedono una particolare motivazione né particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato.

 

 

 

Appello

Ad ogni modo, il ricorrente propone il ricorso in appello al C.G.A., rendendo noto di essere stato assolto dai capi d'imputazione che avevano dato origine al procedimento di incompatibilità ambientale.  

 

L'Amministrazione ha conoscenza di detta sentenza solo dalla lettura del ricorso in appello e, successivamente, perché prodotta dall'interessato.

 

L'appello è ritenuto fondato.

 

In particolare viene ritenuto fondato il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale si deduce il vizio di eccesso di potere per aver l'Amministrazione assunto una determinazione (trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale) in carenza di adeguate ragioni giustificatrici.

 

Orbene, il perimetro che circoscrive i poteri dell'Amministrazione è definito dall'art. 1051 del Codice dell'ordinamento militare a mente del quale "non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato; c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni".

 

 

 

Esito del giudizio

Ne consegue che l'adozione di un provvedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, in quanto non contemplato dal citato art. 1051, non poteva essere adottato dall'Amministrazione, visto che l'appellante al momento dell'adozione del provvedimento gravato era stato solo rinviato a giudizio.

 

La posizione del ricorrente risulta ancor più avvalorata grazie alla citata sentenza di assoluzione, perché il fatto non costituisce reato, sopravvenuta rispetto al passaggio in decisione della causa in primo grado.

 

La stessa Amministrazione, con una sua nota, aveva concluso affermando che "è indubbio, tuttavia, che la conoscenza della sentenza di assoluzione impone una valutazione sull'attualità del provvedimento che ne potrebbe determinare la caducazione in autotutela".

 

Il Collegio ritiene il primo motivo del ricorso introduttivo fondato e assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso dichiara, in riforma della sentenza gravata, l'illegittimità del provvedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale gravato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

 

 

 

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Letto 5452 volte Ultima modifica il Venerdì, 26 Marzo 2021 16:04
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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