Cose da sapere. Non è ripetibile il giudizio di inidoneità psico-fisica e attitudinale espresso in occasione dei reclutamenti nelle Forze armate e di polizia, e come tale sindacabile solo dove il candidato escluso provi, in primo grado, la specifica violazione di particolari disposizioni che disciplinano la fase degli accertamenti, ossia il mal funzionamento della apparecchiatura tecnica impiegata per gli accertamenti.
Per spiegare in poche parole i concetti racchiusi nel titolo del post utilizzo una sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV, la n. 2833 dell’08.04.2021.
Andiamo a vedere i principi di fondo estratti dalla pronuncia, qui presa come spunto.
La Sezione ha richiamato i principi espressi in materia secondo cui:
a) nell’ambito delle procedure concorsuali i requisiti di idoneità devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la partecipazione e devono essere verificabili nei tempi della selezione concorsuale, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti;
b) il riscontro della legittimità del giudizio medico legale, graduato in funzione delle peculiarità dei diversi status di impiego deve essere effettuato con riguardo alle circostanze di fatto e di diritto vigenti al momento della sua emanazione (che coincide con il momento della sottoposizione dell’interessato agli accertamenti sanitari e attitudinali), essendo irrilevante la prospettiva di un eventuale miglioramento delle condizioni di salute, dovuto a successivi trattamenti terapeutici o al semplice decorso del tempo. Ciò, sia nell’interesse pubblico generale sotteso alla programmazione e all’organizzazione dell’Amministrazione, sia a garanzia della par condicio fra i candidati, al momento del reclutamento;
c) sono irrilevanti le valutazioni medico-legali espresse da organismi sanitari anche pubblici (o da pareri pro veritate di medici di fiducia) diversi da quelli istituzionalmente competenti, salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità;
d) l’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e quella richiesta per l’arruolamento, non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica che ben può essere impedita anche da alterazioni organiche non patologiche accertate;
e) sono irrilevanti gli esiti positivi di pregressi arruolamenti, perché sono diverse le norme di riferimento, le condizioni di stato, e tenuto conto dell’evoluzione delle condizioni psico-fisiche;
g) i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi sono irripetibili, salvo che non risultino abnormi perché effettuati con il dimostrato mal funzionamento o alterazione degli strumenti usati per la diagnostica, oppure quando siano alterati in modo sostanziale i protocolli per la raccolta di campioni e simili.
Questi gli elementi da non sottovalutare nel caso in cui si volesse impugnare il giudizio attitudinale e psicofisico.
Con il ricorso va dimostrato il mal funzionamento della diagnostica, oppure l’alterazione sostanziale dei protocolli per la raccolta di campioni.
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