Casi in cui la scala gerarchica rifiuta l'inoltro dell’istanza di conferimento del militare con il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Cose da sapere.
Partiamo direttamente dal caso pratico, tanto per renderci conto di come funziona la particolare disciplina delle istanze di conferimento, con un focus specifico questa volta sull’Aeronautica Militare.
Ovviamente si tratta solo di un esempio, replicabile in altri settori di appartenenza dei dipendenti in divisa.
Dunque, abbiamo detto il caso pratico: un Maggiore dell’Aeronautica militare Ruolo Naviganti critica la mancata trasmissione, da parte del Superiore gerarchico, della propria istanza di conferimento con il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, mancata trasmissione motivata sul presupposto che sembrerebbe caratterizzata da un mix di ragioni di carattere personale e motivi di servizio.
In sostanza, l’Amministrazione afferma che questa cosa non è ammessa dalla disciplina vigente, individuata nella Direttiva SMA-ORD-020.
Cioè non sarebbe consentito il mescolamento delle ragioni personali con quelle di servizio.
Ritiene violato l’art. 735, comma 4 del d.P.R. n. 90/2010 a norma del quale “il superiore che … inoltra” la richiesta di conferimento esprime “il proprio motivato parere in merito all’oggetto della richiesta” nella sola ipotesi in cui l’istanza sia determinata da ragioni di servizio (non anche per motivi privati), senza possibilità di ulteriore sindacato circa l’ammissibilità della stessa.
Espone, inoltre, che non esisterebbe alcuna disposizione che impedisca di avanzare un’unica istanza di conferimento motivata tanto da ragioni private quanto da ragioni di servizio.
Ora, per avere un quadro più ampio della questione, andiamo a vedere cosa ne pensa la magistratura amministrativa.
Ebbene, di fronte a questa posizione, il Tar Lazio Sez. Prima Stralcio, con la sentenza n. 6404/2021 pubblicata in data 31.05.2021, afferma quanto segue.
In materia di “istanze di conferimento” è previsto che “il militare può chiedere di conferire con i superiori per motivi di servizio o per motivi di carattere privato”.
Si tratta di una causale alternativa.
Questa è la soluzione per il giudice.
In pratica:
- “l’istanza prodotta per motivi privati deve riguardare esclusivamente la trattazione di problematiche attinenti alla sfera personale dell’interessato … e pertanto essa non deve riferirsi ad aspetti connessi al servizio”;
- “la richiesta avanzata per motivi di servizio, invece, non può che riguardare questioni efferenti l’attività lavorativa espletata dall’interessato”.
Non si possono mescolare ragioni private e di servizio.
Ciò si ricava anche dalla differente disciplina procedurale prevista per le due tipologie di istanze che vengono regolate separatamente, con previsione di adempimenti procedimentali diversi.
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